Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
La corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda nuova in appello (purché la questione non sia stata presa in esame e non vi sia stata un'esplicita pronuncia al riguardo da parte del giudice di appello), cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato MARIE FRANCOISE PLANTADE, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO DI TROIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET LO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05153/00 proposto da:
ET LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTRO DEL PRETORIO 28, presso lo studio dell'avvocato ALDO MONGIELLO, difeso dall'avvocato TOMMASO CALCULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ES NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 90/99 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 04/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, su concorde parere del P.M., trattandosi di ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Maria PIATOSI per delega dell'Avvocato PLANTADE Marie Francoise depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso inammissibilità o infondatezza di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il giorno 8 novembre 1985 AN LE affermò che il 21 marzo 1985 aveva stipulato con EN ST un contratto con il quale aveva promesso di vendergli, e quest'ultimo aveva promesso di acquistare, l'appartamento ed il garage nel dettaglio specificati, facenti parte di un edificio da lui costruito in Matera, alla via Columella n. 14; che il prezzo convenuto era stato quello di 86 milioni di lire per l'appartamento, e 10 milioni di lire per il garage;
che di tale prezzo aveva riscosso acconti per complessivi 50 milioni di lire;
e che EN ST, pur avendo ricevuto l'immobile, si era sottratto alla stipulazione del contratto definitivo.
AN LE convenne pertanto EN ST innanzi al Tribunale di Matera, e chiese che, dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per suo inadempimento, fosse condannato a rilasciargli l'immobile, e a risarcirgli il danno che in conseguenza di tale inadempimento egli aveva subito, da liquidarsi in separata sede. EN ST si costituì e rispose che si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo perché l'immobile oggetto del contratto preliminare non era stato costruito in modo conforme alla concessione edilizia, e che non era stato rilasciato il certificato di abitabilità; ritorse quindi
contro
AN LE l'accusa di inadempimento, chiese il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale l'esecuzione specifica dell'obbligo assunto da AN LE di stipulare il contratto definitivo, ovvero, in caso di mancato condono edilizio, la risoluzione del contratto preliminare per l'inadempimento di quest'ultimo, ed il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Matera rigettò le domande di AN LE, e, preso atto che nel corso del giudizio era stata rilasciata concessione in sanatoria, accolse quella riconvenzionale di EN ST, ossia costituì il diritto di proprietà di quest'ultimo sull'immobile oggetto del contratto preliminare, e dichiarò che era tenuto a versare il saldo del prezzo convenuto.
La Corte d'appello di Potenza, pronunziando sull'appello di AN LE, ha, con la sentenza indicata in epigrafe, confermato tutte le statuizioni del Tribunale di Matera;
ha peraltro dichiarato che EN ST deve pagare non solo il saldo del prezzo, ma anche gli interessi corrispettivi, al tasso di legge, sulla relativa somma, a far data dal 30 luglio 1985, ossia dal giorno in cui non si presentò innanzi al notaio per stipulare il contratto definitivo. EN ST ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per un solo motivo, che ha poi illustrato con memoria.
AN LE ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, formulando anch'egli una sola censura. I due ricorsi proposti contro la stessa sentenza, hanno dato luogo a due distinti procedimenti, che sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale, perché con essa viene proposta una questione logicamente preliminare a quella proposta con il ricorso principale.
Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale AN LE censura la sentenza impugnata per aver accolto l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo esperita da EN ST, pur non avendo quest'ultimo completato la esecuzione della sua prestazione e pagato il saldo del prezzo, o averne fatto offerta, nei modi di legge;
e denunzia violazione dell'art. 2932 cod. civ.. Il motivo è infondato.
