Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., non può essere disposta con la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, in quanto tale decisione ha carattere meramente processuale e non contiene un accertamento storico del fatto di reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la confiscabilità di minimoto contraffatte, di importazione cinese, per difetto di querela, con riferimento al reato di introduzione e vendita nel territorio dello stato di oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale, previsto dall'art. 127 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2014, n. 39891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39891 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
39 8 9 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1374/2014 Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Rel. Consigliere - N. 52764/2013 Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere -Dott. ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI OR N. IL 14/06/1950 avverso la sentenza n. 1980/2010 TRIBUNALE di VELLETRI, del 03/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spivec Saute che ha concluso per идето u Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 3.5.2012 il Tribunale di Velletri ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SS IO in ordine al reato di introduzione e vendita in " Italia di alcune minimoto di importazione cinese in violazione di validi titoli di proprietà industriale (artt. 81 cp e 127 D. Lvo n. 30/2005) ordinando altresì la confisca e la distruzione delle minimoto in sequestro in applicazione dell'art. 240 comma 2 n. 2 cp. Secondo il Tribunale, infatti, trattandosi di modelli contraffatti la cui vendita integra condotta penalmente rilevante, la confisca è obbligatoria.
2. Il difensore ricorre per cassazione dolendosi, sotto il profilo della violazione di legge, della disposta confisca perché la vendita di modelli contraffatti assume rilevanza penale solo in caso di presentazione di querela perché la norma dell'art. 127 ha la finalità di proteggere il patrimonio del privato, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 473 e 517 cp. Richiama in ogni caso la recente sentenza Varvara/Italia del 29.10.2013 che ha ravvisato, per la confisca in materia urbanistica, la violazione del principio di legalità previsto dall'art. 7 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte a cui il Collegio intende dare senz'altro continuità (Sez. 5, Sentenza n. 19512 del 26/04/2006 Cc. dep. 07/06/2006 Rv. 234405; Sez. 5, Sentenza n. 37553 del 15/07/2008 Ud. dep. 02/10/2008 Rv. 241642) il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, comma 1 prevede, a tutela della proprietà industriale, reati punibili a querela di parte, fuori di quelli di falso di cui agli artt. 473 e 474 c.p., o di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ai sensi dell'art. 517 c.p. Si tratta perciò di ipotesi sussidiarie espressamente limitate alla tutela del patrimonio privato, il cui accertamento è legato a parametri diversi, se si vuole residui rispetto ai parametri richiesti dalle norme incriminatici del Codice, le quali assorbono lo specifico interesse patrimoniale in altro collettivo di maggior rilievo (fede pubblica e mercato). La norma difatti tutela il prodotto industriale solo e proprio in quanto coperto da titolo di proprietà (per es. un brevetto) relativo a progetto, struttura, componenti, assemblaggio, confezione o altro che, al di là del marchio, ne renda esclusiva la fabbricazione ed il commercio. E non configura una ipotesi minore di imitazione del marchio, o di confondibilità degli acquirenti circa l'origine o la qualità di una merce (artt. 473 o 517 c.p.), per quanto tali aspetti possano essere sintomi di lesione di un diritto altrui di proprietà industriale.
2. A norma dell'art. 240 comma 2 n. 2 cp "è' sempre ordinata la confisca.... delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna". 2 . La questione di diritto che il Collegio è chiamato ad affrontare riguarda l'applicabilità della predetta disposizione anche all'ipotesi in cui l'omessa pronuncia di una sentenza di condanna trova la sua causa nella mancanza di una condizione di procedibilità, quale è appunto la querela. Al quesito occorre dare risposta negativa. Come rilevato anche dalle sezioni unite di questa Corte, la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 cod. proc. pen (Sez. U, Sentenza n. 35599 del 21/06/2012 Ud. dep. 17/09/2012 Rv. 253242 in motivazione). Da tale peculiare natura, discende che con essa non è possibile applicare la misura di sicurezza della confisca prevista dall'art. 240 comma 2 n. 2 che presuppone, come si è visto, l'accertamento di un fatto reato (cioè la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di determinate cose). Né a conseguenze diverse può portare la previsione della confisca contenuta nell'art. 530 comma 4 cpp: la norma infatti stabilisce che "con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza" e la sentenza di proscioglimento per difetto di querela non rientra in tale categoria, avendo natura del tutto particolare.
3. Nel caso di specie, il giudice di merito ha proceduto ad un compiuto accertamento del fatto storico-reato laddove si è dilungato nella descrizione delle minimoto cinesi evidenziando la linea e le parti tecniche dei veicoli e traendo da tali elementi descrittivi il convincimento della contraffazione dei modelli la cui vendita integra condotta penalmente rilevante. -non richiestoE nel procedere a tale accertamento ha tralasciato di considerare proprio la peculiare natura giuridica del reato contestato che invece se, compiuta, lo avrebbe condotto a conclusioni ben diverse, posto che la mancanza di querela comportava automaticamente nel caso di specie il venir meno di ogni necessità di tutela del patrimonio privato e, conseguentemente, l'assenza di illiceità della condotta per assenza di lesione dell'interesse collettivo. Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio, ben potendo la Corte provvedere direttamente ad eliminare la confisca (cfr. art. 620 cpp).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca, che elimina. Così deciso in Roma, il 16.5.2014. 3 Il Cons. est. дить Il Presidente слово беоит Oili DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SET 2014 A E R IL CANCELLIEREELLIERE P S E U T R Lugna Mariant O C