Sentenza 19 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di ricusazione, non può ravvisarsi una indebita manifestazione del convincimento del giudice nel caso in cui il G.u.p. - chiamato a decidere su una richiesta di giudizio abbreviato condizionato - abbia ritenuto l'esaustività del compendio probatorio già acquisito e la superfluità della chiesta integrazione probatoria (nella specie, si trattava dell'ammissione di una consulenza tecnica).
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2012, n. 46066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46066 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/10/2012
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1784
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 30406/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC RA nato il [...];
avverso l'ordinanza del 13/06/2012 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto.
FATTO
1. AC ER, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 13/06/2012, la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale l'imputato aveva proposto la ricusazione nei confronti del g.i.p. ex art. 37 cod. proc. pen., comma 1, lett. b).
1.1. Sulla base degli atti il fatto, nella sua materialità, può essere sentenza ricostruito nei seguenti termini: CÒ ER risulta imputato, con gli imprenditori fornitori della Fondazione Monte Tabor (Ospedale AN FA) ammessa al concordato preventivo, di due condotte di bancarotta per distrazione in concorso, la prima con IN e AN UC AR, e la seconda con NA RA e CH CA. Distrazioni che sarebbero state realizzate in entrambi i casi - secondo l'impostazione accusatoria - attraverso un meccanismo di "indebita sovrafatturazione delle prestazioni a danno della Fondazione". Gli imputati sono stati citati a comparire il 26 aprile 2012 per l'Udienza preliminare innanzi al GU - Dott.ssa Mannocci C. - quindi è stata fissata una nuova udienza per il 4 maggio 2012. Nel corso di tale udienza la difesa di CÒ, munita di procura speciale, ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato "puro", mentre i coimputati IN AR, AN UC AR, NA RA e CA CH hanno chiesto la definizione del procedimento con il rito abbreviato, subordinando tale richiesta, ai sensi dell'art. 438 c.p.p.,, comma 5, all'acquisizione di una consulenza tecnica, diretta a dimostrare l'inesistenza della sovrafatturazione contestala agli imputati, nonché la congruità dei termini economici del valore indicato nei contratti di appalto e delle fatture emesse. Secondo l'impostazione accusatoria, descritta nei sopraindicati capi di imputazione, infatti, AR IN, AN UC AR e NA RA, avrebbero composto il gruppo dei "fornitori", che avrebbero sovrafatturato le commesse affidate dalla Fondazione AN FA alle loro società, operando poi una retrocessione delle somme lucrate a seguito di tali indebite sovrafatturazioni in favore, tra gli altri, di CÒ, con conseguente impoverimento della Fondazione stessa.
Il GU, nell'ambito del medesimo procedimento e della medesima udienza, in cui veniva giudicato CÒ, ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata nell'interesse di IN AR, AN UC AR, NA RA e CA CH, attraverso un provvedimento così motivato:
"l'accusa di distrazione o dissipazione del patrimonio della Fondazione AN FA attraverso la sistematica sovrafatturazione degli importi dovuti alla Fondazione accompagnata dall'impegno a retrocedere - in tutto o in parte - le somme così lucrate agli stessi vertici del AN Raffaelle o a terzi beneficiari indicati da detti vertici (...), si fonda, oltre che su vari accertamenti di P.G. ed accertamenti anche contabili e bancari, anche su molteplici dichiarazioni, particolarmente apprezzabili in ordine alla prospettazione accusatoria di cui si è appena detto in ragione del ruolo dei soggetti che le hanno rese, tra cui: LO TI (uomo di fiducia sia del Presidente della Fondazione che, successivamente, del Vicepresidente IO CAL), IO VALSECCHI (Direttore Amministrativo Corporate della Fondazione AN FA, ufficio attraverso il quale venivano liquidate le fatture emesse dai fornitori), IA AL (segretaria personale di IO CAL), nonché vari dipendenti della Direzione Amministrativa del AN FA" (....) "si tratta appunto di dichiarazioni che non solo confermano la consegna di somme di danaro da parte degli imputati ai vertici del AN FA (circostanza questa ammessa anche dagli stessi imputati), ma che confermano anche una sistematica e preordinata lievitazione dei costi ed un meccanismo di sovrafatturazione nella cessione di beni e/o servizi a danno delle casse della Fondazione AN FA del Monte Tabor".
