Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2015, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
3 8 0 1/ 1 6 ASR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente - SENTENZA N. 1405 12015 FAUSTO IZZO Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE MARIA PIA GAETANA SAVINO Dott.ssa Consigliere N. 17858/2015 ANDREA MONTAGNI Dott. Consigliere UGO BELLINI Dott. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO Nei confronti di : L IA NG NI N. IL 14.12.1933 avverso la sentenza del GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO del 13/01/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le conclusioni del PG in persona del dott. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione alla omessa declaratoria di falsità e pronuncia della stessa. Per LA è presente l'avvocato Asta Pietro, d'ufficio, che si associa alla richiesta del PG RITENUTO IN FATTO 1. Il PG presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza emessa nei confronti di LA EL NI, in data 13 gennaio 2015, dal GUP presso il Tribunale di Campobasso per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e con cui lo stesso veniva prosciolto dal reato ascrittogli perché incapace di intendere e volere al momento della commissione del fatto.
2. Deduce inosservanza di legge per l' omessa dichiarazione di falsità dell'autocertificazione in questione e chiede l'annullamento della sentenza in parte qua. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il collegio, nel contrasto tra l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'omessa dichiarazione di falsità di un documento in sede di applicazione della pena su richiesta, non legittima questa corte ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione (Sez. 4, n. 2258 del 11/12/2014, Rv. 261773;Sez. 5 n 44613/2005, Rv. 232717, e 17283/2008, Rv. 243593, 31953/2013, Rv. 256844) e quello che invece riconosce a questa corte il potere di adottare direttamente i provvedimenti previsti dalla norma di cui copra, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. 2, n. 40403 del 30/09/2015 Rv. 264575; Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014, Rv. 259143; n. 45861/2012, Rv. 254989), ritiene di dare continuità a questo secondo orientamento. Tale scelta muove dall'insegnamento delle sezioni unite penali di questa corte (Cass. Sez. U. 20/1999, Rv. 214638) il quale, nello statuire che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - decisione equiparata ad una sentenza di condanna dall'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte, - il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti, ha pure precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento che si rende - possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti della non rispondenza al vero dell'atto o del - documento. Le sezioni unite hanno testualmente osservato che anche in tale giudizio "la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie", con la conseguenza che "l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti". Orbene, se l'accertamento del fatto, e quindi della non rispondenza al vero dell'atto o del documento in caso di reato di falso, è insito nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, non è dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità, precluse a questa corte, sarebbero riservate al giudice dell'esecuzione, cui l'opposto orientamento di legittimità demanda la competenza alla declaratoria di falsità dell'atto o documento. La falsità dell'autocertificazione, non dichiarata nella sentenza oggetto di ricorso, può e deve essere dichiarata in questa sede.
4. L'annullamento in parte qua della sentenza impugnata va pertanto pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi la falsità dell'autocertificazione in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa declaratoria di falsità della autocertificazione allegata all'istanza del 22/9/2009, falsità che dichiara. Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015 ES (dott. Fausto izzethese IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Francesco Maria Ciampi) E U R A M P S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Do Giorni FELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2016 Y OF CA V S E Don Giovani KUELLOAf R P IL FUNZIONARI GIUDIZIATIO 2