Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
A norma dell'art. 34 R.D. n. 511 del 1946, nel procedimento dinanzi alla sezione disciplinare del CSM si applicano soltanto le norme del codice di procedura penale relative allo svolgimento del dibattimento, onde non trova applicazione la disposizione dell'art. 597 cod. proc. pen. vigente, secondo la quale in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato relativamente a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena è diminuita; ne consegue che ben può il giudice disciplinare in sede di rinvio infliggere la medesima sanzione irrogata con la sentenza cassata, pur avendo assolto l'incolpato da una delle imputazioni, purché motivi in modo logico ed esauriente la scelta, della sanzione, rimessa al suo prudente apprezzamento.
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale, applicabili al procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 32 e 34 R.D. n. 511 del 1946, non possono partecipare al giudizio di rinvio i giudici che abbiano concorso a pronunciare la sentenza in un grado precedente del processo; la violazione del suddetto divieto, tuttavia, non determina alcuna nullità processuale, giacché non influisce sulla capacità del giudice, ma legittima soltanto gli interessati a proporre domande di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F.F.-
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOME2, 50, presso lo studio dell'avvocato NOME3,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME4, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 40/98 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 02/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato NOME4, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 gennaio 1995 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura inflisse al dott.NOME1,procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
LOCALITA1,la sanzione della censura avendo ritenuto la sua responsabilità per le seguenti incolpazioni: 1)-non aveva emesso quindici ordini di carcerazione entro termini adeguati;
2)-aveva emanato il provvedimento di scarcerazione di un detenuto l'otto ottobre 1992 benché questi avesse avuto diritto alla libertà sin dal 2 dicembre dello anno precedente e avesse presentato più istanze di scarcerazione;
3)-aveva delegato atti di procedimenti esecutivi di sua esclusiva competenza al personale della Cancelleria dell'ufficio esecuzione penale;
4)-aveva ordinato l'inserimento nell'archivio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1 (modello 45 istituito con il d.m.30.9.1989) di un esposto per "diniego di giustizia" presentato dalla persona detenuta senza titolo,in violazione del principio nemo iudex in causa propria. Queste Sezioni Unite,con sentenza del 22 maggio 1996, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'incolpato, cassarono la decisione della Sezione Disciplinare nella parte in cui si era con essa ritenuto che costituisse illecito disciplinare l'iscrizione nel modello 45 della Procura della Repubblica del menzionato esposto e rinviarono gli atti alla stessa Sezione per il giudizio di rinvio anche per la determinazione della sanzione da irrogare. Con decisione del 2 aprile 1998 la Sezione Disciplinare ha assolto il magistrato dall'incolpazione oggetto del giudizio di rinvio e gli ha inflitto la pena della censura per gli altri illeciti dei quali era stato ritenuto responsabile con statuizione sulla quale si era formato il giudicato.
Secondo la Sezione l'ordine d'iscrizione dell'esposto del detenuto nel registro della Procura della Repubblica non costituiva illecito disciplinare perché tale esposto conteneva un'istanza diretta a sollecitare la scarcerazione e non la denunzia di un reato;
ma la pena da irrogare era la censura,cioè la stessa già applicata dalla pronuncia cassata perché,pur dovendosi apprezzare la laboriosità dell'incolpato e considerare l'imponente quantità di lavoro che aveva espletato,la sua responsabilità era stata riconosciuta per fatti molto gravi.
Il NOME1 ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria.
Il Ministro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché in violazione dell'art.34 del codice di procedura penale vigente -secondo cui il giudice che ha concorso a pronunciare la sentenza in un grado del procedimento deve rimanere estraneo al giudizio di rinvio che sì svolge dopo l'annullamento- è stata deliberata da un Collegio del quale avevano fatto parte cinque componenti della Sezione Disciplinare la cui decisione era stata parzialmente cassata.
Il motivo è infondato.
Le norme del codice di procedura penale (art.61,64 n.6,65 e 66 cod. proc.pen.abrogato;art. 34,36,37 cod. proc.pen.vigente),applicabili al processo disciplinare ai sensi degli art.32 e 34 del R.D.31 maggio 1946 n. 511,vietano la partecipazione alla fase di rinvio dei giudici che abbiano concorso a pronunciare la sentenza in un grado precedente del processo.
La violazione del divieto non determina, però, alcuna nullità processuale in quanto non influisce sulla capacità del giudice,ma legittima soltanto gli interessati a proporre la domanda di ricusazione che non risulta nella specie presentata all'organo giurisdizionale competente a statuire su di essa.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Sezione Disciplinare inflitto erroneamente la stessa sanzione irrogata con la decisione cassata,pur avendo ridimensionato le imputazioni e rinosciuto la laboriosità dell'incolpato in rapporto ai numerosi incarichi assegnatigli.
Anche questo motivo è infondato.
La Sezione Disciplinare ha effettivamente inflitto la medesima sanzione (censura)irrogata con la sua sentenza cassata,pur avendo assolto l'incolpato da una delle imputazioni,tuttavia ha motivato in modo esauriente e logico la scelta della pena,rimessa al suo apprezzamento insindacabile, avendo considerato,da un lato,la gravità degli illeciti residui per i quali aveva riconosciuto la responsabilità con la sua prima pronuncia sul punto passata in giudicato (in particolare:la condotta omissiva causa della del protrarsi ingiusto della privazione della libertà del detenuto)e,dallo altro lato,la laboriosità del magistrato. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Sezione Disciplinare irrogato all'incolpato la medesima sanzione (censura) inflittagli con la decisione annullata, sebbene per l'art.597 cod:proc. pen. vigente "In ogni caso,se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione,la pena complessiva irrogata è conseguentemente diminuita".
Nemmeno questo motivo è fondato,giacché la scelta della pena da infliggere all'incolpato non è soggetta alle regole del codice di procedura penale,le quali devono essere applicate dal Giudice
disciplinare soltanto se siano relative allo svolgimento del dibattimento che si celebra dinanzi ad essa,come prescrive l'ultimo comma dell'art.34 del R.D.n. 511 del 1946 ("Si osservano ... le norme dei dibattimenti penali").
Consegue che si deve rigettare il ricorso e condannare il ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio al controricorrente.
P.T.M.
La Corte di Cassazione,a Sezioni Unite,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente.Liquida dette spese in lire 2.055.000 di cui due milioni di onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999