2. A seguito di tale ordinanza, il CÒ, a mezzo del proprio difensore, proponeva istanza di ricusazione nei confronti del g.u.p. in quanto, a suo giudizio, il giudicante "aveva svolto un'ampia trattazione del merito della vicenda all'esito della quale, sulla base di proprie considerazioni personali, aveva anticipato un giudizio di colpevolezza nei confronti di tutti i coimputati" (...) "le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza del g.u.p. rappresentavano una chiara ed inequivocabile valutazione anticipata del compendio probatorio raccolto dal P.M. nella fase investigativa, inammissibile nella fase di ammissione (o di diniego) del rito abbreviato condizionato e comunque pregiudizievole del diritto dell'imputato CÒ ad essere giudicato da un Giudice terzo".
3. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 13/06/2012, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione sulla base, essenzialmente, delle seguenti argomentazioni:
a) "... in realtà, il CÒ aveva chiesto sic et simpliciter il giudizio del primo magistrato, anche per poter fruire, in caso di condanna, dell'ampio sconto di pena connesso a tale rito. Sembra quindi "capzioso" ricusare il Giudice per il fatto di aver forse intuito alcune sue convinzioni, trasparse - a mente della difesa - da decisioni riguardanti altri coimputati. Come se si credesse che un giudicante, che sin dall'inizio del processo prende visione di tutte le carte processuali, non si possa fare alcuna propria idea della vicenda. La cosa importante è che tali convinzioni siano sempre e sino all'ultimo istante, modificabili e addirittura ribaltabili, anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato e dei suoi difensori. E così è infatti nella gestione di tutti i processi". b) "Il GU ha pertanto espresso il proprio necessitato giudizio sul compendio probatorio afferente gli imputati AR, CH e RA. Le sue espressioni e valutazioni appaiono continenti e pienamente afferenti al tema del decidere. La presenza di sovrafatturazione nelle molteplici occasioni contestate appare sin qui testimoniata da prove dichiarative e d'indagine, ed il rimarcare questa circostanza (che si pone come semplice presupposto e non elemento delle fattispecie illecite contestate) non appare inscrivibile in una anticipazione di giudizio. La decisione finale in ordine alla presenza in capo a CÒ ER, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati resta pertanto libera, incondizionata e da valutarsi al termine dell'udienza preliminare".
3. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale, il CÒ, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE per i motivi di seguito indicati.
"In primo luogo, pur ammettendo che il giudice possa formarsi "una propria idea della vicenda", che emerge dalle "carte processuali", deve essere ribadito che l'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), stabilisce la ricusazione per il giudice che manifesta indebitamente il proprio convincimento prima della sentenza: nel proprio foro inferiore, quindi, il giudice può anche costruire una valutazione personale dei fatti, tuttavia tale ricostruzione non deve essere manifestata in maniera indebita prima della pronuncia della sentenza, poiché in tal modo verrebbe - come accaduto nel procedimento in esame -perturbato il regolare svolgimento del procedimento attraverso un'anticipazione della decisione finale. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Appello nella gravata ordinanza, il dato fondamentale su cui si fonda l'istituto della ricusazione non è rappresentato dalla possibilità per il giudice di modificare le proprie convinzioni "sempre e sino all'ultimo istante", ma di non anticipare indebitamente il giudizio di colpevolezza sull'imputato, come invece è stato fatto dal GU nella vicenda in esame. Ne consegue che l'affermazione del GU secondo cui le dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini "...non solo confermano la consegna di somme di danaro da parte degli imputati ai vertici del AN FA (circostanza questa ammessa anche dagli stessi imputati), ma che confermano anche una sistematica e preordinata "lievitazione dei costi" ed un meccanismo di "sovraffaturazione" nella cessione di beni e/o servizi a danno delle casse della Fondazione AN FA Del Monte Tabor", rappresenta un'illegittima anticipazione della decisione processuale relativa alla posizione dell'imputato CÒ, che si pone al di fuori dei parametri valutativi stabiliti dall'art. 438 c.p.p., comma 5, .... "la sistematica e preordinata lievitazione dei costi ed il meccanismo di sovrafatturazione nella cessione di beni e/o servizi a danno delle casse della Fondazione AN FA Del Monte Tabor" rappresentano infatti i presupposti delle condotte distrattive ipotizzate ai capi A) e F), con la conseguenza che il GU, esprimendo in modo chiaro ed inequivoco il proprio convincimento su tali condotte, ha di fatto anticipato la decisione in ordine alla posizione processuale di CÒ. Ne deriva, pertanto, che anche su tale punto deve essere censurata la motivazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello con il provvedimento impugnato. La Corte milanese ha infatti ritenuto che "la presenza di sovrafatturazione nelle molteplici occasioni contestate appare sin qui testimoniata da prove dichiarative e d'indagine ed il rimarcare questa circostanza (che si porte come semplice presupposto e non elemento delle fattispecie illecite contestate) non appare inscrivibile in una anticipazione di giudizio". Orbene, "il rimarcare" da parte del GU il presunto accertamento della presenza di sovrafatturazioni, rappresenta un passaggio motivazionale del tutto superfluo e sicuramente contrario ai parametri legislativi stabiliti dall'art. 438 c.p.p., comma 5, per l'ammissione del rito abbreviato condizionato. Secondo, infatti, l'impostazione del codice di rito il Giudice deve unicamente rilevare se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento;
"rimarcare" quanto deriverebbe dagli atti di indagine rappresenta, invece, un'operazione motivazionale del tutto estranea allo schema prescritto dall'art. 438 c.p.p., delineando unicamente un'indebita anticipazione della pronuncia di colpevolezza di tutti gli imputati, sia di coloro che hanno chiesto il rito abbreviato condizionato, sia di chi - ER CÒ -ha azionato il proprio diritto insuscettibile di valutazioni ne' da parte del P.M. ne' da parte del GU, di adire il rito abbreviato "puro".
