Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z A S C.C. 66270 S E , N 6 A 8 O A D I 9 I 75 79 /0 1 I 5 PR 1 M A . U Z C . / R E A B 4 N S / À U R - 6 ' T I T 2 S B U . I . R B R G . L I P E L NOME DEL POLO ITALIANO . R R A T D T L B A E A D D T ! A Oggetto S E 1 1 T N 3 8 E 0 1 N Dott. Giovanni OLLA S Presidente E - - . S M Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere R.G. N. 19443/99 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 17452 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente Ud.22/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, E N O I Z A S presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo S E L I S S 9 4 9 2 0 V A rappresenta e difende ope legis;
I C D E A M E N ricorrente R P O U S D E T R N
contro
O C A C . N SIBICAR CARRELLI ELEVATORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 197, presso lo studio in ROMA VIA GERMANICO MEZZETTI, che la difende, giusta dell'avvocato MAURO mandato a margine;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 12 98 della commissione 574 tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/07/98; 1 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente, l'Avvocato MEZZETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Velletri, con decisione n. 111/01/95, annullò la cartella esattoriale notificata alla s.p.a. Sibicar per Irpeg 1988 a norma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ritenendo provato che la so- . cietà contribuente aveva già versato le imposte poi iscritte a ruolo. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio imposte dirette di Albano Laziale per far valere la tardività dei pagamenti provati dalla controparte e la sussistenza dell'obbligazione tributaria relati- va alle sanzioni, e nel quale la società si era co- stituita proponendo appello incidentale per far va- lere anche la tardività della notifica della car- tella esattoriale rispetto al termine previsto nell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza deposi- tata il 14 luglio 1998, ha respinto il gravame principale, e ha accolto quello incidentale. La Corte ha ritenuto che la facoltà di liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n.. 600/1973 è limitata ai casi espressamente previsti nel secondo comma e riconducibili ad errori mate- riali o di calcolo;
che il contribuente aveva pro- 574 vato di aver già versato le imposte, che l'Ufficio non aveva provato i ritardi nei versamenti;
che la notifica della cartella era stata eseguita in ri- tardo rispetto al termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato con un unico motivo, notificandolo il 14 ottobre 1999. La società contribuente resiste con controri- corso, nel quale eccepisce in via pregiudiziale la tardività del ricorso. Con successiva memoria, la società deduce profili di inammissibilità dell'ap- pello dell'Amministrazione, che la Commissione re- gionale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministeroe delle finanze denunzia l'insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applica- zione degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, 8, 17 1. e 92 d.P.R. n. 602/1973; deduce che la Commissione regionale aveva omesso di verificare, sulla docu- mentazione offerta dalla stessa società in primo rel. est.Il dr. Aldo Ceccherini grado, come tutti i pagamenti fossero stati esegui- ti in ritardo. Inoltre, a torto la Commissione ave- va ritenuto di natura perentoria il termine del- l'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, che aveva invece natura ordinatoria, come confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 28. " della 1. n. 449/1997. L'eccezione di tardività del ricorso principa- le, proposta dalla società contribuente, è infonda- ta. La sentenza impugnata è stata depositata il 14 luglio 1998, ed il termine lungo per impugnare sca- deva, tenuto conto della doppia sospensione feriale dei termini, un anno e novantadue giorni dopo, vale a dire il 14 ottobre 1998, giorno nel quale il rias i corso è stato notificato. ricorsI motivi del ricorso sono peraltro inammissibi- li. La sentenza impugnata motiva il rigetto del- l'appello dell'Ufficio innanzi tutto con il rilievo che le ipotesi nelle quali è consentita l'emissione di cartella esattoriale a norma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 sono tassative, e che esse sa- rebbero tutte riconducibili ad errori materiali di calcolo. L'omessa impugnazione di questa ratio decidendi della sentenza, da sola astrattamente i- se fondata a sorreggere la conclusione di donea - rigetto dell'appello, ne ha determinato il passag- gio in giudicato, con la conseguente perdita di in- teresse dell'amministrazione a far valere i diversi profili di illegittimità prospettati, concernenti ulteriori e distinte rationes decidendi della mede- sima decisione. Restano assorbiti gli ulteriori rilievi della società, proposti con la memoria aggiunta.
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 22 marzo 2001. CORTE Il Presidente. Il Cons. est. Aldis Col S (Aldo Ceccherini) Giovanni Olla) 11012. Oh P R E IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA E Oggi 55 GIU, 2001. N 6 O 8 I IL CANCELLIERE C 9 5 Z 1 / . A NA Casano 4 N R / 6 T - 2 S B I . A I G R . . L E R P . L R A D A . T L A B E U D D A B T I I E S 1 T R N 3 A T N E I S E S I R E A E T A Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini