Sentenza 10 dicembre 2012
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La decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare applicata in sede di procedimento di estradizione per l'estero non va adottata "de plano", bensì previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2012, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 10/12/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 1740
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 41531/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC KI MA NATO IL 3/8/1974;
avverso la sentenza n. 48/2012 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, del 1/10/2012;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di CY KI AT propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che il 1 ottobre 2012 rigettava la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. ai fini della estradizione verso gli Stati Uniti di America, deducendo con primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 718 cod. proc. pen. per essere stato adottato il provvedimento impugnato con procedura de plano laddove la disposizione citata dispone che si proceda in camera di consiglio senza deroghe allo schema di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e con secondo motivo la violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione osservando che, a fronte di una richiesta analitica di sostituzione della misura con allegazione del nuovo elemento costituito dalla intenzione del coniuge del ricorrente di chiedere la cittadinanza italiana, la Corte di Appello avrebbe dovuto analiticamente motivare sulla necessità di mantenere la custodia in carcere.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l'art. 718 cod. proc. pen. prevede che la revoca e la sostituzione delle misure siano disposte in seguito a procedura in camera di consiglio e, in assenza di specificazioni, va fatta applicazione della disciplina generale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., e non di quella di cui all'art. 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003 - dep. 18/06/2003,
Di Filippo, Rv. 224612).
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per procedere alla decisione sulla richiesta di revoca secondo le regole del procedimento camerale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013