Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1586
CASS
Sentenza 6 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La durata ventennale prevista dall'art. 2847 cod. civ. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo.

Commentari3

  • 1Fallimento “infruttuoso”?
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. La massima; 2. La vicenda; 3. L'ipoteca e l'efficacia temporale della sua iscrizione; 4. La decisione della Corte di cassazione. * * * La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 26591 dell'11 ottobre 2024 individua il momento fino al quale deve essere efficace l'iscrizione d'ipoteca affinché il creditore possa rivalersi in via privilegiata sul ricavato della vendita forzata. La decisione che si illustra offre anche preziosi chiarimenti concettuali in merito alla natura del termine d'efficacia dell'iscrizione e alle conseguenze della sua mancata tempestiva rinnovazione. * * * 1. La massima “In tema di ammissione al passivo del credito ipotecario, a differenza di quanto accade …

     Leggi di più…

  • 3Interpello del 07/04/2022 n. 181 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
    Agenzia delle Entrate · 7 aprile 2022

    genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 181/2022 OGGETTO: Note di variazione IVA - Omessa insinuazione al passivo fallimentare - Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO [ALFA], di seguito anche istante, pone un quesito, qui di seguito sinteticamente riportato, in merito alla possibilità di emettere delle note di variazione dell'IVA, a seguito di procedura concorsuale infruttuosa, anche quando il credito non risulta ammesso al passivo. In particolare, sono prospettati due casi: CASO A): PROCEDURA …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1586
Data del deposito : 6 febbraio 2002

Testo completo