Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, il divieto di utilizzazione a fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma primo-bis in relazione all'art. 203 comma primo-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2011, n. 6844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6844 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 15/12/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - N. 2073
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 26201/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NO IL n. il 27/7/1962;
2. RA IO n. il 1/7/1979;
3. RA PE n. il 6/1/1974;
avverso la sentenza n. 773/2010 della Corte di Appello di Salerno in data 4/3/2011;
udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/12/2009, il Gup dei Tribunale di RA Inferiore dichiarava IL NO, IO RA, RA PE colpevoli per vari episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente e NO anche per il reato ex artt. 454-455 cod. pen (circolazione di banconote contraffatte). Applicava agli imputati, ad eccezione di NO, l'attenuante del fatto di lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, condannandoti a pene varie.
Le vicende oggetto del giudizio si riferivano alle attività di indagine svolte dai Carabinieri di RA Inferiore in relazione ad un traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, accertato nel periodo compreso tra marzo e maggio 2008, nel territorio di diversi comuni dell'agro nocerino sarnese. Il Giudice fondava il giudizio di colpevolezza sulle risultanze di operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, su servizi di osservazione svolti da personale di polizia giudiziaria, su dichiarazioni di persone informate sui fatti tra le quali IO RO, abituale acquirente di cocaina, sui verbali di arresto di IL NO, di perquisizione e sequestro di cocaina, rinvenuta in disponibilità degli imputati o di tossicodipendenti ai quali era stata appena ceduta.
In particolare, IO RA ed IL NO venivano riconosciuti colpevoli della cessione di due involucri di cocaina a FO De SC. La colpevolezza veniva accertata, nel caso, nei contenuti di contatti telefonici intercorsi tra il De SC e RA IO, dai quali emergeva che quest'ultimo aveva indirizzato il consumatore da NO (capo D), nonché nei successivi servizi di osservazione.
IL NO veniva riconosciuto colpevole per un episodio di cessione di cocaina ad ND GA, fatto acclarato tramite conversazioni telefoniche intercettate (capo F).
IO RA e PE RA erano ritenuti responsabili per il quantitativo di hashish rinvenuto su una autovettura su cui viaggiavano e che era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, (capo G).
NO era riconosciuto colpevole di altri due fatti illeciti in tema di cessione di stupefacenti. Nel capo 1 veniva contestata la cessione di cocaina a IO GA, come risultava dalle intercettazioni eseguite di alcune conversazioni tra l'imputato e l'acquirente e dai successivi servizi di osservazione e di controllo. Nel capo J, la cessione di cocaina a più acquirenti trovava fondamento nelle conversazioni intercettate intervenute tra NO e RA AR, soggetto inserito nel traffico degli stupefacenti.
2. A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione di primo grado. Preliminarmente, il Giudice di Appello respingeva le eccezioni processuali fatte valere dai prevenuti.
In ordine alla eccepita violazione degli artt. 2677 203 cod. proc. pen., circa i gravi indizi idonei a giustificare l'autorizzazione a procedere ad intercettazione, la Corte di Salerno evidenziava che detto mezzo probatorio non era stato disposto solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla confidente FI VE, ma anche all'esito di ulteriori riscontri compiuti dalla Polizia giudiziaria che avevano portato all'identificazione del fidanzato della VE, NI TO, nonché del titolare dell'utenza telefonica fornita dalla stessa al Carabiniere Corsini e che apparteneva a IO RA.
D'altro canto, le dichiarazioni rese da IO RO dopo la scadenza del termine per completare le indagini preliminari dovevano ritenersi utilizzabili, perché una siffatta invalidità avrebbe dovuto essere eccepita prima dell'introduzione del rito abbreviato.
3. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. IL NO ribadiva che, come noto, l'inutilizzabilità cd. patologica aveva pieno rilievo anche nel procedimento a rito abbreviato. In particolare, le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate sostanzialmente sulla base solo di una fonte confidenziale e, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di Appello, la Polizia giudiziaria non aveva fatto alcuna indagine ulteriore ma si era unicamente avvalsa delle dichiarazioni e dell'utenza indicata da FI VE. Evidente era la violazione dell'art. 203 richiamato dall'art. 267 cod. proc. pen. che, nell'intendimento del legislatore, configurava il divieto di dare ingresso alle intercettazioni sulla base di un quadro indiziario proveniente esclusivamente da notì zie acquisite da informatori. Si doleva per la mancata concessione del fatto di lieve entità, il che invece era stato riconosciuto per gli altri imputati in una situazione procedimentale analoga.
Contestava la declaratoria di colpevolezza concernente l'imputazione di cessione di banconote false, fondata su elementi probatori equivoci.
Censurava la motivazione non adeguata, priva di riferimenti all'atto di appello, riguardante la presunta cessione di cocaina a IO GA.
Riteneva, parimenti, priva di seri supporti probatori l'accusa di ripetute cessioni di cocaina a plurimi acquirenti di cui al capo 3, con riferimento ai colloqui intercorsi tra NO ed il presunto fornitore di cocaina RA AR, conversazioni intercettate ed interpretate in modo del tutto opinabile.
4. IO RA e PE RA contestavano le argomentazioni svolte dai Giudici di merito al fine di valutare in modo non ragionevole e logico dei dati di fatto non chiari che consentivano interpretazioni diverse e contrastanti. Ribadivano la non utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 267, comma 1 bis e art. 203 cod. proc. pen., ed anche l'inosservanza dell'art. 407 cod. proc. pen. che non consentiva l'utilizzabilità di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto (nel caso, l'acquisizione delle dichiarazioni di RO IO).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno rigettati perché infondati.
I giudici di merito hanno fornito congrua giustificazione circa l'infondatezza delle eccezioni processuali fatte valere dai ricorrenti.
Invero, il divieto di utilizzazione ai fini di valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267, comma 1 bis in relazione all'art. 203 cod. proc. pen., comma 1 bis) non opera (v. Cass. 6/8/2003 n 35450) quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti (informativa del 31/1/2008 dei CC di RA Inferiore e annotazione di p.g. del carabiniere Corsini) le generalità complete dell'informatore- FI VE - ed abbia precisato il contenuto delle notizie da questa riferite. Nel caso, la VE aveva fatto riferimento al coinvolgimento nella detenzione e spaccio di stupefacenti di varie persone tra cui il fidanzato TO NI, successivamente precisamente identificato dagli operanti come era stato pure identificato, nella persona di IO RA, il titolare di un'utenza telefonica fornita dalla donna (v. sent. 1 grado pag. 2-3;
sent. 2 grado pag. 9-10).
Anche correttamente è stata respinta l'eccezione di violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. (termini di durata delle indagini preliminari), poiché la relativa censura non è stata sollevata in sede di richiesta del rito abbreviato (v. Cass. 23/6/2005 Borrello).
2. Nel merito della controversia, va detto che i giudici di merito hanno fornito una corretta ricostruzione dei fatti, evidenziando gli elementi di prova a carico degli imputati ed apprezzandoli in modo logico e ragionevole sotto un profilo giuridico e conforme al "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività. Nè gli istanti hanno fornito deduzioni di fatto idonee ad inficiare seriamente l'apparato argomentativo prospettato dalla corte di appello. Parimenti, si palesa adeguata la motivazione espressa, per giustificare il mancato riconoscimento in favore di NO dell'ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5. Al riguardo nell'ambito di interpretazione dei criteri indicati in detto disposto, è stato tenuto conto del maggiore numero di episodi criminosi in cui era coinvolto il NO ed al ruolo preminente da lui ricoperto nel contesto criminoso.
3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012