Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
I IAN A D S , . S ITAL O A 0 L T 1 L O . ICA A T B S 475 /01 R E I L A P D ' B S L 39 I A L N T 5 E S G D O O . I P S N NOM EL POP A M N D I 3 E 7 E S - A , 8 Oggetto D 'E SURREM DI CASSAZIONE - O 1 A R E T T O S cessazione I T N E T G affitto I S SEZIONE TERZA CIVILE E A R E R L I agrario L D E O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15461/99 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 11848 Consigliere Rep. Dott. Giovanni B. PETTI Ud. 17/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 12 APR. 2901 GH LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, via di IL CANCELLIERE Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo di- fende unitamente all'avv. Alessandro Cicolari, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, in persona del legale rappre sentante EN ER, in religione UO Paola, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'Alberto Ma- gno n. 9, presso l'avv. Fabrizio Paoletti, che lo rap- presenta unitamente all'avv. PA Bendinelli, giusta delega in atti;
2001 76 controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 267/99 del 5 marzo 29 aprile 1999 (R.G. n. 726/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 22 ottobre 1996 l'Istituto Sacra Fami- glia, premesso di essere proprietario di un fondo in e Seriate, condotto in affitto da GH UI, in for- f l i za di contratto 11 novembre 1985, chiedeva che il tri- bunale di Bergamo, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il GH, dichiarasse cessato, alla data dell'11 novembre 2000, il contratto in que- stione, con condanna del GH al rilascio. Esponeva il ricorrente che il contratto dell'll no- vembre 1985, che doveva qualificarsi a conduttore non · coltivatore diretto, prevedeva una durata di sei anni e, quindi, la scadenza del rapporto al 10 novembre 1991, ma tale pattuizione convenuta senza la assi- 2 stenza delle organizzazioni di categoria - doveva rite- nersi inefficace, e sostituita con la previsione di una durata quindicennale del rapporto stesso, ai sensi del- l'art. 22, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Costituitosi in giudizio il GH resisteva alla avversa domanda eccependo, da un lato, di essere colti- vatore diretto, dell'altro, di avere stipulato - nel dicembre 1991 - verbalmente, con la madre economa del- l'Istituto attore, OG ET (in religione UO Amabile) un nuovo contratto di affitto, per il canone annuo di affitto di lire 15 mila a pertica bergamasca. Chiedeva, pertanto, il GH, in via principale, il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale fosse accertato che il contratto inter partes sarebbe cessato l'11 novembre 2006. Svoltasi l'istruttoria del caso la sezione adita con sentenza 23 ottobre 2 novembre 1998 dichiarava che il contratto avrebbe avuto scadenza 1'11 novembre 2000 con condanna del conduttore GH al rilascio per tale data. Gravata tale pronunzia dal soccombente GH, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con l'Istituto Sacra Fami- glia, con sentenza 5 marzo - 29 aprile 1999 rigettava la proposta impugnazione. 3 Osservava la Corte, da un lato, che la domanda ri- convenzionale del GH - diretta all'accertamento che il contratto inter partes sarebbe cessato nel 2006, in forza di un asserito contratto novativo stipulato nel 1991 - era improcedibile perché formulata sulla ba- se di una causa petendi diversa da quella prospettata dall'Istituto attore senza il previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della 1. A maggioɔ1982, an. deil ° 3 maggio 1982, n. 203, dal- l'altro, che la mera circostanza - pacifica in causa che con decorrenza dal novembre 1991 il conduttore avesse corrisposto un canone maggiore (lire 15 mila a pertica bergamasca, contro le lire 10 mila, inizialmen- te pattuite) non era sufficiente a far ritenere la sti- pulazione di un nuovo contratto, tra le parti, né, tan- to meno, ad affermare che esso avrebbe natura novativa. In ogni modo hanno evidenziato ancora quei giudici, non solo non è stata data alcuna prova, dell'avvenuta stipulazione, nel 1991, di un nuovo contratto di affit- to, ma è certo che alla detta data legale rappresentan- te dell'Istituto era la madre superiore UO PA, al secolo EN ER e non OG ET (in re- ligione UO Amabile), con la quale l'appellante assu- meva di avere novato il precedente rapporto. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso GH UI, affidato a un unico moti- vo. Resiste, con controricorso l'Istituto Sacra Fami- glia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce, in limine, la difesa dell'istituto con- troricorrente, che il ricorso avversario è inammissibi- le per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., per non vere parte ricorrente esposto l'iter processuale non- ché, seppure sommariamente, i fatti.
