Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
Il reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto.
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Con la sentenza n. 22372/2023, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di indebita compensazione possa configurarsi sia in caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Cassazione penale sez. III, 24/03/2023, (ud. 24/03/2023, dep. 24/05/2023), n.22372 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22/09/2021, in esito a giudizio …
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L'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale. Il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto. Decisione: Sentenza n. 31906/2017 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Il padre della titolare di una ditta individuale veniva condannato per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000. Proposto appello, la decisione veniva confermata, con conseguente proposizione del ricorso in cassazione. L'unico motivo di ricorso era fondato sulla erronea applicazione della legge e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2015, n. 24650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24650 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/04/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 864
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 36288/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IR, nato il [...];
avverso la sentenza n. 3034/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. NI IR era tratto a giudizio avanti il G.U.P. del Tribunale di Massa in ordine ai reati di:
- omessa presentazione, quale rappresentante e amministratore della Habitat Costruzioni Generali S.r.l., delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per gli anni 2006 e 2007, con conseguente evasione di imposta Irpeg e Iva superiore a Euro 77.468,53 (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5: capo A);
- omesso versamento, nella medesima qualità, per l'anno d'imposta 2007, del complessivo importo di Euro 398.154,95 dovuto per addizionali regionale e comunale, premi Inail, contributi Inps e ritenute Irpef sui dipendenti per indebita compensazione di un credito Iva inesistente (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater:
capo B);
- omessa presentazione (quale amministratore di fatto e socio occulto della società Habitat MP S.r.l., in concorso con il nonno materno, legale rappresentante della società medesima, costituita successivamente alla dichiarazione di fallimento della Habitat Costruzioni Generali S.r.l. e cessionaria del contratto di appalto originariamente assunto da quest'ultima per l'esecuzione di lavori edilizi in Marina di Carrara, nonché partecipata al 98% dallo stesso ON a mezzo della società fiduciaria S.E.V.I.A.N. S.r.l.) delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2007, con conseguente evasione di imposta Irpeg e Iva superiore a Euro 77.468,53 (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5:
capo C).
Con sentenza del 22/7/2010 il G.u.p. del Tribunale di Massa dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo A, limitatamente alla condotta di omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette essendo stato per tale fatto già giudicato con decreto penale di condanna del 2/11/2009; dichiarava invece il predetto colpevole degli altri reati allo stesso ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione e, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena di tre anni di reclusione. Interposto gravame lo stesso era dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Genova con sentenza del 19/1/2012 per genericità dei motivi.
Tale decisione era annullata dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con rinvio alla Corte di merito per nuovo giudizio.
2. Pronunciando quindi in sede di rinvio la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado.
Premesso che l'appello investiva la decisione impugnata in relazione al solo reato contestato al capo C della rubrica e che con esso si deduceva, da un lato, l'insussistenza della prova dell'omesso versamento Iva in misura superiore al limite di legge, dall'altro, che in realtà la documentazione fiscale emessa dalla Habitat MP S.r.l. faceva riferimento a pagamenti ricevuti dalla Habitat Costruzioni Generali, rilevava la Corte d'appello che, quanto al primo motivo, l'allegato n. 6 al verbale di accertamento della Guardia di Finanza al cui contenuto faceva riferimento la sentenza di primo grado, indicava espressamente i documenti acquisiti durante la verifica fiscale e, quanto al secondo motivo, che lo stesso era manifestamente infondato non essendo sostenibile che i soggetti debitori di una società fallita possano corrispondere somme destinate alla stessa ma contabilizzate da una seconda società attiva e che ciò esoneri detta seconda società dall'obbligo di presentare le denunce reddituali e di versare le imposte.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, articolando quattro motivi.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento psicologico del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater, assumendo che sul punto difetti del tutto nella sentenza impugnata una motivazione. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per aver omesso la Corte d'appello di considerare che la fattispecie contestata nel capo C d'imputazione è assorbita in quella già oggetto di giudicato con decreto penale di condanna n. 72 del 3/11/2009 emesso dal G.I.P. di Massa, anche in esso facendosi riferimento allo stesso periodo di imposta 2007.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, non risultando accertato in modo univoco il superamento della soglia di punibilità penale fissata in Euro 77.468,53 per ogni anno di imposta. Lamenta al riguardo che la Corte ha considerato solo i ricavi e non anche i costi sostenuti dall'impresa.
