Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'azione prevista dall'art. 35-ter ord. pen. è uno strumento riparatorio di matrice solidaristica, con carattere indennitario e non risarcitorio in senso stretto, con la conseguenza che non è assoggettabile alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2947 cod. civ. in tema di fatto illecito e che, in applicazione del principio espresso dall'art. 2935 cod. civ., per il tempo antecedente all'introduzione della relativa disciplina non è giuridicamente possibile rilevare alcuna ipotesi di prescrizione poiché il diritto non poteva essere fatto valere. (Fattispecie relativa a soggetto ancora detenuto al momento della presentazione della domanda, che lamentava pregiudizi verificatisi durante un periodo di carcerazione precedente all'entrata in vigore della norma, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Procura Generale ricorrente).
Commentario • 1
- 1. Per le Sezioni Unite penali non è ancora decorso il termine diCarlo Masieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite penali, che erano state chiamate a pronunciarsi su alcuni aspetti delle impugnazioni del Ministero della Giustizia avverso i provvedimenti di cui all'art. 35-ter, co. 1 e 2 ord. pen., hanno colto l'occasione per esaminare la disciplina della prescrizione con riferimento alle azioni ivi previste. Come è noto, in seguito alla sentenza pilota Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo[1], con l'art. 1, co. 1 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 117 il legislatore italiano ha introdotto, “a titolo di risarcimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2017, n. 47333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47333 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
47333-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente SENTENZA Dott. N.904/2014 VINCENZO SIANI - Rel. Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - N. 29802/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. MONICA BONI 11 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nei confronti di: UI KH BE RI N. IL 12/01/1970 avverso l'ordinanza n. 1263/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 26/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI CHE HA CHIESTO IL MEETTO DEL Ricoafoпосолдо Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO -1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 26 29 aprile 2016, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale della Toscana, avverso l'ordinanza emessa il 24 febbraio 2 marzo 2016 dal Magistrato di sorveglianza di Livorno - con cui era stata accolta parzialmente l'istanza proposta ex art. 35-ter Ord. pen. UI EN AH AR, detenuto dal 5 giugno 2008, per l'ottenimento della riparazione dovuta per la carcerazione patita in condizioni difformi da quanto imposto dall'art. 3 CEDU nelle Case circondariali di Napoli, Poggioreale, dal 2008 al 2011, e di Augusta, dal 2011 al 2012, e, per l'effetto, era stata riconosciuta al AR la riduzione della pena detentiva di giorni 91 ed era stata condannata l'Amministrazione penitenziaria al pagamento di euro 32,00. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze chiedendone l'annullamento e deducendo un unico motivo: il provvedimento aveva violato la disciplina dettata dall'art. 35-ter Ord. pen. e normativa richiamata, con conseguente mancata rilevazione della prescrizione quinquennale del diritto azionato dal AR. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione in primo luogo escludendo la natura propriamente risarcitoria del diritto e in secondo luogo ritenendo doversi fissare il dies a quo al momento dell'introduzione dell'azione prevista dall'art. 35-ter cit. Tali argomenti non potevano essere condivisi. La stessa lettera dell'art. 35-ter che esplicita il diritto al risarcimento del danno in capo al detenuto che abbia trascorso un periodo di detenzione non inferiore a giorni quindici in condizioni tali da violare l'art. 3 CEDU ed anche i lavori preparatori facevano emergere che si era inteso da parte del legislatore interno apprestare un rimedio di ordine risarcitorio in favore dei detenuti che avessero patito un trattamento penitenziario da considerarsi degradante, siccome strutturato in modo da non osservare la succitata norma convenzionale;
ed il rimedio era stato attuato in esecuzione del comando di legislazione derivante dalla giurisprudenza CEDU facendo seguito all'introduzione nel 2013 dell'art. 35 bis finalizzato a conferire al detenuto lo strumento per conseguire dal Magistrato di sorveglianza l'immediata rimozione della situazione che violava i suoi diritti, sicché il rimedio risarcitorio era previsto in via prevalente per situazioni di fatto pregresse e comunque esaurite. E lo strumento principale stabilito per risarcire tali situazioni era stato individuato nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare mentre per coloro che avevano già terminato il periodo di espiazione della pena e non si trovavano più 2 sottoposti a custodia cautelare era il giudice civile a dover provvedere, su domanda da proporsi entro un breve termine di decadenza, pari a sei mesi. Si trattava, dunque, per il ricorrente, di una speciale azione, ma comunque avente ad oggetto un diritto risarcitorio derivante dalle condizioni degradanti e l'esplicita qualificazione normativa escludeva potesse trattarsi di un diritto di natura mista, come aveva postulato il Giudice di merito: a protezione dei diritti inviolabili convenzionalmente garantiti, dunque, era apprestato il rimedio risarcitorio rientrante nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ., come tale insorto già prima dell'introduzione dell'art. 35-ter e, quindi, azionabile, in precedenza, con l'azione di diritto comune, posto che la norma della Convenzione spiegava effetti diretti ed immediati nell'ordinamento interno. Il diritto del detenuto era pertanto assoggettabile alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 cod. civ., ed il decorso de relativo termine era avvenuto dal momento dell'insorgenza, posto che il legislatore aveva ritenuto di contemplare il termine di decadenza ma non aveva ritenuto di derogare alla disciplina ordinaria in tema di prescrizione. Aveva, di conseguenza, errato il Tribunale a non considerare prescritto il diritto azionato dal AR per il tempo antecedente al quinquennio.
3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, in quanto l'analisi compiuta dal ricorrente non aveva tenuto in considerazione i particolari profili individuati dall'interpretazione affermatasi in sede di legittimità la quale aveva affermato che la peculiarità dell'istituto introdotto dall'art. 35-ter Ord. pen. era da individuarsi nell'ispirazione solidaristica e nella connotazione pubblicistica dello stesso, trattandosi di strumento introdotto con finalità -non risarcitorie, sebbene - riparatorie, riequilibratrici ed in parte compensative della lesione della libertà, rivelatasi ingiusta, sia pure solo nel modo, anche a prescindere dal fatto illecito ascrivibile ad alcuno, per dolo o per colpa;
sicché, individuata in tal senso la chiave interpretativa della disciplina, non era proponibile applicare la prescrizione quinquennale, con l'esclusione di ogni rilievo al connotato pubblicistico sopra indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione non è fondata e va, di conseguenza, rigettata.
2. Si premette che il Tribunale, sull'unico tema ancora oggetto di controversia, ossia quello della prescrizione del diritto azionato dal AR, esaminate le ragioni poste dal primo Giudice alla base dell'accoglimento, pur parziale, dell'istanza e valutate le doglianze svolte dall'Amministrazione 3 reclamante, ha ritenuto infondato il reclamo perché non ha aderito alla qualificazione come stricto iure risarcitorio del diritto azionato dal detenuto ed ha aggiunto che non poteva applicarsi al caso di specie la prescrizione quinquennale, essendo stato il rimedio introdotto nell'ordinamento dalla I. n.- - 117 del 2014 (di conversione del d. I. n. 92 del 2014), in relazione al principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., da cui derivava che soltanto dall'introduzione dell'azione per far valere il diritto era iniziato il decorso del corrispondente termine prescrizionale.
3. Il Collegio considera non condivisibile la costruzione prospettata nell'impugnazione dell'Autorità requirente territoriale.
3.1. Si premette che il provvedimento del Tribunale si è attenuto ai principi interpretativi già emersi dall'esegesi di legittimità in tema di rimedi riparatori determinati dalla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, in base a cui, anzitutto, non è presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non va riferito al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo (v., per tutte, Sez. 1, n. 9658 del 19/10/2016, dep. 2017, De Michele, Rv. 269308; Sez. 1, Sentenza n. 38801 del 19/07/2016, Commisso, Rv. 268118). Dall'impostazione da cui il già maturato indirizzo muove deriva che il riconoscimento del rimedio riparatorio è consentito anche in relazione a condotte lesive verificatesi prima dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 35-ter Ord. pen., con il d. I. n.92 del 2014, senza che in contrario possa invocarsi il principio di irretroattività della legge: basti considerare che la nuova disciplina non ha creato un diritto soggettivo in precedenza inesistente, dovendo farsi, al contrario, diretto riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui art. 3 sancisce il diritto del detenuto ad espiare la pena detentiva senza trattamenti inumani e degradanti. Gli argomenti, già sviluppati dall'arresto richiamato e dagli altri al medesimo conformi, possono ragguagliarsi, del resto, a quelli adottati dalla giurisprudenza civile di legittimità in tema di equa riparazione ex I. n. 89 del 2001, lì dove si è chiarito che sussiste il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo nel periodo anteriore all'entrata in vigore della suddetta legge, trattandosi di diritto radicato nella sfera giuridica dell'istante in ragione della fonte convenzionale, efficace e di immediata rilevanza nell'ordinamento interno (v. Sez. U, civ., n. 28507 del 23/12/2005, Rv. 586701). Sul tema, anche in connessione con quanto si va a specificare nel prosieguo, si dà quindi continuità all'affermazione del principio secondo cui, essendo il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. uno strumento di riparazione di natura atipica, con carattere prevalentemente indennitario, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria di accoglibilità della domanda, essendo sufficiente il solo stato di detenzione: ed il suo fondamento non risiede nella legge ordinaria che lo ha introdotto, ma direttamente nella CEDU, con l'effetto che la domanda con la quale si prospetta una violazione del divieto di sottoporre un soggetto detenuto a trattamenti inumani o degradanti è ammissibile anche per i pregiudizi subiti anteriormente al 26 giugno 2014 (v. anche Sez. 1, n. 9658 del 19/10/2016, dep. 2017, De Michele, Rv. 269308).
3.2. Circa lo specifico tema della prescrizione del diritto azionato dal AR, i giudici di merito hanno correttamente escluso che, con riferimento al periodo pregresso rispetto all'introduzione della disciplina di cui all'art. 35-ter cit., tale diritto si sia prescritto. La tesi sostenuta dall'Amministrazione e fatta propria dal P.g. territoriale, nella sostanza, configura l'azione prevista dall'art. 35-ter cit. come azione risarcitoria di matrice aquiliana, sussumibile pienamente sotto lo schema dell'art. 2043 cod. civ., così valorizzando la formulazione testuale della norma e configurando la detrazione di pena come vera e propria forma di rimedio risarcitorio in forma specifica, sicché, preesistendo il diritto al risarcimento alla suddetta innovazione normativa, esso sarebbe da assoggettarsi a prescrizione di giorno in giorno in corrispondenza della maturazione del dedotto danno. Epperò, non può essere condiviso l'inquadramento del rimedio strutturato dall'art. 35-ter cit. in termini risarcitori, in quanto, al di là della terminologia adoperata dalla disposizione, l'azione con essa attribuita al detenuto presenta sicuri elementi di peculiarità per diverse ragioni, ma prima di tutto e fondamentalmente per il contenuto della tutela apprestata, che inerisce, con riguardo alla persona detenuta, alla riduzione della pena in esecuzione in misura predeterminata ed in modo proporzionale alla durata del pregiudizio sofferto (un giorno di riduzione per ogni dieci giorni di detenzione degradante). Pertanto, l'effetto dell'esperimento dell'azione attinge direttamente la pena oggetto di esecuzione, secondo uno schema di natura solidaristica e di ordine compensativo, con chiara inflessione pubblicistica, attesa l'incidenza sull'oggetto dell'esecuzione penale. Del resto, anche per la riparazione di natura pecuniaria per il periodo residuo non compensabile con la riduzione di pena ed anche per quella prevista per la riparazione della sfera del soggetto già detenuto, ma successivamente restituito alla libertà (che, in quanto tale, non può beneficiare della riduzione di pena), il criterio, di segno chiaramente compensativo, è dalla legge fissato