Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 2
Difetta del necessario requisito di rilevanza, ed è pertanto manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dinanzi alla Corte di cassazione chiamata a decidere del ricorso avverso la sentenza resa dalla sezione disciplinare del CSM in sede di rinvio - concernente la composizione del predetto giudice, in ordine alla quale non sarebbe apprestato un congruo rimedio per la costituzione di un collegio, in sede di rinvio, integralmente diverso da quello che ebbe a pronunciare la decisione annullata; ciò in quanto l'ipotizzata ragione di incompatibilità, determinata dall'avvenuta conoscenza della medesima regiudicanda in altro grado del processo, legittima esclusivamente gli interessati a proporre domanda di ricusazione nella sede all'uopo prevista, ma, non comportando alcuna nullità processuale della sentenza impugnata, è priva di qualsiasi ricaduta nel giudizio di cassazione.
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, il processo che si celebra dinanzi alla sezione disciplinare del CSM a seguito dell'annullamento della precedente sentenza da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, si connota, come ogni giudizio di rinvio, per il suo carattere chiuso, sicché alle parti è inibita ogni ulteriore attività assertiva e probatoria, non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di cassazione, e il giudice di rinvio è vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimità, ma anche ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente; ne consegue che viola il suddetto principio la sentenza della sezione disciplinare che, lungi dal limitarsi a risolvere la questione rimessagli in base ai criteri indicati nella pronuncia rescindente, ammetta lo svolgimento di una nuova fase probatoria rivolta all'accertamento di fatti già in precedenza appurati e costituenti il presupposto del principio di diritto affermato.
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2002, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- ricorrente -
contro
NOME1.
- intimato -
e nei confronti di
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- intimato -
avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 31.1.2001 (Reg. Dep. n. 176/2000). Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.10.2001 dal Consigliere Relatore Dott. NOME2;
Udito l'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione Dott. NOME3, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Essendo stata esercitata dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione azione disciplinare nei confronti del magistrato Dott. NOME1, il quale al tempo dei fatti svolgeva le sue funzioni presso la Pretura circondariale di LOCALITA1, si procedeva in base a tre distinti capi di incolpazione. In particolare, per quanto ancora interessa, il Dott. NOME1 con il capo 2^ veniva incolpato della violazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per avere, nel corso delle udienze penali da lui tenute, mosso critiche continue e pesanti ai metodi e alle tecniche di indagine della Procura della Repubblica nonché alla capacità professionale dei Pubblici Ministeri di udienza - fino a pronunciare, una volta, in occasione del mancato inserimento nel fascicolo processuale di una perizia medico-legale, la frase "è una questione di intelligenza e di buona educazione" - tanto da determinare un grave stato di disagio tra i Vice Procuratori onorari e da indurre due di essi, l'Avv. NOME4e il Maresciallo NOME5a chiedere di essere esonerati dall'esercizio delle funzioni nelle udienze tenute dal magistrato.
All'esito dell'istruzione sommaria e del successivo giudizio la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza del 7 gennaio 1999 assolveva l'incolpato. Essendo stato proposto ricorso per cassazione dal Ministro della Giustizia, questa Corte con sentenza n. 902 del 5 dicembre 1999 cassava, limitatamente al suddetto secondo capo dell'incolpazione, la decisione impugnata e rinviava la causa per un nuovo esame alla medesima Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio con sentenza del 31 gennaio 2001, acquisiti nuovi documenti esibiti dall'incolpato ed assunta la testimonianza dell'Ispettore di Polizia NOME6e della signora NOME7- entrambi presenti, il primo come Pubblico Ministero e la seconda come segretaria, nel giorno in cui era stata pronunciata la frase sopra riportata - assolveva di nuovo il Dott. NOME1dall'incolpazione contestatagli.
Avverso questa sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha proposto ricorso, ritualmente notificato pure al Ministero della Giustizia, in base a due complessi motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del principio dell'alterità del giudice del rinvio (rispetto a quello che ha emesso la sentenza annullata in sede di legittimità), posto dall'art. 383 c.p.c., e deduce che sei componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che avevano partecipato alla deliberazione della precedente sentenza poi cassata con la pronuncia n. 902 del 5 dicembre 1999, hanno fatto parte del Collegio che ha emesso la decisione ora impugnata. Sostiene al riguardo il medesimo ricorrente che, fermo restando che la Corte di Cassazione non poteva che rinviare la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, unico organo giudicante nel merito sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, era la Sezione disciplinare che avrebbe dovuto costituirsi in modo da attuare il principio di alterità sopra indicato, la cui mancata osservanza, per conseguenza, ha determinato la nullità prevista dall'art. 158 c.p.c. derivante dal difetto di costituzione del giudice. Il ricorrente, infine, richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale che asserisce che la violazione del principio indicato in epigrafe non integra una nullità, ma legittima solamente l'interessato a proporre l'istanza di ricusazione, afferma che in aderenza a tale indirizzo si impone la remissione degli atti alla Corte costituzionale, non essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195 (relativi alla composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura) e 383 c.p.c., per contrasto con gli artt. 2, 24 e 111 della Costituzione.
