Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
Integra reato di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica e quello tutelato dal secondo è il patrimonio e, dunque, una sfera di interessi esclusivamente privati, come è comprovato dalla procedibilità a querela di parte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 127, comma primo, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione alla contraffazione o alterazione di un brevetto europeo concernente opere industriali).
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Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.781 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE PENALE Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/5/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) Mu.Al., nato (...), residente ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli alla Via (...) - libero, presente Difeso di fiducia dall'avv. Al.Va. IMPUTATO a) Del delitto p.p. dagli artt. 81 co. 2, 473 …
Leggi di più… - 2. Nota all’ordinanza in materia cautelare Tribunale di Matera, sezione penale, del 13 aprile 2016: Reato di contraffazione o illecito in violazione della tutela…Dimt · https://www.dimt.it/ · 30 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37553 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/07/2008
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3234
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 10366/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VERONA il 19.12.2007;
avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 4 dicembre 2007;
nel procedimento a carico di:
PE AN, nato l'[...] ad [...]
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Letta la memoria depositata dall'avv. Raimondo Galli nell'interesse di METTIFOGO Licia, nella qualità di legale rappresenta di Calpeda S.p.a..
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Sentito l'avv. Riccardo Castiglioni che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso del P.G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ED AN era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Verona, dei reati di seguito indicati:
a) ai sensi dell'art. 473 c.p. per avere, quale legale rappresentante della "ED s.p.a. ", con sede in San Bonifacio, contraffatto o comunque alterato il brevetto europeo concernente opere industriali nl EP 0371328, di cui è titolare la "Calpeda s.p.a.", con sede in Motorso centino, avente ad oggetto il meccanismo cd. "diffusore assiale" applicato alle pompe jet cd. "autoadescanti", depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il 22.4.1992, realizzando e producendo le pompe denominate JCR e JSW dotata di diffusore assiale atto a convogliare assialmente il flido, così sostanzialmente riproducendo il meccanismo oggetto di tutela dei citato brevetto e introducendo modifiche irrilevanti, rispetto alla tutela definita dal brevetto;
b) ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 1, perché, nella qualità di cui al capo che precede, al fine di sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti dalla sentenza del Tribunale di Verona del 5.7.2002, n. 3111 divenuta irrevocabile con la quale veniva inibito alla società ED s.p.a. la produzione e la commercializzazione delle pompe in violazione del brevetto EP 328, compiva atti fraudolenti costituiti dalla contraffazione o alterazione del brevetto con le modalità di cui al capo a).
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ED, in ordine al reato di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127, così riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 473 c.p. per tardività della querela e lo assolveva dal reato di cui all'art. 388 c.p. con formula perché il fatto non sussiste.
Avverso la pronuncia anzidetta il PM di Verona ha proposto ricorso per cassazione, denunciando inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 124 c.p., 129 c.p.p. e art. 473 c.p. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene, in particolare, l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma dell'art. 473 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'impostazione dell'impugnativa del PG e delle impegnate considerazioni giuridiche della memoria difensiva in favore della parte offesa scontano, in chiara evidenza, un equivoco di fondo. Ossia che il giudicante abbia escluso, nel caso di specie, la sussistenza di una contraffazione di brevetto e che la locuzione contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri... di cui all'art. 473 c.p., comma 2, si riferisca alla mera contraffazione del documento-brevetto. Nulla di tutto questo. La sentenza muove, invece, dall'assunto che nella fattispecie in esame, caratterizzata dalla creazione di un articolo rispondente alle caratteristiche di un prodotto brevettato da terzi ed al quale venga impresso il marchio dello stesso produttore non sia riconducibile al paradigma del menzionato art. 473 c.p., ma ad altra ipotesi delittuosa. D'altronde, non si vede come avrebbe potuto negarsi la sussistenza dell'ipotesi della contraffazione di brevetto, la cui nozione postula che l'idea inventiva venga attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici, senza il consenso del titolare. Non è, infatti, necessaria una perfetta riproduzione in tutti gli elementi anche accessori o secondari, essendo sufficiente che si realizzi la stessa dinamica, o meccanica, di funzionamento di un prodotto brevettato (come nel caso di specie), con talune varianti minime e marginali che lascino, nondimeno, integro il nucleo essenziale e caratterizzante dell'invenzione.
