CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
Massime • 1
Nel procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6738 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di ZI AN AY AH, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato - previa riqualificazione del reato rubricato sub B) nella diversa ipotesi di cui agli artt. 81 capoverso, 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l'ordinanza del 19 agosto 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in forza della quale era stata disposta per detto titolo la misura della custodia Penale Sent. Sez. 3 Num. 6738 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 12/01/2023 cautelare in carcere nei riguardi di AH ZI AN AY, altresì indagato per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 640, comma 2 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo A). 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione allegando un motivo di impugnazione. In particolare, assumendo in premessa che in tal modo risultavano dimezzati i termini di fase di custodia cautelare, il ricorrente ha dedotto che le sostanze di cui all'indagine - avente ad oggetto l'indebito traffico di sostanze stupefacenti, ottenute in virtù di truffe consumate ai danni del Servizio sanitario nazionale e della Regione Lombardia - non erano comprese tra quelle di cui alle Tabelle II e IV previste dall'art. 14 del d.P.R. 309 del 1990. Al contrario, infatti, l'ossicodone, ossia il principio attivo contenuto nei farmaci di cui all'illecito contestato all'indagato, rientrava nell'ambito delle sostanze di cui alla Tabella I. Ciò posto, e tenuto conto della giurisprudenza formatasi al riguardo, si doveva ritenere la correttezza della qualificazione giuridica in origine attribuita a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 cit., anche in relazione all'applicabilità del trattamento sanzionatorio e della stessa correlata disciplina processuale, quanto ai termini di durata delle misure custodiali. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorso, per carenza di interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. In primo luogo deve essere disatteso il rilievo del Procuratore generale, quanto alla pretesa inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione. Tutto ciò in quanto "il provvedimento cautelare impugnato, a parte la qualificazione giuridica, è stato confermato, soprattutto con particolare riferimento all'aspetto limitativo della libertà personale, per cui l'eventuale accoglimento delle doglianze del P.M. non modificherebbe la posizione processuale del prevenuto"; sì che andrebbe "ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge". 4.1.1. Al riguardo, infatti, questa Corte - in parte rettificando e precisando la natura dell'interesse concreto ed attuale al ricorso - ha ribadito in più occasioni, rispetto alle osservazioni che precedono, il proprio contrario pensiero, nettamente maggioritario. 2 Infatti è stata ad es. ritenuta la sussistenza dell'interesse del Pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza che abbia ritenuto o confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad alcuni delitti, escludendola per altri, solo nel caso in cui il gravame sia volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, che sia realmente, e non solo teoricamente, idoneo a eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o a conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (è stato così ritenuto l'interesse del Pubblico ministero ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, riducendo la durata della misura interdittiva applicata)(Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001). Ancora più puntualmente, si è riconosciuta l'inammissibilità, per difetto di attualità dell'interesse ad impugnare, dell'appello proposto dal Pubblico ministero al fine di far valere la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale esclusa dall'ordinanza cautelare, allorché il suo riconoscimento non comporti il prolungamento del termine di durata massima della misura cautelare relativo alla fase in corso, non costituendo la possibile incidenza sui termini relativi ad una fase successiva un'utilità rilevante ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (con la precisazione che, una volta divenuto attuale l'interesse al prolungamento dei termini di durata della misura con il passaggio alla fase successiva, il Pubblico ministero avrebbe potuto sempre chiedere al giudice competente l'estensione del titolo cautelare alla diversa e più grave imputazione del procedimento di merito)(così Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123). Allo stesso tempo, e nel medesimo senso, non è stato ravvisato un interesse concreto ed attuale del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, aveva semplicemente riqualificato il fatto, confermando la ricorrenza di circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie, l'impiego del c.d. metodo mafioso, ex art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203), non incidendo la riqualificazione sulla durata della custodia ex art. 278, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897). In definitiva, pertanto, deve confermarsi il principio secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia ad es. escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale, quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori (Sez. 2, n. 3 32655 del 14/07/2015, Senatore e altri, Rv. 264526; così anche Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469). Sì che il contrario orientamento (cfr. in particolare Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Oberto, Rv. 233219; cfr. altresì Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860) non appare condivisibile, tanto più che la differente qualificazione del reato ha ricadute proprio sul quomodo della cautela (cfr. al riguardo, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 4.1.2. A scontato riscontro va solamente precisato che costituisce dato ovviamente oggettivo la ben differente durata dei termini di custodia cautelare, in relazione alle ipotesi regolate rispettivamente dal primo e dal quarto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 4.2. Ciò complessivamente posto, ed in relazione quindi al contenuto delle doglianze del ricorrente, la tesi del Tribunale della libertà non convince. L'ordinanza impugnata ha infatti osservato che, in assenza di analisi tossicologiche sui medicinali illecitamente commercializzati, la valutazione doveva orientarsi tenendo conto della tipologia di principio attivo contenuto nei farmaci prescritti ed acquisiti presso le farmacie: OX e DO Sandoz, farmaci che presentano il comune principio attivo ossicodone cloridrato, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi-alcaloidi naturali dell'oppio. Detto principio attivo, contenuto nei medicinali che beneficiano di particolari facilitazioni prescrittive per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, doveva ricondursi alla previsione dell'Ali. III-bis del d.P.R. 309 del 1990, Tabella medicinali (ovvero Tabella V) sezione D) "Medicinali e sostanze attive ad uso farmaceutico". 