Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2004, n. 47980
CASS
Sentenza 1 ottobre 2004

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Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alla omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova; in difetto, è compito del giudice sostituire il provvedimento "de plano" con il procedimento camerale. E perciò ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, nonostante l'opposizione della persona offesa, senza motivazione o con motivazione meramente apparente, circa l'inammissibilità dell'opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2004, n. 47980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47980
    Data del deposito : 1 ottobre 2004

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