Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
In materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 275 cod. proc. pen. relativa alla verifica dell'incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato o dell'indagato con lo stato di detenzione non è applicabile alla richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ma soltanto alla misura della custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 02.12.1999
1. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Sica " N.5827
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.39555/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA ED nata il 29.05. 1970 a Cagliari.
Avverso ordinanza tribunale di Lecce in data 28.06.1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti. udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. A. Frasso che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'ordinanza impugnata rigettava l'appello avverso provvedimento del tribunale di Lecce, che il 24.05.1999 aveva disatteso l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari già applicata a SA ED, rinviata a giudizio per i delitti p. e p. dagli artt. 74 e 73 Dpr n. 309/90 (violazione normativa sugli stupefacenti).
Riteneva il tribunale che, dopo la sostituzione (ordinanza Gip 05.12.1997) dell'originaria misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari (motivata dal fatto che la SA risultava madre di un bambino di 15 mesi, ex art. 275 c. 4 c.p.p.), non erano soppravvenuti fatti nuovi legittimanti una rivisitazione della posizione cautelare e che l'esigenza di accertamenti sanitari poteva essere ovviata con l'autorizzazione del giudice procedente. La ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Rilevanza "ex se" del tempo trascorso nell'attuale stato cautelare, ex art. 299 co. 2 c.p.p. 2) Violazione art. 299 co. 4 ter c.p.p., in relazione al documentato stato di salute dell'imputata che avrebbe comportato la necessità di accertamento medico.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Entrambi i motivi appaiono, infatti, manifestamente infondati. Quanto al primo, l'art. 292 c. 2 lett. c) c.p.p. - espressamente citato dalla ricorrente a sostegno della tesi che il semplice decorso del tempo possa essere valutato quale elemento nuovo giustificante la revoca/sostituzione della misura cautelare - va rilevato come il riferimento testuale vale piuttosto ad avallare la tesi opposta. La norma, nell'indicare gli elementi di fatto che l'ordinanza cautelare deve indicare - in punto di motivazione - per argomentarne le rilevanza e desumerne specifiche esigenze cautelari (oltre che gli indizi), aggiunge la frase "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato".
Nel contesto, dunque, la rilevanza del tempo non solo è rapportata alla data di commissione del reato e non alla durata della misura applicata, quanto viene ritenuta sussidiaria agli imprescindibili "elementi di fatto".
In definitiva, dunque, l'unica norma cui può farsi riferimento, al fine di valutare la valenza del fattore tempo in relazione a revoca/sostituzione della misura per venir meno delle esigenze cautelari, è l'art. 299 c.p.p. che non parla mai del decorso del tempo, argomento che diventa rilevante solo negli artt. 303, 304 e 305 c.p.p. (termini di durata massima, sospensione e proroga). Del pari il secondo motivo parte da erronea lettura dell'art. 299 co. 4 ter c.p.p.
Tale disposizione prende in esame le condizioni di salute (o altre qualità personali dell'imputato) anzitutto al fine di prevedere la doverosità di accertamenti, anche "ex officio" da parte del giudice. In relazione, poi, alla specifica "richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere" che sia fondata "sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 co. 4 c.p.p... " la norma impone al giudice l'alternativa di accogliere immediatamente la richiesta sulla base degli atti o di provvedere ad immediati accertamenti.
Risulta, comunque, ben chiara la peculiarità della norma e la sua inerenza alla richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, per il letterale riferimento ed il medesima richiamo all'art. 275 co. 4 c.p.p., che - a sua volta - considera il divieto di custodia cautelare in carcere per motivi inerenti a particolari condizioni personali dell'imputato.
Deve escludersi, pertanto, che questa disposizione sia applicabile alla richiesta di revoca/sostituzione degli arresti domiciliari. Nella specie l'attuale ricorrente (che per altro aveva già usufruito propria della favorevole disposizione ex art. 275 cc. 4 c.p.p. per ottenere la modifica dell'originaria misura custodiale con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari) aveva chiesto la sostituzione di tale ultima misura, sicché la risposta negativa dell'impugnata ordinanza, con l'indicazione dell'opportuno rimedio, risulta oltre che congruamente motivata anche rispettosa della norma denunziata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve conseguire la condanna alle spese ed versamento della somma di L. 500.000 - in tale misura ritenuta equa - a favore della Cassa delle, ammende ex art.616 c.p.p.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000