Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell'I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione. (Fattispecie nella quale è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui, non essendo dovuta l'I.V.A. su tali fatture, non risultava provato il superamento della soglia di punibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2008, n. 39177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39177 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1892
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 18632/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 20.12.2007 dalla Corte d'appello di Ancona;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 20.12.2007 la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella resa il 3.12.2004 dal Tribunale di Pesaro, che aveva condannato LU NI alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, avendolo giudicato colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.5, perché - quale rappresentante legale della "Idest S.A." - aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa alla imposta sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000, con evasione dell'I.V.A. per L. 622.710.353 (Euro 324.495). La Corte territoriale ha osservato che la Guardia di Finanza aveva accertato l'emissione di varie fatture da parte della predetta società per un importo di oltre L. 4 miliardi, assoggettate a I.V.A. per L. 622.710.353, mentre nessuna dichiarazione fiscale era stata presentata. Le fatture si riferivano a vendite di merci di cui la società non aveva la disponibilità, ed erano state emesse nei confronti di altre numerose società, che le avevano utilizzate per giovarsi del credito I.V.A..
2 - Il difensore del NI ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge processuale e sostanziale. In particolare denuncia che:
2.1 - la società c.d. cartiera, qual'era la Idest S.A., non produce redditi imponibili, sicché non è soggetta alla dichiarazione fiscale;
2.2 - le fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti non sono soggette a i.v.a., sicché non era stato provato il superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice;
2.3 - i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del reato sulla base di presunzioni, che sono inammissibili nel processo penale;
2.4 - in tal modo era stato violato anche l'art. 192 c.p.p.;
2.5 - la pena irrogata era comunque eccessiva;
2.6 - erroneamente i giudici di merito non avevano ritenuto la continuazione tra i due reati ipotizzabili (cioè la messa dichiarazione di cui all'art. 5 e la emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000).
3 - Il ricorso è inammissibile.
Invero, i primi quattro motivi di impugnazione sono manifestamente infondati perché omettono di considerare che secondo la normativa tributaria l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche in relazione a fatture emesse per operazioni inesistenti.
Secondo il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura".
Conforme è la normativa comunitaria, giacché a norma dell'art. 21, comma 1, lett. d) della sesta direttiva del Consiglio in materia di i.v.a., vigente all'epoca del fatto (Dir. 17.5.1977 n. 77/ 388/CEE), l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime interno "da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura"; e anche per l'art. 203 della Direttiva del Consiglio 28.11.2006 n.2006/112/CE, che ha sostituito quella precedente "l'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura".
Ne consegue che la società emittente delle fatture de quibus era tenuta al versamento dell'I.V.A. in esse indicata, indipendentemente dal fatto che l'avesse effettivamente incassata dalle società acquirenti;
così come era obbligata, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, e dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 che l'ha sostituito, a presentare la relativa dichiarazione annuale. Nessun dubbio, infine, che la imposta evasa superasse di gran lunga la soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
5. La quinta doglianza, relativa alla misura della pena (peraltro prossima al minimo edittale), esula dalla cognizione del giudice di legittimità, giacché i giudici di merito hanno motivato sul punto in modo congruo e legittimo.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, con cui si invoca la continuazione tra il reato contestato e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, si tratta di un motivo parimenti inammissibile, sia perché non risulta dedotto in appello, sia perché non specifica se e come anche il secondo reato sia stato contestato in questo processo o sia stato oggetto di condanna definitiva in altro processo.
4 - All'inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, giacché, ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, il ricorrente non appare esente da colpa sulla valutazione di ammmissibilità della impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008