Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME PO ΟΙ1457 01 LA CORTE SUPREMA DICA SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 13007 /99 Cron.14421 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud. 15/02/01 - Rel. Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE ha pronunciato la seguente 128 SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LO, DI NO RE, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MA LO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PASSARINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 789 - -1- avverso la sentenza n. 43/99 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 06/05/99 R.G.N. 1015/88; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato PATANE'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catania del 27.V.1980 VA Di NO, già dipendente della Azienda Municipale Trasporti di Catania, e collocato a riposo per inabilità fisica, chiedeva la condanna dell'azienda al pagamento della complessiva somma di lire 7.343.062, oltre rivalutazione e interessi, lamentando la corresponsione, quale indennità di fine rapporto, di una somma inferiore a quella dovutagli. Sosteneva che nella retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziale = da rimborsare all'agente collocato a riposo ex art. 16 dell'accordo aziendale del 12.VIII.1965 - andavano ricompresi l'elemento della retribuzione e la contingenza maturata dal febbraio 1977 e non conglobata. Il Pretore, con sentenza del 25.I.1981, ritenendo che nel calcolo per il rimborso dei contributi previdenziali e assicurativi andasse esclusa l'indennità di contingenza maturata dal febbraio 1977, rigettava la domanda;
il Tribunale di Catania, investito in grado di appello del gravame del Di NO, lo rigettava confermando la decisione di primo grado. Avverso tale decisione il Di NO proponeva ricorso per cassazione, cui l'Azienda M.T. di Catania resisteva con controricorso. La S. Corte, con sentenza del 26. VIII. 1987, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinviava, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, innanzi a cui, con ricorso del 19.V.1988 il Di NO riassumeva la causa chiedendo dichiararsi, in conformità del principio sancito dalla S. C., maturata che l'indennità di contingenza successivamente al 1°.II.1977 andasse computata nella retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la determinazione del c.d. rimborso dei contributi previsto dall'art. 16 n. 3 del testo degli accordi aziendali, con conseguente condanna dell'A.M. T. di Catania al pagamento di L.
7.343.062 con rivalutazione e interessi maturati dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro al soddisfo, oltre alle spese. L'A.M.T. si costituiva con comparsa riproponendo le difese spiegate nei precedenti gradi e instando per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Siracusa, disposta C.T.U. con l'incarico di determinare quanto dovuto al ricorrente a titolo di rimborso contributi, oltre 4 interessi e rivalutazione, con sentenza n. 43/99 6.V.1999, in riforma della sentenza del del 26. IV 25.I.1981 emessa dal Pretore di Catania, condannava 1'A.M.T. di Catania al pagamento in favore del Di NO della somma di L. rivalutazione41.147.904, oltre interessi legali e dall'11. III.1997 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di ciascun grado, liquidate come da dispositivo. Per l'annullamento di detta sentenza propone ricorso, in proprio e quale difensore del Di NO, l'avv. Angelo Tomaselli, in base a due motivi di censura. Resiste l'A.M.T. di Catania con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., in riferimento all'art. 360 (nn. 3 e 5) del codice di rito: il Tribunale, si afferma in evidente contrasto con le risultanze della disposta C.T.U., in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e senza alcuna motivazione, disattese le conclusioni del consulente tecnico condannando l'Azienda al pagamento di L. 41.147.904, invece che 5 di L. 75.437.825, quali determinate dall'Ausiliare. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 93 stesso codice, sempre in riferimento all'art. 360 (nn. 3 e 5) del codice di rito, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'avanzata richiesta di distrazione delle spese. Appare pienamente fondata la censura di cui al primo motivo, che va perciò accolta, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania. L'Ausiliare del Tribunale di Siracusa infatti aveva correttamente determinato in L.
7.782.728 il - ex art. 16, n. 3 degli "rimborso contributi” che spettava al Di NO a accordi aziendali - seguito dell'inclusione nel relativo calcolo della "contingenza" maturata da febbraio 1977 alla data di risoluzione del rapporto (1.1.1979). Tale somma era stata rivalutata per il coefficiente 4, 4059, con l'ottenimento dell'importo rivalutato di L. 34.289.921, e sullo stesso erano stati calcolati gli interessi legali, maturati dalla risoluzione del rapporto al deposito della C.T.U., in L. per effetto di tale procedimento (in41.147.904: ordine a cui non vi è impugnazione) il C. Tecnico d'Ufficio aveva precisato che alla data di deposito 6 della relazione il credito complessivo vantato dal Di NO ascendeva a L. 75.437.825. Il Tribunale si Siracusa benchè avesse in motivazione affermato spettare all'attore quanto liquidato del c.t.u., ha messo del tutto di valutare tale calcolo, e di tenerne conto nel procedere alla precisazione del credit dell'ex Adipendente, liquidan , dispositivo, il solo ammontare degli interessi, per cui la sentenza dev'essere annullata per la parte in cui non e laconsidera le altre voci liquidate del c.t.u., causa rimessa anche per le spese ad altro giudice, che si indica nella Corte di Appello di Catania, I D A , S 0 O S 1 L per nuovo esame. A 3 L . T 3 T O , 5 R B A I A S . ' E D L N Il secondo motivo risulta evidentemente P L S A E I 3 T D S 7 N I - O G P 8 S - O assorbito. N 1 E 1 S E G
P.Q.M.
G O E T N T L E S G E A La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, E L R L E D II Presidente: AS I wault di Appello di anche per le spese, alla Corte Gaglichen Catania. II Cons. estensore:breangeloverning Roma, 15.2.2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA, Depositata in Cancelleria Oggi, 19 MAG. 200 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 7