Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non vi era alcun obbligo di dare avviso al difensore di fiducia dell'udienza dibattimentale cui era stato rinviato il processo, in quanto la nomina era stata effettuata dopo che era stato disposto il primo rinvio ad udienza fissa alla presenza delle parti all'epoca validamente costituite).
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2003, n. 27138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27138 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
2. " Bruno Oliva "
3. " Vincenzo Rotundo "
4. " Domenico Carcano "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AH, nato in [...] l'[...];
contro la sentenza, pronunciata il 20 marzo 2002 dal Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dr. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Milano, con sentenza 20 marzo 2002, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha confermato la dichiarazione di responsabilità di FI HA per il delitto di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, riducendogli la pena inflitta dal primo giudice.
La Corte territoriale ha disatteso la diversa ricostruzione della vicenda proposta dall'appellante circa la sua totale estraneità ai fatti. Il quadro probatorio, secondo il giudice d'appello, escluderebbe del tutto che FI HA sia salito a bordo dell'auto del coimputato Piazza solo per essere accompagnato fuori dell'abitato e non abbia avuto conoscenza della sostanza stupefacente e di quant'altro travato all'interno dell'auto. Mentre, per la Corte di merito sarebbe provato che entrambi gli imputati si sarebbero appartanti per manipolare la sostanza stupefacente e per dividerla in quantitativi minori, tenuto conto anche che all'interno dell'auto fu rinvenuto un bilancino di precisione ed un rotolo di pellicola trasparente, strumenti che sarebbero notoriamente utilizzati per la confezione di droga in piccole dosi. La Corte ha, inoltre, disatteso la questione di nullità assoluta ex art. 178 lett. c) - c.p.p. per inosservanza delle norme processuali concernenti l'assistenza dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, prospettata dal difensore solo nel corso dell'udienza di discussione in appello. In particolare, il giudice d'appello avrebbe ritenuto corretta la nomina da parte del pubblico ministero di un difensore d'ufficio diverso da quello indicato nel verbale d'arresto, nonché del tutto regolare la designazione, nel corso del giudizio di primo grado, di un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., del difensore d'ufficio, avvocato Fontana, il quale,
nonostante avesse partecipato alle prime udienze dibattimentali, sarebbe risultato assente all'udienza di discussione. Propone ricorso FI HA e deduce:
che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della palese violazione dell'art. 97, comma 7, in quanto il giudice di primo grado, nonostante la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia ritualmente effettuata all'ufficio matricola del carcere il 20 giugno 2001, avrebbe proseguito il giudizio e, dopo l'udienza di mero rinvio del 21 giugno, all'udienza del 25 giugno, senza che dare avviso al difensore di fiducia, avrebbe concluso il giudizio alla presenza di un difensore, designato in sostituzione del difensore d'ufficio;
che sarebbe stato violato, inoltre, l'art. 450, comma 5, c.p.p. che avrebbe dovuto imporre l'avviso al difensore di fiducia ritualmente nominato il 20 giugno 2001, prima della celebrazione dell'udienza in cui fu definito il giudizio;
che, nonostante l'eccepita nullità della designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. dell'avvocato Fontana - difensore d'ufficio e non difensore di fiducia come erroneamente dal verbale d'udienza potrebbe risultare - all'udienza dibattimentale del 25 giugno 2001, la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittima tale sostituzione, senza tenere conto che la nomina di un sostituto, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 102 c.p.p. contenuto nel relativo verbale di udienza, avrebbe richiesto una designazione da parte del difensore , d'ufficio o di fiducia, nella specie del tutto mancante;
