Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 236
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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A norma dell'art. 34 R.D. n. 511 del 1946, nel procedimento dinanzi alla sezione disciplinare del CSM si applicano soltanto le norme del codice di procedura penale relative allo svolgimento del dibattimento, onde non trova applicazione la disposizione dell'art. 597 cod. proc. pen. vigente, secondo la quale in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato relativamente a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena è diminuita; ne consegue che ben può il giudice disciplinare in sede di rinvio infliggere la medesima sanzione irrogata con la sentenza cassata, pur avendo assolto l'incolpato da una delle imputazioni, purché motivi in modo logico ed esauriente la scelta, della sanzione, rimessa al suo prudente apprezzamento.

In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale, applicabili al procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 32 e 34 R.D. n. 511 del 1946, non possono partecipare al giudizio di rinvio i giudici che abbiano concorso a pronunciare la sentenza in un grado precedente del processo; la violazione del suddetto divieto, tuttavia, non determina alcuna nullità processuale, giacché non influisce sulla capacità del giudice, ma legittima soltanto gli interessati a proporre domande di ricusazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 236
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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