Orbene, alla luce di tutto quanto già sopra dedotto, l'affermazione del GU secondo cui le fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari permettono di affermare una sistematica e preordinata lievitazione del costi ed un meccanismo di sovrafatturazione nella cessione di beni e/o servizi a danno delle casse della Fondazione AN Raffele del Monte Tabor, rappresenta senz'altro l'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza, svincolata da qualsiasi motivazione processuale, non soltanto dei coimputati che hanno richiesto il rito abbreviato condizionandolo alle acquisizioni probatorie, ma anche di CÒ, che invece ha optato per il rito abbreviato semplice ..." 4. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria ha chiesto l'inammissibilità rilevando che "... se da un lato, infatti, oggetto delle doglianze pare essere piuttosto quanto deciso dal GU, mediante la riproposizione delle tesi già sottoposte al giudice della ricusazione, che l'ordinanza della Corte di Milano, dall'altro si deve rilevare l'infondatezza di quelle tesi, già correttamente e motivatamente rigettate ... Fondamentale nell'interpretazione del disposto dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b, è la definizione dell'avverbio "indebitamente". Le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione se costituiscono un' anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con quel provvedimento (Cass. n. 19648/2007, n. 35208/2007). Indebita non può certamente considerarsi la manifestazione di un convincimento che, in via incidentale, è imposto dalla stessa legge. È così necessario verificare quali siano i compiti assegnati dalla disposizione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, al giudice dell'udienza preliminare nella valutazione relativa all'ammissibilità dei rito abbreviato condizionato. Circa il requisito della necessità si è autorevolmente affermato in giurisprudenza che esso ricorre allorquando la prova richiesta sia integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, risultando indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "reiudicanda" (Cass. SU., n. 44711/2004). Evidente è il corollario che se ne deve trarre: il giudice dovrà prendere in esame il materiale istruttoria già acquisito e valutarlo, comparativamente con la prova, alla acquisizione della quale è condizionata la richiesta di rito speciale ("tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili" recita testualmente la norma). Una valutazione, quella a compiersi, che, ove più siano le imputazioni contestate ad un unico imputato, dovrà coinvolgerle tutte poiché la necessità ricorre soltanto ove la prova richiesta incida in modo decisivo ed indispensabile sulla complessiva situazione fattuale concernente il richiedente (Cass., n. 17884/2009). Tanto a dimostrazione, ancora una volta, della doverosità di una valutazione pregnante, non meramente formale, ad opera del giudicante. Quanto al requisito della compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito speciale, del pari è da escludere una valutazione del giudice meramente formale. Se, infatti, il parametro della necessità involge una decisione soprattutto circa la "quantità" e "qualità" del materiale probatorio già acquisito ai fini della celebrazione dell'abbreviato, quello dell'economicità impone al giudice di volgere l'attenzione sulla natura particolare del rito e, dunque, essendo i due parametri da rispettare congiuntamente, impone l'esclusione delle prove addotte che imporrebbero un eccessivo allungamento dei tempi di celebrazione del procedimento in ragione della brevità del quale i benefici premiali sono dalla legge riconosciuti a chi rinunci all'istruttoria dibattimentale. Anche a tali fini, pertanto, la valutazione del giudice non può che risultare sufficientemente penetrante, con riguardo alla natura dei mezzi istruttori articolati dalla parte richiedente ed alla loro complessità, da valutare, necessariamente, anche in tal caso, con riferimento alla concreta vicenda processuale, come definita dal materiale d'indagine già acquisito. Le valutazioni di cui s' è detto non possono sconfinare nella valutazione di responsabilità e questo è l'unico limite imposto al giudice che procede. Nella specie, il GU milanese, in una vicenda assai complessa, la cui disamina esauriente per la motivazione di una decisione con sentenza imporrà inevitabilmente uno scritto costituito da numerose pagine, ha affidato a poche righe e senza anticipare giudizi, che saranno necessariamente da esprimere in maniera assai più articolata e complessa (e, soprattutto, all'esito del celebrando giudizio, con pienezza di contraddittorio ed eventuale attivazione di poteri officiosi del giudice), spiegazione delle ragioni che lo inducevano a rigettare le istanze. Non certo dunque così anticipando giudizi di responsabilità, ma evidenziando, come la