Quando con il contratto preliminare le parti convengono che il pagamento del prezzo (o il saldo) deve essere eseguito al momento della stipulazione del contratto definitivo (come nel caso di specie, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata), la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. è pronunziata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo o della parte residua di esso è imposto dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante dalla sentenza stessa (Cassazione civile sez. 2^, 18 ottobre 1999, n. 11695; 22 settembre 2000, n. 12556). Con l'unico motivo del suo ricorso principale EN ST censura la sentenza impugnata per aver affermato che egli, oltre a pagare il saldo del prezzo convenuto per l'acquisto dell'immobile, è tenuto anche a pagare gli interessi compensativi, a far data dal giorno in cui non fu stipulato, come previsto, il contratto definitivo. Il ricorrente rileva che AN LE non ha mai chiesto, in entrambi i gradi del giudizio di merito, tali interessi, e denunzia quindi violazione dell'art. 1499 cod. civ., ma anche, seppur non espressamente citati, degli art. 99 e 112 cod. proc. civ.; rileva inoltre che, a tutto concedere, tali interessi dovrebbero decorrere non dalla data in cui, per l'accertata inadempienza di AN LE, non fu possibile stipulare il contratto definitivo, ma dalla data (17 maggio 1991) in cui, sopravvenuta la sanatoria delle irregolarità urbanistiche, cui si è fatto cenno in narrativa, sarebbe stato possibile stipulare tale contratto.
La censura è fondata, seppur per ragione diversa da quella indicata dal ricorrente, che tuttavia, concernendo la ammissibilità della domanda, può essere rilevata d'ufficio, anche da questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531). La domanda rivolta ad ottenere, dal compratore, il pagamento, ex art. 1499 cod. civ.., degli interessi per mancato godimento della cosa venduta e consegnata anticipatamente, costituisce una domanda diversa da quella rivolta ad ottenere, dal predetto compratore, gli interessi per mancato o ritardato pagamento del prezzo. Quest'ultima, infatti, presuppone l'inadempimento del compratore rispetto all'obbligazione principale di pagamento del prezzo, e trova, dunque, la sua ragion d'essere nella patologia del sinallagma contrattuale, alterato per effetto dell'inadempimento di uno dei contraenti. L'altra, invece, essendo diretta ad assicurare al compratore, in caso di consegna anticipata della cosa venduta, la reintegrazione del mancato godimento della cosa stessa, prescinde dall'inadempimento, ben potendo essere proposta anche nel caso in cui il compratore abbia adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo.
La parte che intende ottenere interessi compensativi ex art. 1499 cit. deve proporre specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa nella domanda di pagamento di interessi moratori per mancato o ritardato pagamento del prezzo (Cassazione civile sez. 2^, 17 giugno 1999, n. 6031). Ciò vale comunque anche per tutti gli interessi, siano essi corrispettivi, compensativi o moratori, che hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria alla quale accedono;
ragion per cui possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, in applicazione dei principi previsti negli art. 99 e 112 c.p.c. (Cassazione civile sez. 1^, 19 febbraio 2000, n. 1913). Con l'atto introduttivo del giudizio AN LE chiese la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, la restituzione dell'immobile consegnato a EN ST, ed il risarcimento dei danni.
In occasione della precisazione delle conclusioni, preso atto della domanda riconvenzionale di EN ST, AN LE chiese, nel caso in cui quest'ultima fosse stata accolta, la sua condanna al pagamento del saldo del prezzo, con svalutazione ed interessi bancari dal 30 luglio 1985 al saldo.
Sembra legittimo escludere che gli interessi richiesti siano quelli corrispettivi, dal momento che la decorrenza indicata non è quella della consegna anticipata dell'immobile, ma quella in cui EN ST, sottraendosi alla stipulazione del contratto definitivo, si rese, secondo la tesi sostenuta da AN LE (di cui tra l'altro il giudice dell'appello ha dichiarato l'infondatezza, per le ragioni che ha dettagliatamente esposto nella sentenza impugnata, e che non sono state da quest'ultimo censurate), inadempiente, anche per ciò che attiene al pagamento del residuo prezzo, che per l'appunto avrebbe dovuto essere effettuato nella circostanza. Non risulta, comunque, e non è stato allegato che, relativamente a tale domanda subordinata, certamente nuova, EN ST abbia accettato il contraddittorio (non potendosi ravvisare accettazione di quest'ultimo nel suo semplice silenzio, che osservò nella circostanza: vedi Cassazione civile sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712); e correttamente il giudice di primo grado non la prese neppure in considerazione, come riferisce il giudice dell'appello nella sua sentenza.
La domanda è stata riproposta da AN LE con il suo gravame, ed il giudice di appello non si è avveduto della sua inammissibilità.
La sentenza impugnata va dunque cassata, sul punto, senza rinvio (Cassazione civile, sez. 3^, 27 marzo 1987 n. 2978). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale, e rigetta quello incidentale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e condanna AN LE a rifondere a EN ST le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 136,50, oltre 1.550,00 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003