che, pertanto, la designazione dell'avvocato Colaleo, quale sostituto del difensore d'ufficio, avvocato Fontana, avrebbe dovuto essere effettuata da quest'ultimo a nonna dell'art. 102 c.p.p. e nelle forme stabilite dagli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p., non potendosi diversamente interpretare la indicazione contenuta nel verbale di udienza del 25 giugno 2001;
che la mancata designazione, nelle forme rituali, del sostituto del difensore d'ufficio renderebbe del tutto inefficace la funzione svolta dal difensore in qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., con la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi e della stessa sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 96, comma 2, e 102, comma 1, c.p.p., e 34, disp. att., c.p.p.;
che nella sentenza impugnata non si darebbe conto delle intervenute modifiche all'art. 97, comma 4, c.p.p., dalle quali discenderebbe che al sostituto del difensore spettano gli stessi diritti e l'assunzione degli stessi doveri, e pertanto, il richiamo all'art.102 c.p.p., contenuto nel verbale d'udienza del giudizio, non avrebbe che potuto avere il significato di sostituzione avvenuta a norma del comma primo dello stesso articolo;
che non avrebbe potuto avere rilevanza alcuna ai fini della eccepita nullità la presenza dell'imputato ed il suo silenzio nell'udienza dibattimentale in cui il difensore d'ufficio, avvocato Fortuna, sarebbe stato illegittimamente sostituito ex ari 102 c.p.p. dall'avvocato Colaleo, in quanto la giurisprudenza formatasi, al riguardo, sarebbe riferita alle disposizione del codice di rito del 1930;
che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione delle norme in tema di utilizzazione delle dichiarazioni dell'imputato, poiché avrebbe illegittimamente utilizzato l'informazione ex art. 66, comma 1, c.p.p. resa da FI HA al momento del suo interrogatorio circa la sua attività lavorativa, circostanza che non avrebbe potuto essere utilizzata per l'accertamento dei fatti, bensì ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p.p.;
che non avrebbe potuto essere utilizzato l'esercizio del diritto di non rispondere alla contestazione dei fatti, come elemento anch'esso significativo ai fini dell'affermazione di responsabilità, in ragione del fatto che l'imputato avrebbe avuto l'onere di addurre elementi che avrebbero potuto escludere il suo coinvolgimento nella vicenda;
che la sentenza conterrebbe una motivazione illogica contraddittoria per avere ritenuto, da un lato, che la sostanza stupefacente trovata nell'autovettura del coimputato Piazza appartenesse a quest'ultimo, in tal modo screditando del tutto la versione dei fatti resa dallo stesso Piazza, e, dall'altro, per avere affermato che il coinvolgimento di FI HA sarebbe provato dalla circostanza che la sostanza in questione fosse stata riposta sotto il sedile del passeggero, in quanto ciò avrebbe dimostrato un accordo tra conducente e passeggero per il trasporto della droga. In tal modo riassunti, a norma dell'art. 173, comma disp. att. c.p.p., i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che essere diretto ad ottenere una diversa valutazione degli indizi ed una ricostruzione della vicenda in modo difforme rispetto a quella oprata dal giudice cautelare e, poi, dal giudice del riesame. 1.2- La prima questione è manifestamente infondata. Si prospetta una nullità assoluta riconducibile all'art. 178 lett. c) c.p.p. per una asserita inosservanza di norme concernenti l'assistenza dell'imputato in giudizio, consistente nel fatto che non sarebbe stato dato avviso al difensore di fiducia ritualmente nominato nelle forme stabilite dall'art. 123 c.p.p., dopo l'instaurazione del giudizio direttissimo e , prima dell'udienza in cui il giudizio è stato definito.
Si tratta di censura non dedotta ed esaminata dal giudice d'appello, al quale la nullità ex art. 178 lett. c), come risulta dalla sentenza impugnata, è stata posta in termini diversi e, comunque, risolta correttamente dal giudice d'appello.