Con il quarto motivo infine deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della sua qualità di socio occulto della Habitat MP S.r.l., non essendo stati forniti gli "elementi logici e di fatto" idonei a giustificarla. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. È inammissibile il primo motivo di ricorso.
Esso propone una censura nuova, non dedotta con l'atto d'appello. Come rimarcato nella sentenza impugnata questo infatti investiva le sole statuizioni relative al reato contestato nel capo C, non quelle relative al capo B, l'unico nel quale si contestava il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater. 5. È altresì inammissibile il secondo motivo, per difetto di autosufficienza.
La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto è bensì deducibile nel giudizio di cassazione, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo) resta fermo però l'onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la determina (o degli atti necessari per l'accertamento dell'identità dei fatti nel caso di coesistenza di procedimenti nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.)(v. Sez. 6^, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254279; Sez. 6^, n. 44484 del 30/09/2009, P., Rv. 244856) e a condizione inoltre che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 5^, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015, Verde, Rv. 262586; Sez. 5^, n. 1131/13 del 29/11/2012, dep. 2013, Siano, Rv. 254837). Nel caso di specie non risulta allegato il decreto penale che asseritamente dovrebbe produrre effetto preclusivo di giudicato, non essendo pertanto consentita in questa sede alcuna valutazione al riguardo, che peraltro, come detto, intanto potrebbe essere operata in quanto la stessa risulti agevole e immediata sulla base degli atti e non debba invece estendersi fino a comprendere accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di cassazione.
6. Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al terzo e al quarto motivo, in quanto generici e meramente oppositivi, risolventisi peraltro in una altrettanto generica richiesta di rivalutazione del materiale probatorio considerato dai giudici di merito, cui ovviamente non può darsi ingresso in questa sede.
La questione posta con il terzo motivo deve peraltro anch'essa considerarsi nuova, non essendo stata dedotta con i motivi d'appello. Quanto poi alla responsabilità dell'amministratore di fatto, la tesi difensiva secondo cui del reato omissivo proprio (nella specie omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) potrebbe rispondere soltanto il soggetto sul quale incombe l'obbligo relativo, non può trovare accoglimento.
Da un lato, perché si porrebbero a carico dell'amministratore di diritto (anche se solo un prestanome) tutte le omissioni civilmente e penalmente rilevanti, mentre verrebbe esclusa ogni responsabilità di chi effettivamente gestisce la società dall'altro perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, specie in tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto è equiparato all'amministratore di diritto, tanto che risponde dei delitti di cui alla L. Fall., artt. 216 e segg., anche a prescindere, dalla responsabilità, quale correo, dell'amministratore di diritto. L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli di diritto trova del resto precisi riferimenti normativi (cfr. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11; art. 2639 c.c.) ed è stata affermata da questa Corte sia in materia civile, che penale e tributaria (cfr. Cass. civ. 5/12/2008 n. 28819; Cass. civ. 12/3/2008 n. 6719; Cass. sez. un. civ. 18/10/2005 n. 2013; Cass. pen., Sez. 3^, n. 26468 del 08/05/2014, lori, non massimata;
Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, non mass.).
Per quanto riguarda più specificamente il reato in contestazione, giova in particolare rammentare che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, prevede che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti i soggetti che possiedono redditi anche se non consegue alcun debito di imposta e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
e il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 1, comma 4, stabilisce che la dichiarazione di soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione ai fini IVA è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione (Sez. 3^, n. 39177 del 24/09/2008, Bartolini, Rv. 241267). Infine, pur non potendosi, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 5, far ricorso alla presunzione tributaria secondo cui gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), il Giudice penale, nella determinazione dell'imposta evasa, procede ai necessari accertamenti mediante il ricorso anche a presunzioni di fatto (cfr. Sez. 3^, n. 5490 del 26/11/2008, dep. 2009, Crupano, Rv. 243089).
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015