Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL04536/0 1 IN NOME DEL PO C O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 7840/99 .9743 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron Rep. 1571 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Ri a sadio sul ricorso proposto da: IL COLERA.ORE 3000 LE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA #28 MHR, 2001. CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato TIRONE M., difeso dall'avvocato SERAFINO ANTONINO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
LE NN, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTE 82, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MAZZEI, difeso dall'avvocato MESSERE ARTURO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente - 2110 avverso la sentenza n. 41/99 del Tribunale di -1- CAMPOBASSO, depositata il 26/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato SERAFINO ANTONINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. -2- R.G.N.7840/99 Oggetto: Possesso-azioni a difesa del possesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 26 gennaio 1999 il tribunale di Campobasso ha rigettato l'appello proposto da BO US avversO la sentenza n. 76/94 del 28-1-1994 del pretore della stessa città, con la quale, nel giudizio promosso da BO NA nei confronti del predetto BO US, per la reintegra nel possesso di uno stradone, in comunione pro indiviso tra essa attrice ed il convenuto, era stata accolta la domanda di reintegra, mentre era stata rigettata quella di danni, pure formulata risarcimento dei dall'attrice. Il tribunale ha confermato la decisione del primo giudice, in quanto, essendo incontestato il compossesso dell'appellata sullo stradone de quo, ha ritenuto, sulla base delle assunte testimonianze, oltre che della documentazione in atti, che sussistessero entrambi i requisiti richiesti per il proficuo esercizio dell' azione di reintegra, vale a dire sia il fatto dello spoglio (restringimento dello stradone, con la costruzione 2 del muro di cemento) sia il carattere violento dello stesso, imputabili ovviamente entrambi al convenuto, cosicchè legittimamente è stata accordata dal primo giudice l'invocata tutela possessoria. На anche escluso, inoltre, che vi fossero stati, da parte dell'attrice, atti di espresso consenso alla costruzione del muro e di rinuncia allo ius possessionis. Ricorre per la cassazione della sentenza BO US, deducendo tre motivi di gravame;
resiste con controricorso BO NA. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 1168 c.c. Secondo il ricorrente, dall'esame e dalla valutazione delle risultanze processuali ( particolare, fotografie e testimonianza di in Pietrarola AT) compiuti dal tribunale non sarebbe affatto emersa la prova della relazione fisica tra la persona, che esercita l'azione, e la cosa, oggetto del possesso;
unici elementi, questi, rilevanti nell'azione possessoria. 2) Violazione dell'art.360 n.3 c.p.c. per omessa ed isufficiente motivazione su un punto decisivo della 3 controversia, in relazione alla ritenuta inattendibilità dei testi indicati dall'odierno ricorrente, dalle cui deposizioni, viceversa, il tribunale avrebbe dovuto trarre il convincimento che la costruzione del muro in questione non aveva dello stradone,comportato il restringimento essendo risultata l'ampiezza di questo immutata. 3) Violazione dell'art. 363 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 1168 C.C., per quanto attiene all'animus nella fattispecie nonspoliandi, che era ravvisabile, in quanto, avendo BO NA sottoscritto insieme al convenuto l'istanza al sindaco di Campobasso per l'autorizzazione a costruire la recinzione dei rispettivi fondi, esso BO US aveva la ragionevole consapevolezza di non agire contro la volontà dell'attrice. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che con la denunciata violazione di legge il ricorrente in effetti, la valutazionecensura, delle risultanze processuali effettuata dal giudice di appello e la decisione che ne è seguita, ad esso ricorrente sfavorevole, come, del resto, sfavorevole era già stata la decisione del pretore. 4 Dolendosi, infatti, che non sarebbe emersa la prova della relazione fisica tra la persona nel caso, tra l'odierna resistente - che esercita l'azione possessoria, e la cosa oggetto del possesso, e che, ciò nonostante, il giudice abbia accolto ugualmente la domanda di tutela possessoria di BO NA, relativamente allo stradone di cui si fa questione, il ricorrente sollecita, in buona sostanza, un riesame ed una nuova valutazione di tutto il materiale probatorio acquisito al processo, che, siccome già compiuti diligentemente in sede di merito, non possono essere evidentemente ripetuti in questa sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta inattendibilità dei testi indicati dal ricorrente, vi è da dire che il tribunale, esaminate le relative dichiarazioni, ha spiegato in maniera chiara e convincente le ragioni per le quali, а fronte delle stesse, dovesse Invece, attribuirsi, Valenza probatoria decisiva alla documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi, nonché alla testimonianza di IA AT - tra l'altro, l'unica non allegata a sospetto dall'appellante, tra quelle rese dai testi 5 indicati dall'appellata e dovesse ritenersi conclusivamente, sulla base di tali elementi di giudizio, che, a seguito della costruzione del muro di cemento armato da parte di BO US а ridosso dello stradone, si era verificato un restringimento di questo, con conseguente riduzione dell'ampiezza del passaggio sullo stesso esercitato da BO NA, che era stata, così, privata, sia pure in parte, del relativo ius possessionis. Non si riscontra, dunque, il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata. Non è ravvisabile, infine, neppure la violazione di legge denunciata con il terzo motivo, avendo esattamente ritenuto il tribunale che la volontaria immutazione dei luoghi che pregiudichi il possesso che altri ha sulla cosa come è avvenuto appunto nella fattispecie in esame costituisce "spoglio"; e che, inoltre, nessuna acquiescenza è stata fatta e nessun consenso è stato dato da BO NA a BO US alla costruzione del muro de quo, dovendosi, altresì, escludere qualsiasi pretesa rinuncia della prima allo ius possessionis. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. 6 P La Corte rigetta il ricorrente alle spese, oltre a lire 3.000.000 Così deciso in Roma, il Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) home .Q.M. ricorso e condanna il liquidate in lire 366000, per onorari. 19 dicembre 2000 Il presidente (Dr. Vincenzo l fapietra) V. Afte 40000 IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 290000 MOR. 2001 UFFICIO DELLE F ATE ROMA 2 Registrate in 24 SET. 2001 4 sene 290.000 al n. DUECENTONOVANTAMILA (lire p. II Dirigente Area Corvizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Gittiziari (Dr. M. RACCICHINIK 091 E T A 7