Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
La motivazione del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, accogliendo "de plano" la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa deve essere specifica e non contraddittoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il decreto di archiviazione motivato, in punto di inammissibilità della opposizione, dal rilievo che "sostanzialmente" i temi di prova proposti dalla persona offesa erano privi di novità: motivazione che suggeriva come l'opponente avesse almeno "formalmente" proposto temi nuovi, e per altro non rendeva conto degli elementi in questione, così risultando inadeguata a giustificare la preclusione del contraddittorio in sede camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2003, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luciano DERIU Presidente
dott. Saverio Felice MANNINO Componente
dott. AN Stefano AGRÒ "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AM contro il decreto di archiviazione 6 dicembre 2001 del GIP del Tribunale di Salerno.
Udita la relazione del Consigliere AN Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. AN AM ricorre contro il decreto in epigrafe, con cui il GIP, ritenuta inammissibile l'opposizione da lui avanzata contro la richiesta di archiviazione del P.M., ha archiviato de plano il procedimento.
2. Il ricorso è fondato.
Il GIP ha proceduto all'archiviazione de plano assumendo che l'opposizione "non contiene sostanzialmente la indicazione di temi di prova effettivamente nuovi rispetto a quelli già acquisiti agli atti in riferimento ai fatti di cui al presente procedimento". Formula questa in cui l'impiego dell'avverbio sostanzialmente lascia presumere che invece almeno formalmente vi fosse l'indicazione di nuovi temi di prova, di cui peraltro nel provvedimento si tace, così immotivatamente precludendosi il contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003.