nel 5 riconoscimento di un importo fisso (euro 8,00) per ciascun giorno di detenzione degradante. Inoltre, per pervenire a tale riconoscimento, la verifica prescinde da accertamenti di sorta sulla condotta tenuta dal detenuto durante il trattamento e sulla sua meritevolezza, prendendo in considerazione il solo dato oggettivo delle condizioni di detenzione non conformi allo standard fissato dall'art. 3 CEDU. Del pari, l'indagine da svolgersi non deve stabilire eventuali responsabilità di natura soggettiva da cui sia dipesa la detenzione sofferta dall'istante in condizioni degradanti, né occorre verificare, sotto il profilo dell'elemento psicologico, il carattere doloso o colposo della condotta produttiva del pregiudizio, rilevando soltanto il fatto obiettivo dell'avvenuto patimento della detenzione in violazione delle prescrizioni fissate dalla norma convenzionale. Le descritte peculiarità dell'azione introdotta dall'art. 35-ter cit. convincono, dunque, della sua natura riparatoria e indennitaria, non stricto iure risarcitoria. E', quindi, conseguente concludere nel senso che, in relazione al diritto soggettivo del soggetto di non essere costretto a patire, per effetto della detenzione o dell'internamento in istituti carcerari, trattamenti disumani e degradanti, il rimedio riconosciuto dall'art. 35-ter 1. n. 354 del 1975 si caratterizza per la natura riparatoria e indennitaria, di matrice solidaristica, non risarcitoria in senso stretto, atteso che la sua introduzione è stata prevista in funzione dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle prescrizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalle decisioni della Corte EDU, per la protezione delle persone assoggettate a restrizione penitenziaria. Pertanto, tale diritto non è assoggettabile, in ogni caso, alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2947 cod. civ. in tema di fatto illecito. Inoltre, in coerenza con le osservazioni svolte, quanto meno per il tempo antecedente all'introduzione della disciplina di cui all'art. 35-ter cit., non è giuridicamente possibile rilevare alcuna ipotesi di prescrizione (v. già Sez. 1, n. 831 del 19/10/2016, dep. 2017, Carriola, n. m.). -Quando il richiedente sia come nel caso qui scrutinato ancora detenuto al momento della presentazione della domanda e lamenti pregiudizi verificatisi per la carcerazione anteatta rispetto all'entrata in vigore della suddetta innovazione normativa, d'altro canto, l'applicazione del principio espresso dall'artt. 2935 cod. civ., in forza del quale la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, esclude l'evenienza della rilevanza nella vicenda in esame della fattispecie estintiva, dal momento che l'azione prevista dall'art. 35-ter cit., con le specificità alla stessa riconnesse, non poteva essere proposta prima del'entrata in vigore del d. I. n. 92/2014, vale 6 a dire prima del 28 giugno 2014. Per il resto, siccome i periodi di detenzione degradante qui rilevante sono collocati in data antecedente a quella ora indicata, non mette conto approfondire la tematica del decorso del termine prescrizionale per la maturazione dello stesso diritto in capo al soggetto detenuto per aver sofferto la detenzione in condizioni degradanti in epoca successiva all'entrata in vigore della normativa ora ricordata. Va soltanto ricordato che con riferimento all'azione esperibile da chi, invece, abbia già riacquistato la libertà, l'art. 35-ter, comma 3, cit. stabilisce che essa va esercitata entro il termine di decadenza, pari a sei mesi, decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione, senza alcuna specifica disciplina della prescrizione. Ed anche in tale ambito si profila significativo il richiamo all'elaborazione giurisprudenziale maturata nel settore civile in tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 (il cui art. 4 stabilisce la decadenza dall'azione se non viene esercitata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto), lì dove si è chiarito (da parte di Sez. U, civ., n. 16783 del 02/10/2012, Rv. 626390) che la previsione del termine decadenziale esclude il contemporaneo decorso del termine di prescrizione, in ragione della lettura coordinata degli artt. 2967 e 2964 cod. civ., che postulano la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza, e comunque in ragione dell'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere.
4. Le considerazioni fin qui esposte conducono a ritenere infondata l'impugnazione proposta dalla parte pubblica. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza conseguenze in ordine alle spese, ex art. 616 cod. proc. pen., considerata la natura della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 16 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Silvio Bonito Vincenzo Siani милок Bait IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA