Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di assistenza linguistica, non sussiste il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione del dispositivo della sentenza letto in udienza, trattandosi di atto non ricompreso tra quelli per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel testo vigente introdotto dall'art. 1, comma primo, lett. b) d. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, prevede tale obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 19195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19195 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 276
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 21411/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ZZ EF ZI, il 28 aprile 1965;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 23 agosto 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 23 agosto 2013, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di restituzione in termini presentata dall'interessato al fine di poter proporre appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Milano dell'8 marzo 2013. La Corte d'appello, premesso che detta istanza era basata sull'assunto che l'interprete non fosse stato presente al momento della lettura del dispositivo della sentenza, pur non avendo l'imputato conoscenza della lingua italiana, ha evidenziato che dal verbale non risultava che l'interprete si fosse allontanato dall'aula e che, in ogni caso, l'imputato avrebbe potuto rivolgersi alla direzione del carcere in cui è ristretto per ottenere la traduzione del dispositivo della sentenza.
2. - Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che dal verbale dell'udienza di fronte al Tribunale, non risultava che l'interprete fosse presente al momento della lettura del dispositivo ne' che avesse provveduto alla relativa traduzione;
con la conseguenza che lo stesso ricorrente non aveva compreso quello che stava accadendo.
Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto a tale profilo, sul rilievo che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'interessato avrebbe potuto farsi tradurre il dispositivo in carcere sarebbe destituita di fondamento, perché egli non era ristretto in carcere, ma aveva partecipato al processo come imputato libero. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e, comunque, formulate in modo non specifico.
Questa Corte ha chiarito che il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dall'art. 104, comma 4 bis e dall'art. 143 c.p.p., comma 1, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non è configurabile in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata modifica normativa (sez. 3, 30 aprile 2014, n. 27067, rv. 261508). Per tali atti e attività trova, dunque, applicazione il regime previgente, in base al quale la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto a cui la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (sez. 6, 13 dicembre 2013, n. 10300, rv. 261828; sez. 6, 30 dicembre 2013, n. 32/2014, rv. 258558). In ogni caso, la mancata di traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (sez. 1, 11 febbraio 2014, n. 23608, rv. 259732). A ciò deve aggiungersi che ne' la disciplina previgente - applicabile al caso qui in esame ratione temporis - ne' quella attualmente vigente (art. 143 c.p.p., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2014, art. 1, comma 1, lett. b),) prevedono che l'imputato che non conosce la lingua italiana abbia diritto alla traduzione del dispositivo della sentenza. In particolare, il richiamato art. 143, comma 2, prevede l'obbligo di traduzione per l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze, i decreti penali di condanna.
Nel caso in esame, il ricorrente si limita a lamentare la mancata traduzione del dispositivo della sentenza durante l'udienza;
traduzione alla quale non avrebbe comunque diritto. Deve inoltre rilevarsi che, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., i termini per l'impugnazione iniziano a decorrere - salvo il caso di redazione della motivazione contestuale in udienza, diverso da quello di specie - successivamente al deposito della sentenza comprensiva del dispositivo e della motivazione. Ne consegue che - anche a prescindere dall'accertamento del fatto se l'interprete fosse effettivamente presente alla lettura del dispositivo e avesse provveduto alla relativa traduzione - il ricorrente avrebbe dovuto dedurre che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, e comprensiva del dispositivo precedentemente letto in udienza, non gli era stata tradotta. In altri termini, al fine di far valere la mancata conoscenza della sentenza per richiedere la restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell'art. 175 c.p.p., non è sufficiente lamentare la mancata traduzione del dispositivo della stessa, perché il termine per l'impugnazione non decorre dalla lettura del dispositivo in udienza.
4. - Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha rigettato l'istanza dell'interessato; con la conseguenza che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015