Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento ben lungi dal creare una stasi del procedimento.
Commentario • 1
- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 36936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36936 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
V
369 36 / 1 1 36
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione Udienza camerale:
28 settembre 2011 Seconda Sezione Penale 11593/201 Sentenza n.:
Reg. gen. n.: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 13837/2011
Presidente
- dott. Pietro Antonio Sirena
- dott. Piercamillo Davigo Consigliere
- dott. Ugo De Crescienzo Consigliere
- dott. Domenico Chindemi Consigliere
- dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna nei confronti di:
- IA NZ, nato a [...] il [...],
avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Ravenna del 14 ottobre 2010, n.
2380/09 R.G.N.R.
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo
D'Arrigo;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Provvedendo su una istanza di archiviazione, il g.i.p. del Tribunale di Ravenna
l'ha rigettata ed ha restituito gli atti al p.m. affinché compisse ulteriori atti di indagine specificatamente indicati nel provvedimento impugnato, consistenti nell'interrogatorio
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Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il p.m. del luogo, sostenendone la abnormità. Osserva in proposito che l'interrogatorio dell'imputato non è mezzo di indagine, ma strumento di garanzia e di difesa e che, pertanto, il g.i.p. non aveva alcun potere di disporre il compimento di un simile atto.
Il P.G. ha invece concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Com'è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno progressivamente elaborato e circoscritto la nozione di atto abnorme, le cui caratteristiche di identificazione sono costituite dall'essere il provvedimento del tutto avulso dal sistema e dalla sua capacità di determinare la stasi del procedimento, ovvero una indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento, incompatibile col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. un. 26 marzo 2009, n. 25957; Cass. sez. un. 25 marzo 2010, n. 21243; Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 5307).
Il provvedimento in esame non presenta queste caratteristiche, in quanto si colloca nell'alveo dell'art. 409, quarto comma, c.p.p. e presenta la semplice anomalia di imporre al p.m. il compimento di un atto - l'interrogatorio dell'indagato - la cui natura istruttoria è però controversa. Il provvedimento, inoltre, è ben lungi dal creare una stasi del procedimento, che può agevolmente proseguire col compimento dell'atto di indagine demandato dal g.i.p., e non determina un'alterazione della struttura logica del processo penale, dal momento che la remissione degli atti dal g.i.p. al p.m. per un approfondimento istruttorio è espressamente consentita dal quarto comma dell'art. 409
c.p.p.
L'atto impugnato non è, quindi, abnorme. Consegue che va esclusa la sua ricorribilità per cassazione ed ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2011.
Il Consigliere est. Il Presidente Pret ent (dott. Cosimo D'Arrigo) (dott. Pietro Antonio Sirena)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 IL 13 OTT 2011
UCAN CELEBRE Claudia Pianelli