Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11587 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 1 158 7/ 0 modifiche al sistema penale689 PUBBLICA ITALIANA NOME DEL OP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 1 1 5 87 0. Composta dagli Ill mi Sig.ri Dott. Giovanni President OLLA R.G.N. 4258/00 Cron. 29195 Consigliere - Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rep. Dott. Sergio Consigliere DI AMATO Ud. 19/04/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NT NI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA presso l'avvocato GUALTIERO RUECA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 17/99 del TO di FERRARA, 931 -1- depositata il 07/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giovanni AN proponeva opposizione dinanzi al TO di Ferrara all' ordinanza ingiunzione in data 27 maggio 1996 con la quale l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
2.002.500 per aver pescato vongole veraci con attrezzi non espressamente previsti dalla licenza di caccia, in violazione dell' art. 15 della legge 14 luglio 1965 n. 963. Costituitasi l'Amministrazione, con sentenza del 30 ottobre 1998 - 7 gennaio 1999 il TO rigettava l' opposizione, osservando che dal verbale di contestazione in data 6 marzo 1996 e dal successivo rapporto della guardia costiera del 30 aprile 1996 emergeva che al momento dell' accertamento il AN stava effettuando la pesca di vongole veraci in zona non consentita, con l'ausilio di un attrezzo per il traino di molluschi, denominato "sfogliara ", non autorizzato nella licenza di cui il medesimo era titolare, e che la predetta attività di pesca risultava ammessa dallo stesso ricorrente nel ricorso proposto in via amministrativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., apparenza di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, erroneamente definendo come rapporto della guardia costiera una nota dell' Ufficio locale marittimo di Goro diretta all' Ufficio circondariale marittimo, 1 sezione contenzioso, di Porto Garibaldi, inidonea a dimostrare, quale documento meramente interno all' Amministrazione, la circostanza contestata al AN di aver usato la rete denominata " sfogliara ", peraltro non confermata da alcun testimone, ha ritenuto la sussistenza di detta circostanza in difetto assoluto di prova ed ha ravvisato l' esistenza di altra circostanza - la pesca in zona non consentita - non contestata nell' ordinanza ingiunzione. Il motivo deve essere disatteso. Ed invero le deduzioni del ricorrente, nonostante il richiamo formale ai vizi di violazione di legge e di apparenza di motivazione, si risolvono in una censura all' apprezzamento del materiale probatorio svolto dal TO, il quale sulla base della documentazione prodotta e delle stesse ammissioni dell' opponente ha ritenuto pienamente accertata la sussistenza della contestata violazione. Nè è fondato il rilievo secondo il quale il TO avrebbe ritenuto il AN responsabile di una condotta - la pesca in zona non consentita non contestata nel provvedimento impugnato, essendosi il giudicante limitato a richiamare il contenuto dell' atto in data 30 aprile 1996, nel quale era compiutamente "1descritto, anche con riferimento alla pesca in zona non consentita", il comportamento del medesimo al momento dell' accertamento. Va infine osservato che il dedotto errore del TO nel qualificare detto atto come rapporto della guardia costiera, anzichè come mera nota interna dell' Ufficio locale marittimo diretta all' Ufficio circondariale, in quanto tale inidonea a provare fino a querela di falso l'uso della rete sfogliara", appare ininfluente nell' economia della" 2 decisione, avendo detto giudice correttamente utilizzato il contenuto di detto documento, unitamente alle altre risultanze documentali ed alle stesse ammissioni dell' opponente in sede amministrativa, per ritenere come dimostrata la violazione in oggetto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del AN al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 25,82, oltre € 400,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima NE Cle dica pianchi Deposite il -2 AGO 2802 ✓ CANCELLERE 3