2. L'eccezione è infondata. Ai fini della sussistenza del requisito dell'espo- sizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dal- l'art. 366 c.p.C. è necessario che nel contesto del- l'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indi- spensabili perché il giudice di legittimità possa ave- re, senza dover ricorrere ad altre fonti о atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chia- ra e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in es- so assunte dalle parti (Cass., 17 aprile 2000, n. 4937). Il disposto dell'art. 366 n. 3 c.p.c., secondo cui contenere, a pena diil ricorso per cassazione deve 5 inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in particolare, può ritenersi osservato quando - come si è ve- nel ricorso stesso sia stata trascritta la parte espositiva della sen- rificato nella specie - tenza impugnata, particolarmente se mediante tale tra- scrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto del- la controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle altre parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass., 6 novembre 1999, n. 12384). Pacifico quanto sopra si osserva che nel caso con- creto la esposizione del fatto riportata nel ricorso introduttivo (da pag. 1 a pag.5) mediante trascrizione dello «svolgimento del processo>>> contenuto nella sen- tenza impugnata è tale da consentire una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (cfr. Cass., 4 giugno 1999, n. 5492). Sono indicati, infatti, in modo sufficientemente chiaro e completo i fatti che hanno originato la con- 2 troversia, nonché le vicende del processo e della posi- (Cfr., zione dei soggetti che vi hanno partecipato Cass., 22 maggio 1999, n. 4998). Da un lato, in particolare, è riportato, in sunto, l'atto introduttivo del giudizio, con le considerazio- ni, in fatto e in diritto, sviluppate dall'istituto ri- corrente, a fondamento delle proprie richieste, nonché le difese svolte dal GH per resistere alla doman- da, dall'altro, sono riferite la conclusione fatta pro- pria dal primo giudice con gli argomenti diritti assun- ti, da ultimo, infine, è stato trascritto il dictum dei giudici di secondo grado. Né, ancora, è rilevante che gli argomenti fatti propri dalla sentenza gravata per giungere al trascrit- to dispositivo siano riportati non nella prima parte del ricorso (destinata, appunto, alla esposizione som- maria dei fatti di causa), ma nella secondo, dedicata ai motivi in forza dei quali il ricorrente chiede la cassazione della sentenza stessa (cfr., Cass., 3 otto- bre 1997, n. 9656).
3. Premesso quanto sopra si osserva che, come rife- rito in parte espositiva, i giudici del merito, accer- tato che GH UI conduceva il fondo oggetto di controversia in forza di contratto (a conduttore non coltivatore diretto) 11 novembre 1985 hanno dichiarato cessato questo per la data del 10 novembre 2000, ex art. 22, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Opponendo il GH che la domanda attrice non poteva trovare accoglimento perché il rapporto inter partes sarebbe cessato esclusivamente il 10 novembre 2006, per l'avvenuta stipulazione, nel dicembre 1991, di un «nuovo» contratto tra le parti, i giudici del me- rito, hanno disatteso tale assunto quale domanda ricon- venzionale perché non preceduta dal previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203, mentre, valutato lo stesso quale una mera eccezione riconvenzionale, sottratta alla disciplina di cui al ricordato art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203 lo hanno disatteso nel merito. Hanno evidenziato, infatti, questi giudici, come e sopra accennato, sia che la mera circostanza f - pacifica i l che con decorrenza dal novembre 1991 il con- in causa - duttore avesse corrisposto un canone maggiore (lire 15 mila a pertica bergamasca, contro le lire 10 mila, ini- zialmente pattuite) non era sufficiente a far ritenere la stipulazione di un nuovo contratto, tra le parti, né, tanto meno, ad affermare che esso avrebbe natura novativa, sia che - non solo non era stata - comunque data alcuna prova, dell'avvenuta stipulazione, nel 1991, di un nuovo contratto di affitto, ma era certo che alla detta data legale rappresentante dell'Istituto era la madre superiore UO PA, al secolo EN 8 ER e non OG ET (in religione UO Ama- bile), con la quale l'appellante assumeva di avere no- vato il precedente rapporto.
