Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11272 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA I CASSA E2 7271 Ogge Opposi SEZIONE TERZA CIVIL inginerid Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 595/99 - - Cron. 28879 Dott. Michele Rel. Consigliere VARRONE - Rep.2934 PURCARODott. Italo Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 13/05/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - - ha pronunciato la seguente SEN TE NZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE AZIENDA COMUNALE CENTRALE TT ROMA IN LIQUIDAZIONE, Richiesta copia studio dat Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 con sede in Roma, in persona del suo Direttore Dr. il 3.1 LUG. 2002 Giovanni Carmine Carbone, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA G PISANELLI 40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BISCOTTO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti%;B CANCELLERIA - ricorrente
contro
COOP OD TT LA SRL, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore Sig. Antonio2002 1149 Pelle, elettivamente domiciliata in ROMA CNE CLODIA -1- 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2280/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 26/06/98 e depositata il 02/07/98 (R.G. 2580/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Claudio BEVILACQUA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 5/11/1993 L'AZIENDA COMUNALE CENTRALE DEL TT (A.C.C.L.) di Roma proponeva opposizione avverso il decreto n. 19599, emesso il 2/10/1993 dal Presidente del Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla ricorrente COOPERATIVA OD TT LA la somma di L. 46.407.622, oltre interessi e spese, a saldo di forniture di latte effettuate alla stessa (in relazione a due fatture non pagate). Assumeva l'opponente l'inesistenza del credito vantato dalla controparte e, in particolare, che a seguito di un accordo tra associazioni di aveva acquistato dalla produttori di latte e aziende utilizzatrici, COOPERATIVA, al prezzo imposto dalla Regione Lazio, quantitativi di latte eccedenti rispetto al plafond fissato nell'accordo stesso, siglato nell'agosto 1992, talché il maggior costo del prodotto acquistato in eccedenza (pari alla somma ingiunta) era stato legittimamente detratto dall'importo delle due fatture poste a base del decreto opposto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto. La COOPERATIVA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata. Con sentenza 17 febbraio 1996 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, per essere la stessa inammissibile (non avendo prodotto l'A.C.C.L. la copia notificata del decreto opposto, necessaria per la verifica della tempestività dell'opposizione) e infondata, comunque, nel merito, condannando l'opponente alle spese giudiziali. Proponeva gravame l'A.C.C.L. al quale resisteva la COOPERATIVA e la Corte di appello di Roma, con sentenza 31 luglio 1998, lo rigettava, affermando che l'opposizione all'ingiunzione era ammissibile, in quanto tempestiva, ma doveva essere rigettata, poiché il decreto di anticipazione dell'udienza collegiale era stato regolarmente notificato ai difensori dell'A.C.C.L. del momento (che, peraltro, a tutto concedere, si sarebbero cancellati volontariamente dall'albo) e le doglianze nel merito erano infondate. Ha proposto ricorso per cassazione l'A.C.C.L. affidandolo a due motivi. Ha resistito la s.r.l. COOPERATIVA OD TT LA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 82, 139, 156, 157, 159, 160, 161 e 162 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, lamenta che non sia stata accolta l'eccezione di nullità della notifica dell'istanza e del pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza collegiale, effettuata 1'11/4/95 agli originari procuratori (avv. FRANCO MELCHIORRI e GIULIO PINTO) nel domicilio eletto presso la sede aziendale, malgrado i suddetti difensori fossero stati già da tempo cancellati dall'albo professionale (cancellazione risalente al 6/10/94), giusta la dichiarazione del Consiglio dell'Ordine forense di Roma, prodotta nel presente grado ai sensi dell'art. 372 c.p.c. La censura non può essere accolta. Essa è già stata vanificata dal giudice di appello, affermando che "l'istanza e il relativo decreto sono stati regolarmente notificati ai difensori del momento dell'A.C.C.L. ed appare irrilevante la circostanza che i difensori attuali, pur già nominati in quel momento dalla azienda opponente, non ne fossero stati notiziati (e come potevano esserlo, in assenza di ogni informazione fornita al riguardo da parte dei primi legali incaricati dell'opposizione?). Aggiunge il suddetto giudice che "non vi è prova in atti che i precedenti difensori si siano cancellati dall'albo; che, comunque, nella specie, si sarebbe trattato di una cancellazione volontaria, che esclude effetti interruttivi sul giudizio in corso (cfr. al riguardo Cass. n. 7282/1992) e che si ribadisce l'atto è stato regolarmente ricevuto dai - precedenti avvocati, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa". Orbene, va innanzi tutto rilevato che forti dubbi suscita la produzione, in questa sede, dell'attestazione del Consiglio dell'Ordine, effettuata ai sensi del cit. art. 372 in quanto relativa alla “nullità” della sentenza impugnata, dal momento che, per la prevalente giurisprudenza di legittimità, si sfugge al divieto di produzione di nuovi documenti solo nel caso in cui si voglia dimostrare una nullità inficiante direttamente la sentenza impugnata e derivante da vizi, sostanziali e/o formali, propri dell'atto, e non già quando (come nel caso di specie, in cui la nullità della sentenza deriverebbe da un precedente atto processuale) tale nullità consegua ad altre nullità verificatesi nel corso del procedimento (Cass. 20 gennaio 1999 n. 486 ex plurimis). Comunque, anche a voler superare tale difficoltà, resta il fatto che, non essendo stata comunicata l'avvenuta cancellazione degli originari difensori e la loro sostituzione con altri professionisti, non si vede a chi e dove il provvedimento anticipatorio avrebbe dovuto e/o potuto essere utilmente notificato, specie considerando che la notifica è avvenuta pur sempre con riguardo all'Azienda, in persona del legale rappresentante pro-tempore, all'indirizzo della sede sociale, trattandosi dell'ufficio legale interno, dove - tra l'altro veniva notificata anche la sentenza di primo grado. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché genericamente “omessa motivazione.... travisamento dei fatti risultanti dagli atti di causa",erronea interpretazione la A.C.C.L. critica la pronuncia impugnata nel merito, affermando che la fornitura di latte in esubero era stata contestata e che gli accordi con i produttori le consentivano di ridurre dalle somme fatturate il valore corrispondente ai quantitativi di latte forniti in esubero (ossia in eccedenza al plafond di lt. 155.228), pari a lt. 588.815. Neppure questa censura può essere accolta. Il giudice di appello, infatti, ha condiviso quanto anticipato dal primo giudice e, cioè, che "il latte di cui richiede il pagamento è stato pacificamente fornito ed accettato dalla A.C.C.L., senza contestazioni sui quantitativi, talché non pare possa aver rilievo l'accordo dell'agosto 1992 citato dall'odierna appellante, che le avrebbe consentito soltanto di ridurre i quantitativi da acquistare, ma non anche di non pagare quelli acquistati in esubero ovvero di ridurre unilateralmente il prezzo pattuito". Motivazione stringata ma sostanzialmente corretta, anche alla luce della nota 29/5/92 (siglata dai vari produttori di latte tra cui anche la COOPERATIVA LA), prodotta e trascritta dalla stessa ricorrente, dalla quale risulta che “le situazioni, verificatesi a seguito di equivoci e/o incomprensioni tra le parti contraenti con gli accordi di cui sopra, possono essere sanate calcolando le quantità di latte di supero conferito con le modalità sopra descritte e compensando eventuali splafonamenti nei mesi a venire, sottraendoli dai quantitativi contrattualmente assegnati”. E, quindi, facoltà di ridurre i quantitativi, non le somme per le forniture già maturate;
come esattamente ritenuto dai giudici del merito. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vitofientierens Shethana IL CANCELERE C1 Dott.ssa ha Aiello 109T129,11 456T 20,66 TOT. 14977 Depositata in Cancelleria Oggi,30.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in datal 7 OTT.2002 Serie 4 al43064 149,77 versacio C.. CENTOQUARANTANOVE/77. (euro. p. Il Dirigento Area Corvizi (Dott.ssa Maria Graz DPERR Responsabile Ser ziari (Dr. M. RACC CHINY