Sentenza 1 ottobre 2004
Massime • 1
Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alla omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova; in difetto, è compito del giudice sostituire il provvedimento "de plano" con il procedimento camerale. E perciò ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, nonostante l'opposizione della persona offesa, senza motivazione o con motivazione meramente apparente, circa l'inammissibilità dell'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2004, n. 47980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47980 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 1/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - N. 1269
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 35479/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC TO RI, nato a [...] il [...], parte offesa ricorrente;
nei confronti di:
DI MA TO + 10;
avverso il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Aosta del 6.8.2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Febbraro, che ha chiesto annullamento e rimessione atti;
OSSERVA
L'Avv. Aldo ALBANESE, difensore di AC ON MA, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto ex art. 410, comma 2^, c.p.p., del G.I.P. presso il Tribunale di Aosta, in data
06.08.2002, con il quale, ritenuta inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal Signor PA, parte offesa, nonché infondata la notizia di reato, veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale nr. 1823/01 R.G.N.R. e nr. 1526/02 R.G. G.I.P..
Egli deduce, con un unico motivo, l'inosservanza degli artt. 410, 409 c. 2 e 3. c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. c, c.p.p.., nell'assunto che, vertendosi in tema di archiviazione de plano da parte del G.I.P. in presenza di opposizione all'archiviazione presentata dalla parte offesa, si tratta di provvedimento impugnabile mediante ricorso per Cassazione. Sostiene che il detto decreto del G.I.P., emesso ai sensi dell'art. 410, comma 2^, c.p.p., deve essere annullato, contenendo vizi in ordine alla mancanza di motivazione in punto di ammissibilità dell'opposizione proposta e quindi in ordine al mancato rispetto del contraddittorio. Fa presente che aveva richiesto una serie di atti di investigazione suppletiva (Interrogatorio degli indagati, escussione, in qualità di persona informata sui fatti, del curatore fallimentare, richiesta di perizia, escussione del C.T.U. nominato nel corso del procedimento civile attualmente pendente); che si trattava di investigazione suppletiva pertinente e rilevante.
L'assunto della persona offesa ricorrente risulta fondato, in quanto il denunciato modus procedette ha violato il principio del contraddittorio, nelle forme garantiste indicate da questa Corte, per avere deciso anche sulla fondatezza dell'opposizione, senza avere fissato lo sviluppo del necessario contraddittorio sui punti e sulle questioni segnalati con l'opposizione.
Il provvedimento impugnato, invero, ha dichiarato l'opposizione inammissibile senza una effettiva motivazione, neppure riferita alla richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari ed alle prove offerte.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nell'archiviare de piano gli atti nonostante l'opposizione proposta dal demandante, il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che in ordine alla omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova;
in difetto deve azionare la procedura prevista dall'art. 410, comma 3^, in relazione all'art. 409, commi da 2 a 5, ed all'art. 127 c.p.p., ossia deve sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale.
È perciò ricorribile per Cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione nonostante l'opposizione della parte senza motivazione, o con motivazione apparente, sull'inammissibilità (arg., ex plurimis, Cass. Sez. 6 anno/numero 1997/1725 rv. 208642); nel caso di specie, per quanto detto, il ricorso, oltre che ammissibile è anche fondato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, essendo nullo ex art. art. 409, comma 6^, c.p.p., deve essere annullato e gli atti devono essere rimessi al tribunale di Aosta per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Aosta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004