Vi è stata, quindi, contraffazione di brevetto, che, nondimeno, non è stata ritenuta tale da integrare la fattispecie dell'art. 473 c.p., in quanto, per le modalità di produzione e per i segni distintivi riconducibili alla ditta ED e non già del titolare del diritto di esclusiva, il fatto non è stato ritenuto pregiudizievole per la fede pubblica. Rilievo indiscutibile in punto di fatto ed ineccepibile in chiave giuridica, posto che il bene giuridico protetto dalla menzionata norma incriminatrice è proprio la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato). Di contro, ove nel caso di specie sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, ratione temporis ravvisabile nella fattispecie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale, tra cui appunto quella di cui all'art. 483 c.p. (cfr. Cass.
sez. 5, 26.4.2006, n. 19512, rv. 234405, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 127 non rileva la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione, ma è necessario ravvisare un carattere del prodotto industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne rende esclusiva la fabbricazione ed il commercio).
2. - Parte ricorrente ha, invece, ragione di dolersi dell'assunto del giudice di merito secondo cui, in tema di produzione industriale, occorre fare riferimento, quanto al momento di consumazione del reato, alla realizzazione dello stampo utilizzato per la produzione di singoli componenti, essendo irrilevante il numero degli esemplari prodotti. È indubbio, infatti, che ci si trovi in presenza di ipotesi di reato continuato, che consta di diversi momenti di produzione dello stesso prodotto e, dunque, della reiterazione nel tempo di un stesso fatto, ogni volta capace, di per sè, di integrare i presupposti della fattispecie delittuosa. Come esattamente osserva il PM ricorrente, sarebbe, del resto, clamorosamente incongrua ed irragionevole la conseguenza della censura interpretazione: limitare la rilevanza penale solo all'attività di produzione dello stampo significherebbe considerare irrilevante, agli effetti penali, la successiva attività di lavorazione e commercializzazione del prodotto, in fasi distinte e successive, ciascuna delle quali, nondimeno, è causa di pregiudizio patrimoniale per il titolare dell'esclusiva.
Per l'effetto, è errata la conclusione del giudice di merito che, individuata approssimativamente la data dell'illegittima riproduzione del prodotto-tipo o stampo, giunge alla conclusione della tardività della querela proposta nel dicembre 2005.
Invece, proprio in ragione della segnalata frazionabilità dei diversi fatti avvinti in continuazione, ai fini della valutazione della tempestività della querela (cfr. Cass. Sez. 5, 21.1.1999, n. 2344, rv. 212620), mantenendo ciascuno di essi le proprie caratteristiche e la potenzialità lesiva, occorre valutare in relazione a ciascuno di essi la tempestività della querela. Proprio la perseguibilità a querela di parte del reato di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127 ed il fatto - risultante in sentenza - che, nel caso di specie, la querela sia stata proposta solo nel dicembre del 2005, a fronte di un arco temporale di contestazione che va dal luglio 2004 a novembre 2006 (come da rubrica), rende irrilevante la questione sollevata dalla parte offesa nella memoria difensiva, in ordine all'intervenuta depenalizzazione o meno del reato di frode brevettuale di cui al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 88 per effetto della L. 21 febbraio 1989, n. 70, art. 20. Sul
punto, si registra, peraltro, un contrasto interpretativo tra questa Sezione (con sentenza n. 11556 del 28.2.2007, rv. 236921) che ha sostenuto l'intervenuta depenalizzazione e la successiva reintroduzione del reato nelle forme del D.Lgs. n. 30 del 2005, art.127; ed altra Sezione, che ha escluso la depenalizzazione, ritenendo invece sussistente la continuità normativa tra la fattispecie penale prima prevista dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 88 e la nuova fattispecie penale di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127 in quanto entrambe descrivono la condotta penalmente punibile in termini sostanzialmente identici, avendo di mira la produzione ed il commercio "in frode" o "in violazione" del titolo di proprietà industriale (cfr. Sez. 3, 10.10.2007, n. 46859, rv. 238681; con la precisazione che la depenalizzazione sarebbe limitata solo ai fatti di contraffazione relativi a topografie dei prodotti a semiconduttori).
Ed infatti, avuto riguardo alla data della querela ed all'arco temporale di riferimento, ai sensi dell'art. 124 c.p. (tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato), i fatti anteriori all'anzidetto limite di tempo, non sono comunque perseguibili.
3. - Per quanto precede, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e gli atti vano trasmessi al competente giudice di merito per l'ulteriore corso, ai fini del giudizio in merito ai fatti di reato riconducibili al paradigma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, ricompresi temporalmente nel periodo di efficacia della querela proposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008