Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In materia di concessione di beni pubblici, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie circa la durata del rapporto di concessione, la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione; viceversa, le controversie concernenti il rilascio dei beni già oggetto di concessione, allorché non sia in contestazione l'inesistenza in atto del rapporto concessorio, per essere lo stesso scaduto, spettano alla giurisdizione ordinaria, non diversamente da quelle concernenti la condanna al pagamento del corrispettivo - canone o indennità sostitutiva - maturato per l'occupazione, non rilevando il titolo in forza del quale tale somma risulti dovuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8227 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.N.A.S., ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORTINA DIAMPEZZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 597/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 08/03199;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. p.
1. Svolgimento del processo
L'ANAS - Azienda Nazionale Autonoma Strade conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Belluno - sezione distaccata di Pieve di Cadore, il comune di Cortina d'Ampezzo, chiedendone la condanna al rilascio di una casa cantoniera, oggetto di concessione scaduta il 31 dicembre 1989, nonché al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione illegittima dell'immobile, protrattasi dopo tale data. Costituitosi in giudizio, il comune deduceva l'esistenza di regolare concessione, rinnovata dall'ANAS di anno in anno, ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il pretore dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che si trattasse di controversia in materia di concessioni di beni pubblici, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. L'ANAS proponeva appello, che veniva rigettato dal tribunale di Venezia con sentenza 22 dicembre 1998 - e marzo 1999. Avverso tale sentenza l'ANAS - divenuta Ente Nazionale per le Strade - ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Il comune intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
p.
2. I motivi di ricorso
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., l'ente ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal comune, la concessione era scaduta, e la stessa non poteva essere tacitamente rinnovata, essendo all'uopo necessario uno specifico provvedimento. In ogni caso non avrebbe potuto essere ritenuto il rinnovo tacito per il periodo successivo alla notifica della citazione. L'utilizzazione del bene sine titulo consentiva all'amministra z ione di avvalersi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà, e quindi della tutela giurisdizionale ordinaria.
Infine, dovendosi ritenere - in analogia con quanto stabilito per la locazione dall'art. 1591 cod. civ. - l'occupante tenuto a corrispondere un corrispettivo per il protratto godimento del bene, il tribunale non avrebbe potuto declinare la propria giurisdizione relativamente alla condanna al pagamento di un'indennità. Tale giurisdizione si fondava, comunque, sullo stesso art. 5 della legge n. 1034/71, il quale attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti diritti in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi.
2.2. Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l'ANAS lamenta che la decisione sulla giurisdizione sia stata assunta dal tribunale ritenendosi il rinnovo automatico della concessione, senza considerare che, nell'atto di rinnovo della stessa per il 1989, era espressamente prevista una scadenza al 31 dicembre di tale anno, e che l'ulteriore rinnovo avrebbe dovuto essere richiesto all'ANAS, la quale si riservava di esaminare la richiesta e di porre eventuali nuove condizioni.
Non sussisteva, quindi, una controversia involgente un giudizio sulla validità, efficacia o scadenza di un rapporto concessorio, in quanto non esisteva un simile rapporto.
p.
3. Motivi della decisione
3.1. Le censure dell'ANAS, per quanto attiene all'esistenza e/o alla rinnovazione del rapporto di concessione, sono infondate, dovendosi, in materia, ritenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la giurisdizione del giudice ordinario in controversie concernenti il rilascio di beni pubblici, già oggetto di concessione, sussiste soltanto quando non sia in contestazione 11(in)esistenza del rapporto concessorio, per essere lo stesso scaduto (sentenza 12 aprile 2000, n. 128). Le controversie circa la durata del rapporto di concessione, o la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione sono invece devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: si vedano, oltre alla sentenza 19 maggio 1995, n. 7816, richiamata nella decisione impugnata, le sentenze 3 febbraio 1993, n. 1314; 11 maggio 1998, n. 4749; 15 dicembre 2000, n. 1265.
3.2. Devono, invece, essere accolte le censure dell'ente ricorrente per quanto attiene alla domanda di condanna del comune al pagamento di un corrispettivo per l'occupazione dell'immobile, trattandosi di diritto la cui tutela è inconte stabilmente attribuita al giudice ordinario dal secondo comma del citato art. 5, qualunque sia il titolo in forza del quale tale somma sia dovuta, e cioè sia essa un canone o un'indennità sostitutiva.
L'accoglimento delle censure sul punto comporta la cassazione della sentenza, con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e il conseguente rinvio al tribunale di Venezia quale giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 353, primo comma, cod. proc. civ., il quale dovrà risolvere il problema della natura del diritto fatto valere, eventualmente all'esito del giudizio amministrativo circa il preteso rinnovo della concessione.
Al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
accoglie il ricorso per quanto attiene alla domanda di canoni o indennità, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
rigetta nel resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Venezia quale giudice di primo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 5 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002