legge gli imponeva, che le richieste istruttorie miravano non ad integrare la prova mediante elementi decisivi di novità, bensì piuttosto a contrastarla infirmando il quadro probatorio già acquisito inevitabilmente oggetto di rapidissima rassegna. Un contesto, pertanto, che piuttosto avrebbe consigliato agli imputati richiedenti di farsi giudicare con rito ordinario, nel quale, per definizione, maggiore spazio e riconosciuto all'attività istruttoria delle parti. Proprio questo correttamente e motivatamene ha affermato la Corte milanese, dopo aver escluso la conferenza, ai fini del decidere, della allegazione del contenuto anche dell'ordinanza del 4.5.2012, palesemente estraneo al tema della decisione invocata in ordine alla ricusazione, (anche se la Corte ha condiviso il contenuto di quel provvedimento ed ancora, nel ricorso, si torna sull'argomento, peraltro del tutto inutilmente, dovendosi far valere le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di rigetto dell'eccezione di nullità in sede propria) ....".
5. Con memoria depositata il 24/09/2012, il ricorrente ha replicato alla requisitoria del P.G. ribadendo le proprie ragioni ed evidenziando che "sul punto specifico, e sulla necessità "giuridica" che nel compiere le elencazioni della prove poste a suffragio dell'accusa mossa dalla Procura della Repubblica, il GIP-GU potesse anche esprimersi sulla "particolare apprezzabilì tà in ordine alla:
valenza accusatoria di tali elementi", appare evidente che tale apprezzamento esuli dai poteri-doveri del Giudice di valutare se le prove richieste dalla difesa costituiscano integrazione dell'impianto accusatorio del PM e non prove volte a contrastare le prove indicate dall'accusa".
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Come si è accennato in precedenza, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione essenzialmente sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) "In realtà il AC aveva richiesto sic et simpliciter il giudizio del primo magistrato, anche per poter fruire, in caso di condanna, dell'ampio sconto di pena connesso a tale rito. Sembra quindi capzioso ricusare il Giudice per il fatto di aver forse intuito alcune sue convinzioni, trasparse - a mente di difesa ~ da decisioni riguardanti altri coimputati. Come se si credesse che un giudicante, che sin dall'inizio del processo prende visione di tutte le carte processuali, non si possa fare alcuna propria idea della vicenda. La cosa importante è che tali convinzioni siano sempre e sino all'ultimo istante, modificabili e addirittura ribaltabili, anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato e dei suoi difensori. E. così è infatti nella gestione di tutti i processi". b) "Proprio per motivare adeguatamente avanti agli imputati ed alle altre parti processuali la propria decisione, il GU era assolutamente necessitato a dare contezza delle ragioni per cui escludeva l'ulteriore prova richiesta. Il GU ha pertanto espresso il proprio necessitato giudizio sul compendio probatorio afferente gli imputati RC, RE e OR. Le sue espressioni e valutazioni appaiono continenti e pienamente afferenti al tema del decidere".
A. Ritiene questa Corte di legittimità che la prima argomentazione è erronea, e, comunque, del tutto irrilevante. Invero, a fronte di una ampia e articolata ordinanza del G.U.P. -non limitata a "poche righe" come assume il P.G. - che richiamava analiticamente le risultanze probatorie esistenti in atti, alcune delle quali ritenute "particolarmente apprezzabili in ordine alla prospettazione accusatrice", e che "non solo confermavano la consegna di somme di danaro da parte degli imputati ai vertici del AN FA (circostanza questa ammessa anche dagli stessi imputati), ma che confermavano anche una sistematica e preordinata "lievitazione dei costi" ed un meccanismo di "sovraffaturazione" nella cessione di beni e/o servizi a danno delle casse della Fondazione AN FA Del Monte Tabor", non può certo definirsi "capzioso" il comportamento del difensore che ha proposto l'istanza di ricusazione;
istanza che, seppur infondata in punto di diritto, come si dirà in seguito, è pur sempre estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa. Quanto all'ulteriore argomentazione circa "l'idea" che il Giudice possa farsi della vicenda, essa è del tutto ininfluente perché la questione non è se il Giudice possa avere "idea propria della vicenda" (è ovvio che il Giudice ha e deve avere "un'idea propria", così come è ovvio che essa possa mutare nel corso del dibattimento) - ma è quella di accertare se il Giudice l'abbia esternata nel corso del giudizio e, soprattutto, l'abbia manifestata "indebitamente". B. Fondata è, invece, la seconda argomentazione della Corte distrettuale laddove afferma che "il G.U.P, aveva espresso il proprio necessitato giudizio sul compendio probatorio afferenti gli imputati UC, CH e RA".