Il motivo è privo di fondamento.
Queste Sezioni Unite, nella sentenza n. 236 del 10 aprile 1999 - nella quale, riguardo al procedimento disciplinare dei magistrati che si svolge nella fase di merito, sono state richiamate le disposizioni del codice di procedura penale (artt. 61, 64 n. 6, 65 e 66 del codice abrogato, la cui disciplina è stata sostanzialmente trasfusa negli artt. 34, 36 e 37 del codice vigente), applicabili secondo le disposizioni contenute negli artt. 32 e 34 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 - hanno già avuto modo di affermare che, anche a voler sostenere che, qualora sia stata cassata con rinvio la pronuncia emanata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, al giudizio di rinvio non possono partecipare i giudici che avevano concorso a pronunciare la pronuncia medesima, tuttavia la violazione del suddetto divieto non determina alcuna nullità processuale, perché non influisce sulla capacità del giudice, ma legittima solamente gli interessati a proporre l'istanza di ricusazione. A questo principio di diritto occorre fare riferimento per decidere la censura formulata dal ricorrente, con la conseguenza che, non essendo stata nella specie proposta alcuna istanza di ricusazione nei confronti dei componenti della Sezione disciplinare che avevano partecipato alla precedente decisione, la prospettata questione di legittimità costituzionale manca dell'indispensabile requisito della rilevanza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme in sede di giudizio di rinvio e deduce due diverse censure avverso la sentenza impugnata, sostenendo: a) che la Sezione disciplinare, senza considerare il carattere chiuso del giudizio di rinvio, nel quale non può che essere riproposta la situazione processuale in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, ha dato luogo ad una ulteriore attività istruttoria, ammettendo la produzione di nuovi documenti e disponendo l'assunzione di prove testimoniali, con provvedimenti della cui illegittimità non è il caso di dubitare;
b) che, fermo il principio di diritto secondo cui il giudice di rinvio deve fondare la sua decisione secondo lo schema enunciato anche implicitamente nella sentenza di annullamento, uniformando il proprio ragionamento alle enunciazioni contenute in tale sentenza, nel caso in esame il principio in questione sarebbe stato violato, avendo la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura rinnovato le irragionevoli giustificazioni della condotta dell'incolpato e, soprattutto, omesso di motivare sui punti presi in esame nella sentenza della Corte di Cassazione. Entrambe le censure sono fondate.
È principio generale dell'ordinamento processuale, sia civile che penale - desumibile dalle disposizioni contenute negli art. 394, terzo comma, del codice di procedura civile e 545, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, poi trasfuso nell'art. 624, primo comma, del codice vigente - quello secondo cui, una volta annullata in sede di legittimità la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, nel successivo giudizio di rinvio non è consentita una nuova valutazione di un fatto che nella precedente fase di merito aveva formato oggetto di un accertamento divenuto ormai definitivo (perché non investito dall'impugnazione) e costituente, quindi, il presupposto sul quale la pronuncia della Corte era stata basata. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale derivante dalla interpretazione delle norme di legge sopra indicate, per conseguenza, alle parti è impedita ogni ulteriore attività assertiva e probatoria non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte, sicché tale pronuncia vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo, eventualmente, in ordine ai principi di diritto e ai criteri in essa enunciati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, che vanno considerati quali vere e proprie premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento. E, in applicazione di questi principi, deve ritenersi contrario al diritto il provvedimento con il quale il giudice di rinvio, lungi dal limitarsi a risolvere la questione rimessagli in base ai criteri indicati nella sentenza rescindente, ammette lo svolgimento di una nuova fase probatoria rivolta all'accertamento di fatti oggetto di una precedente pronuncia sulla quale si è ormai formato il giudicato interno o parziale (quanto alla giurisprudenza civile, cfr. Cass. Sez. Un. 20 marzo 1992 n. 3520, nella quale è stato affermato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella annullata nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione, nonché, di recente, Cass. 11 febbraio 2000 n. 1524 e Cass. 16 settembre 2000 n. 12276, secondo cui la controversia deve essere riproposta "nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata", sicché la produzione di nuovi documenti può essere consentita solamente se sia sopravvenuto un fatto nuovo dopo l'emanazione della sentenza di cassazione oppure se quest'ultima renda necessaria una ulteriore attività probatoria;
quanto alla giurisprudenza penale, cfr. Cass. 20 aprile 2000 n. 4921, imp. Conti, secondo cui i poteri del giudice di rinvio trovano un limite, oltre che nei punti concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, anche nelle statuizioni sulle quali si sia formato il giudicato parziale, nonché Cass., ord., 13 giugno 1998 n. 2591, imp. Di Iorio, e Cass. 17 luglio 1998 n. 8050, imp. Messana ed altro, nelle quali è stato sostenuto che il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, essendo solo chiamato a fornire la sua autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato").