4. Con l'unico motivo il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata, denunzia «violazione ed erronea applicazione dell'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203». Assume, infatti, che erroneamente i giudici del me- rito avrebbero affermato che la domanda del ricorrente, tendente a modificare il termine di scadenza del con- tratto di affitto in essere tra le parti, avrebbe un petitum diverso e sarebbe, pertanto, una domanda «nuo- va» (rispetto alla domanda formulata dall'Istituto at- tore).
5. Il motivo è inammissibile. Come riferito sopra, i giudici del merito hanno, da lato, accolto la domanda attrice, dall'altro, di- un chiarato improponibile quella riconvenzionale. Certo quanto sopra e non controverso che con il mo- tivo sopra riassunto il ricorrente censura esclusiva- mente quest'ultimo capo della sentenza impugnata è pa- lese che la sentenza per la parte non impugnata, e quindi nel capo relativo all'accoglimento della domanda è passata in cosa giudicata.attrice- 9 Giusta i principi generali, gli effetti di tale giudicato - che siccome formatosi in questo stesso pro- cesso possono essere rilevati anche ex officio dall'adita Corte (Cass., 29 novembre 1999, n. 13322; - si estendono non Cass., 26 febbraio 1999, n. 1672) solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a tutte quelle statuizioni ineren- ti al rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indi- spensabili per giungere a quella pronuncia (Cfr., Cass., 11 febbraio 2000, n. 1532). In altri termini, non essendo stata oggetto di ri- corso per cassazione la statuizione ora impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda principale spiegata dall'Istituto Sacra Famiglia, si è formato il giudicato sia sulla declaratoria di cessazione alla da- ta dell'11 novembre 2000 del contratto oggetto di con- troversia, sia sulle ulteriori proposizioni contenute nella parte motiva della sentenza impugnata quanto alla accertata inesistenza di un nuovo contratto inter par- tes (novativo del precedente). -Certo quanto sopra è palese come anticipato l'inammissibilità, per carenza di interesse, del motivo di ricorso in esame. Anche, infatti, nell'eventualità questa Corte [su- perando una giurisprudenza assolutamente pacifica in 10 ordine alla necessità del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, 1. 3 maggio 1982, n. 203, ove sia pro- posta una domanda riconvenzionale che ampli l'ambito della domanda attorea (cfr., recentemente, Cass., 17 gennaio 2001, n. 593, specie in motivazione)], dovesse, per ipotesi, ritenere che nella specie non era necessa- rio l'esperimento, in sede amministrativa, del tentati- vo di conciliazione, non per questo potrebbe mai giun- gersi alla cassazione della sentenza impugnata. L'esame, nel merito, della riconvenzionale in que- stione, infatti, implica l'accertamento che nel 1991 le parti avrebbero concluso un nuovo contratto, novativo del precedente, con un diverso oggetto: accertamento precluso dal giudicato cui sopra si è riferito.
6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso - in conclusione - deve rigettarsi, con condan- na della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte 11 28.100 oltrecontroricorrente, liquidate in lire lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 17 gennaio 2001. il Consigliere relatore est. чать fla Angel Puitionil Presidente CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 12 APR. 2001 D IL CANCELLIERE S Giovanni Giambattistę R P U E S T R N I E O Z O C I A D 0 3 S , 1 S 3 . O A 5 L T T L R . , O A A ' N B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A R I I L E G S L D E E E R O D 12