Ha fatto, in tal modo, la Corte di Appello corretta applicazione del principio affermato da questa Corte regolatrice a Sezioni Unite (n 41263 del 27/09/2005, RV 232067) secondo cui "L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).
Con tale decisione, la Corte a Sezioni Unite confermava definitivamente il giudizio espresso da Cass. Sez. 1^, n 18454 del 17.5.2005, 6.4.2005 (rv. 231566) secondo cui "L'indebita manifestazione del pensiero, prevista dall'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), quale causa di ricusazione, consiste nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, quindi, fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti il fatto esaminato. Conseguentemente non ricorrono gli estremi della ricusazione nei confronti del giudice che abbia deciso una questione preliminare o incidentale, per la cui soluzione siano state necessarie valutazioni di carattere delibativo, dato che risulterebbe altrimenti snaturata la nozione stessa di procedimento, strutturalmente e funzionalmente costituito da una sequenza ordinata di atti, ciascuno dei quali prepara e condiziona quelli successivi" (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione e aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione dei componenti di un collegio giudicante che avevano rigettato l'istanza difensiva di ammissione di perizia medicolegale). Va, ancora, richiamata la decisione di questa Corte, sempre a Sezioni Unite, n 44711 del 27/10/2004 (RIV. 229176) - emessa in una fattispecie di giudizio abbreviato condizionato nuovamente richiesto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - secondo la quale "In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato "rinnova" prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. cod. proc. pen., una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso".
Si deve, inoltre, ricordare che questa Corte di legittimità si è pronunziata in due fattispecie sostanzialmente simili a quella in esame concernenti l'una la richiesta di incidente probatorio, l'altra la richiesta di giudizio immediato, affermando: a) "Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art.37 cod. proc. pen., comma 1, lett. h), nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito, e perciò in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, giacché, in tale caso, il g.i.p. non "ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione", ma ha motivatamente esercitato il potere discrezionale che gli compete a norma dell'art. 398 cod. proc. pen. comma 1, (Cass. Sez. 3^, 8 luglio 2004 n 38000, RIV. 230033). b) "In tema di ricusazione del giudice, non può ravvisarsi una indebita manifestazione del convincimento del giudice nell'adozione della motivazione del decreto che decida sulla richiesta di giudizio immediato inoltrata dal p.m., atteso che il carattere indebito della manifestazione può ritenersi soltanto quando essa consista in una evitabile anticipazione di giudizio e non anche quando il giudice nella motivazione indichi doverosamente le ragioni poste alla base della decisione adottata" (Cass. Sez. 6^, 25/10/2000 n 3209, RIV. 218174).
In conclusione, il GU - chiamato a decidere su una richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla integrazione probatoria - deve valutare, a norma dell'art. 438 c.p.p., comma 5 se tale integrazione sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito e sia finalizzata o meno ad un completamento oggettivo e necessario ai fini della decisione, se, cioè, la prova richiesta, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, "sia indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione, in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda" (Cass. 4471104). Ne consegue che il materiale probatorio esistente in atti deve essere sottoposto a pregiudiziale ed obbligatoria verifica da parte del Giudice investito della richiesta, il quale - nell'esercizio del suo potere/dovere di valutazione del complessivo compendio probatorio - può ben affermare che esso è da considerarsi esaustivo e non necessitante di alcuna integrazione e che, pertanto, la prova richiesta è ininfluente o superata dalle altre prove già acquisite in atti. Ed è, appunto, quanto accaduto nel caso di specie ove il GU - chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinato all'ammissione di una consulenza tecnica - ha dovuto necessariamente valutare, ai fini della decisione, il complessivo compendio probatorio esprimendo un articolato giudizio che, se per certi versi può ritenersi sovrabbondante, non può sicuramente essere definito indebito poiché esso è stato manifestato, in virtù di una espressa disposizione di legge, nella debita sede e "nell'ambito dei compiti e dei ruoli propri del Giudice" (Corte Cost. n 283/2000). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012