Il primo aspetto che il ricorrente configura come violazione del diritto di difesa riconducibile all'art. 178 lett. c) c.p.p. è, dunque, quello del mancato avviso al difensore di fiducia nominato nelle more del giudizio direttissimo. Nonostante la censura non risulti proposta nel giudizio di appello, va comunque esaminata poiché, se sussistente, configurerebbe una nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo e, dunque, ex art. 609, comma 2, anche nel giudizio di legittimità. La fattispecie concreta portata all'esame di questa Corte non configura la nullità che il ricorrente deduce. Nonostante il difensore di fiducia sia stato nominato, nelle forme stabilite dall'art. 123 c.p.p. - e ciò alla stregua del principio di diritto oramai pacifico (Sez. un., 26 marzo 1997, Procopio, rv.208268) la nomina ha immediata efficacia, come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria - la questione assume un significato diverso rispetto a quello dedotto in ricorso.
Infatti, l'effetto immediato della nomina del difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trovi ed ai relativi doveri imposti all'autorità procedente. Dunque, il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è sancito.. da specifiche norme processuali e, in mancanza di tale disposizioni, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato difensivo. Nella fattispecie concreta non vi era alcun dovere dell'autorità procedente di dare avviso al difensore di fiducia dell'udienza dibattimentale al quale il processo fu rinviato, poiché la nomina fu conferita dopo che era stato già disposto il primo rinvio ad udienza fissa alla presenza delle parti all'epoca validamente costituite, alle quali gli avvisi non avrebbero potuto che essere dati a norma degli artt. 148, comma 5, e 477, comma 3, c.p.p..
Ne consegue che se, da un lato, la nomina del difensore di fiducia ex art. 97, comma 6, c.p.p. comporta la cessazione delle funzioni di quello d'ufficio, dall'altro, affinché tale effetto si verifichi, il difensore di fiducia deve essere posto nella condizioni di esercitare il proprio ufficio, mediante avvisi e notifiche nei casi stabiliti ovvero informazioni che l'imputato ha l'onere di dare al proprio difensore.
Il dovere di dare avviso al difensore di fiducia si sarebbe configurato se la nomina fosse stata effettuata prima o al momento dell'instaurazione del giudizio direttissimo e non il 20 giugno 2001, dopo che, all'udienza del 16 giugno, fu instaurato ex artt. 449, comma 1, 450, comma 1, c.p.p. il giudizio direttissimo a seguito della contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Il giudizio fu rinviato all'udienza "fissa" del 21 giugno 2001, nella quale fu disposto un ulteriore rinvio sempre ad udienza "fissa" del 25 giugno, in cui fu poi definito.
Non vi era, pertanto, alcun obbligo del pubblico ministero o, comunque, del giudice di dare avviso al difensore di fiducia, poiché gli avvisi furono regolarmente effettuati alle parti costituite e presenti, a norma dei già evocati artt. 148, comma 5, e 477, comma 3, c.p.p.. Il difensore di fiducia avrebbe dovuto essere informato dall'imputato dello stato del procedimento, non spettando all'ufficio procedente di dare ulteriori avvisi rispetto a quelli formalmente dati in udienza.
Si tratta di un principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui nel sistema del nuovo codice, all'imputato é imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autorità precedente ogni istanza utile e consentita. Nella fattispecie la Corte ha confermò la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di nullità formulata dall'imputato, che aveva lo stesso giorno dell'udienza, nominato il difensore di fiducia, per essersi proceduto con l'assistenza del difensore di ufficio (Sez. VI, 8 febbraio 1994, Di Giacomo, rv. 198262).
Principio di diritto, peraltro, di diretta derivazione delle disposizioni che regolano il dibattimento.
1.3.- Altrettanto manifestamente infondato è il secondo profilo col quale si deduce la mancanza della designazione di un suo sostituto da parte del difensore d'ufficio assente all'udienza del 25 giugno 2001 e si censura che la Corte di merito non avrebbe potuto ritenere corretta la sostituzione operata dallo stesso giudice di primo grado, in quanto nel verbale di udienza vi sarebbe un espresso riferimento all'art. 102 c.p.p. Indipendentemente dal fatto che la questione non è stata in tali termini posta nel giudizio di appello, la stessa è articolata in termini del tutto imprecisi e poco chiari e, comunque, senza tenere conto che, al di là del generico richiamo all'art 102 c.p.p. ed alla formula usata in verbale, appariva in termini non equivoci che il giudice di primo grado, in assenza del difensore d'ufficio, ha provveduto ex art. 97, comma 4, c.p.p. alla designazione di un suo sostituto, il quale ex art. 102, comma 2, c.p.p.. " esercita i diritti e assume i doveri del difensore".