Nella specie, si deve convenire con il ricorrente quando sostiene che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non si è attenuta ai principi di diritto or ora enunciati.
Va al riguardo rilevato che nella precedente sentenza emessa da queste Sezioni Unite (n. 902 del 1999), era stato testualmente affermato che "per quanto riguarda il secondo capo di incolpazione la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura osservava che gli episodi posti a fondamento dello stesso erano isolati e che i Vice Procuratori interessati si erano doluti essenzialmente perché erano stati pubblicizzati dalla stampa". Da questo rilievo e dalla successiva motivazione (relativa sia al tono "caporalesco" usato dal Dott. NOME1nei confronti di un magistrato onorario svolgente le funzioni di Pubblico Ministero, sia alla successiva vicenda inerente alla frase irriguardosa pronunciata nei confronti di un altro magistrato della Procura della Repubblica presso la Pretura) risulta evidente come i fatti materiali contestati nel capo di incolpazione (le "continue e pesanti critiche" espresse con toni "non usuali") fossero stati ormai definitivamente accertati, sicché in ordine alla verifica della loro esistenza non poteva essere compiuta alcun'altra attività di indagine e di valutazione. Il giudice del rinvio, al contrario, senza attenersi al compito che gli era stato assegnato nella sentenza di annullamento - nella quale era stato indicato che occorreva chiarire "in base a quali criteri deontologici si deve ritenere ammissibile che il giudicante", invece di provvedere nei modi consentiti dalla legge, "possa pubblicamente fare apprezzamenti personali aventi per oggetto il rappresentante della pubblica accusa in udienza e giungere a profferire nei confronti dello stesso espressioni che possono avere rilevanza penale" e, inoltre, che era necessario spiegare ciò che non era stato chiarito nella sentenza cassata in ordine alla specifica frase irriguardosa pronunciata in udienza - ha compiuto in modo inammissibile un nuovo accertamento dei fatti materiali già in precedenza appurati, pervenendo ad affermare: a) che non era "provato, alla stregua degli elementi acquisiti, che il Dott. NOM1, nel formulare rilievi (nei confronti dei Pubblici Ministeri), abbia usato espressioni poco riguardose"; b) che "dall'istruttoria esperita era emerso che il Dott. NOME1si limitava a richiamare i rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero all'esatta osservanza delle norme processuali"; e) che, come risultava dalla deposizione della teste NOME7nonché dalle dichiarazioni rese dal medesimo Dott. NOME1, la cui tesi difensiva era confortata dal contenuto dell'ordinanza "documentata nel verbale di udienza", doveva ritenersi che la suddetta frase irriguardosa ("è una questione di intelligenza e di buona educazione") non fosse stata pronunciata in udienza. In tal modo la Sezione disciplinare, senza rispondere ai quesiti che le erano stati rivolti da questa Corte ha mostrato di ignorare che ormai era punto fermo del giudizio quello secondo cui i richiami in questione erano stati rivolti ai Pubblici Ministeri di udienza in toni non usuali. Alla suddetta conclusione, inoltre, la sentenza impugnata è pervenuta dopo l'espletamento di una ulteriore attività istruttoria, non consentita e quindi illegittima, avendo la medesima Sezione ammesso (e poi utilizzato ai fini della valutazione di fatti di causa ormai definitivamente acclarati) la produzione di nuovi documenti e proceduto addirittura alla assunzione di una nuova prova testimoniale.
Dai rilievi che precedono risultano evidenti i vizi che inficiano la sentenza impugnata e che sono stati puntualmente denunciati dal Procuratore Generale presso questa Corte. Pertanto, rigettato il primo motivo del ricorso, va accolto il secondo motivo - sotto entrambi i profili dedotti - e la sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla medesima Sezione, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati.
Non vi è materia per provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002