Le modifiche introdotte dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, agli artt 97, comma 4, e 102, comma 1, c.p.p. non hanno alcun rilievo ai fini della vicenda processuale in parola. L'una, l'integrazione del comma 4 dell'art. 97 c.p.p., amplia il ricorso a procedure urgenti di designazione del difensore d'ufficio da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, e ribadisce il dovere , invece, per la fase del giudizio di attenersi alla regola generale del comma 2 dello stesso art. 97 c.p.p.. L'altra, la modifica del primo comma dell'art. 102 del codice, non pone più condizioni alla facoltà di designazione del sostituto da parte del difensore, d'ufficio o di fiducia, che, invece, nell'originaria formulazione era limitata all'impedimento ed alla durata di esso. La vicenda processuale in parola si è svolta entro l'ambito dispositivo delle norme che avrebbero dovuto regolarla. Come noto, il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare secondo il disposto dell'art. 97, comma 4, c. p. p., nell'ipotesi in cui il difensore non é stato reperito, non é comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta ( cfr. Sez. un., 19 dicembre 1994, Nicoletti, rv 199398). La Corte ha, dunque, del tutto correttamente disatteso la questione di nullità assoluta ex art. 178 lett. c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali concernenti l'assistenza dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado. Anzitutto, fu regolare la nomina da parte del pubblico ministero di un difensore d'ufficio diverso da quello indicato nel verbale d'arresto. In secondo luogo, altrettanto corretta - poiché ricorrevano le condizioni richieste dall' art. 97, comma 4, c.p.p. - fu la designazione ope iudicis di altro difensore quale sostituto processuale dell'avvocato Fontana " non comparso", che aveva partecipato in qualità di difensore d'ufficio, nominato dal pubblico ministero, alle udienze dibattimentali precedenti. 2.- Le ultime due censure sono anch'esse, manifestamente infondate. La trattazione unitaria di entrambe consente di rilevare che le informazioni rese in sede di verifica dell'identità personale ex art. 61 c.p.p. - peraltro non vietato da alcuna regola espressa - non risultano essere stato utilizzate come articolazione determinate di una proposizione giustificativa della motivazione. Al pari del silenzio dell'imputato sul merito della vicenda, l'utilizzo di tali dati è da ritenere limitato a generiche considerazioni, senza alcun rilievo sulla corretto sviluppo del complessivo discorso giustificativo.
La Corte ha delineato in termini adeguati e coerenti un quadro probatorio del tutto conforme alle risultanze processuali ed ricostruito la vicenda ripercorrendo i punti significativi della motivazione resa dal giudice di primo grado.
Il vizio logico che il ricorrente individua è frutto di una estrapolazione di alcuni passi di un complesso di proposizioni argomentative coerenti con la decisione adottata.
Il quadro probatorio, secondo il giudice d'appello, esclude del tutto che FI HA sia salito a bordo dell'auto del coimputato Piazza solo per essere accompagnato fuori dell'abitato e non abbia avuto conoscenza della sostanza stupefacente e di quant'altro travato all'interno dell'auto. Per la Corte di merito é provato che entrambi gli imputati si sono appartanti per manipolare la sostanza stupefacente e per dividerla in quantitativi minori, tenuto conto anche che all'interno dell'auto fu rinvenuto un bilancino di precisione ed un rotolo di pellicola trasparente, strumenti che sarebbero notoriamente utilizzati per la confezione di droga in piccole dosi, occultati dietro il posto del passeggero e coperti dalla giacca di FI HA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GIUGNO 2003.