4.2.1. Va anzitutto ricordato in proposito che nell'attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente, per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano il precetto penale di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costruito con struttura di norma parzialmente in bianco (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264263; Sez. 4, n. 27771 del 14/04/2011, Cardoni, Rv. 250693). Ciò posto, la Tabella V, cd. "Tabella dei medicinali", ha ad oggetto medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare riferimento alle prescrizioni di quelli necessari per la terapia del dolore e nel trattamento per la disassuefazione degli stati di dipendenza, e in detta tabella sono compresi i medicinali di cui all'Ali. III-bis del Testo unico stupefacenti (cfr. art. 14, comma 1, lett. e, n. 2, del D.P.R. 309 cit.). Per tali medicinali è previsto un particolare 4 regime di somministrazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico. 4.2.2. In particolare, l'ossicodone compare sia nella tabella V che nella tabella I, che comprende le sostanze stupefacenti maggiormente pericolose per la salute. Ciò fa sì che i medicinali di cui alla tabella V siano puniti conformemente a quanto previsto da quelli di cui alla tabella I, irrilevante essendo la circostanza che la sostanza abbia uno ovvero altro nome commerciale (v. supra), attribuitole dalla casa farmaceutica produttrice. Ciò non toglie che il farmaco sia composto della stessa molecola di ossicodone, come del pari irrilevante è il fatto che riguardo alla stessa molecola, che risulta comunque inserita nella tabella I in quanto oppioide utilizzato nella terapia del dolore, sia prevista una semplificazione ai fini della prescrizione in favore di pazienti malati oncologici (cfr. artt. 41 e 43 T.U. stup., nonché All. III-bis del medesimo T.U.), situazione comunque del tutto diversa dall'eventuale libera vendita. Del tutto correttamente il ricorrente ha così richiamato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, laddove è stato affermato il principio che, in tema di stupefacenti, le modifiche normative apportate dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, non determinano l'irrilevanza penale delle condotte di detenzione e cessione di medicinali di cui alla tabella V allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tali preparati contengano uno dei principi attivi di cui alle tabelle da I a IV allegate al T.U. sugli stupefacenti, per i quali vi è espresso richiamo della disposizione penale di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264266; così, complessivamente in motivazione, cfr. altresì Sez. 6, n. 535 del 08/05/2018, dep. 2019, Aruta e altri, non mass.). 4.2.3. Al riguardo, invece, per un verso l'ordinanza impugnata ha inteso riqualificare il reato di cui al capo B) dell'incolpazione nella previsione di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309 cit., che tratta invero la disciplina sanzionatoria riguardante le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (in cui peraltro l'ossicodone non rientra). D'altro canto - traendo spunto dall'assenza di analisi tossicologiche sui medicinali in illecito commercio - ne ha richiamato il principio attivo ossicodone cloridrato, contenuto nei farmaci utilizzati nella terapia del dolore (rilievo peraltro non decisivo, in ragione delle considerazioni che precedono, tenuto conto che il farmaco OX contiene, appunto, la molecola dell'ossicodone, sostanza contenuta nell'elenco normativo di cui alla Tabella I). 4.3. L'inquadramento in diritto appare, per quanto rilevato, non corrispondente al ricostruito sistema normativo. 5 Il Consigliere estens re Il Presidente 5. Alla stregua dei rilievi che precedono e dei principi parimenti richiamati, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 12/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato - previa riqualificazione del reato rubricato sub B) nella diversa ipotesi di cui agli artt. 81 capoverso, 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l'ordinanza del 19 agosto 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in forza della quale era stata disposta per detto titolo la misura della custodia Penale Sent. Sez. 3 Num. 6738 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 12/01/2023 cautelare in carcere nei riguardi di AH ZI AN AY, altresì indagato per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 640, comma 2 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo A). 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione allegando un motivo di impugnazione. In particolare, assumendo in premessa che in tal modo risultavano dimezzati i termini di fase di custodia cautelare, il ricorrente ha dedotto che le sostanze di cui all'indagine - avente ad oggetto l'indebito traffico di sostanze stupefacenti, ottenute in virtù di truffe consumate ai danni del Servizio sanitario nazionale e della Regione Lombardia - non erano comprese tra quelle di cui alle Tabelle II e IV previste dall'art. 14 del d.P.R. 309 del 1990. Al contrario, infatti, l'ossicodone, ossia il principio attivo contenuto nei farmaci di cui all'illecito contestato all'indagato, rientrava nell'ambito delle sostanze di cui alla Tabella I. Ciò posto, e tenuto conto della giurisprudenza formatasi al riguardo, si doveva ritenere la correttezza della qualificazione giuridica in origine attribuita a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 cit., anche in relazione all'applicabilità del trattamento sanzionatorio e della stessa correlata disciplina processuale, quanto ai termini di durata delle misure custodiali. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorso, per carenza di interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. In primo luogo deve essere disatteso il rilievo del Procuratore generale, quanto alla pretesa inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione. Tutto ciò in quanto "il provvedimento cautelare impugnato, a parte la qualificazione giuridica, è stato confermato, soprattutto con particolare riferimento all'aspetto limitativo della libertà personale, per cui l'eventuale accoglimento delle doglianze del P.M. non modificherebbe la posizione processuale del prevenuto"; sì che andrebbe "ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge". 4.1.1. Al riguardo, infatti, questa Corte - in parte rettificando e precisando la natura dell'interesse concreto ed attuale al ricorso - ha ribadito in più occasioni, rispetto alle osservazioni che precedono, il proprio contrario pensiero, nettamente maggioritario. 2 Infatti è stata ad es. ritenuta la sussistenza dell'interesse del Pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza che abbia ritenuto o confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad alcuni delitti, escludendola per altri, solo nel caso in cui il gravame sia volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto, che sia realmente, e non solo teoricamente, idoneo a eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o a conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (è stato così ritenuto l'interesse del Pubblico ministero ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, riducendo la durata della misura interdittiva applicata)(Sez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001). Ancora più puntualmente, si è riconosciuta l'inammissibilità, per difetto di attualità dell'interesse ad impugnare, dell'appello proposto dal Pubblico ministero al fine di far valere la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale esclusa dall'ordinanza cautelare, allorché il suo riconoscimento non comporti il prolungamento del termine di durata massima della misura cautelare relativo alla fase in corso, non costituendo la possibile incidenza sui termini relativi ad una fase successiva un'utilità rilevante ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (con la precisazione che, una volta divenuto attuale l'interesse al prolungamento dei termini di durata della misura con il passaggio alla fase successiva, il Pubblico ministero avrebbe potuto sempre chiedere al giudice competente l'estensione del titolo cautelare alla diversa e più grave imputazione del procedimento di merito)(così Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123). Allo stesso tempo, e nel medesimo senso, non è stato ravvisato un interesse concreto ed attuale del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, aveva semplicemente riqualificato il fatto, confermando la ricorrenza di circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie, l'impiego del c.d. metodo mafioso, ex art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203), non incidendo la riqualificazione sulla durata della custodia ex art. 278, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897). In definitiva, pertanto, deve confermarsi il principio secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia ad es. escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale, quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori (Sez. 2, n. 3 32655 del 14/07/2015, Senatore e altri, Rv. 264526; così anche Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469). Sì che il contrario orientamento (cfr. in particolare Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Oberto, Rv. 233219; cfr. altresì Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860) non appare condivisibile, tanto più che la differente qualificazione del reato ha ricadute proprio sul quomodo della cautela (cfr. al riguardo, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 4.1.2. A scontato riscontro va solamente precisato che costituisce dato ovviamente oggettivo la ben differente durata dei termini di custodia cautelare, in relazione alle ipotesi regolate rispettivamente dal primo e dal quarto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 4.2. Ciò complessivamente posto, ed in relazione quindi al contenuto delle doglianze del ricorrente, la tesi del Tribunale della libertà non convince. L'ordinanza impugnata ha infatti osservato che, in assenza di analisi tossicologiche sui medicinali illecitamente commercializzati, la valutazione doveva orientarsi tenendo conto della tipologia di principio attivo contenuto nei farmaci prescritti ed acquisiti presso le farmacie: OX e DO Sandoz, farmaci che presentano il comune principio attivo ossicodone cloridrato, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi-alcaloidi naturali dell'oppio. Detto principio attivo, contenuto nei medicinali che beneficiano di particolari facilitazioni prescrittive per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, doveva ricondursi alla previsione dell'Ali. III-bis del d.P.R. 309 del 1990, Tabella medicinali (ovvero Tabella V) sezione D) "Medicinali e sostanze attive ad uso farmaceutico". 4.2.1. Va anzitutto ricordato in proposito che nell'attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente, per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano il precetto penale di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costruito con struttura di norma parzialmente in bianco (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264263; Sez. 4, n. 27771 del 14/04/2011, Cardoni, Rv. 250693). Ciò posto, la Tabella V, cd. "Tabella dei medicinali", ha ad oggetto medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare riferimento alle prescrizioni di quelli necessari per la terapia del dolore e nel trattamento per la disassuefazione degli stati di dipendenza, e in detta tabella sono compresi i medicinali di cui all'Ali. III-bis del Testo unico stupefacenti (cfr. art. 14, comma 1, lett. e, n. 2, del D.P.R. 309 cit.). Per tali medicinali è previsto un particolare 4 regime di somministrazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico. 4.2.2. In particolare, l'ossicodone compare sia nella tabella V che nella tabella I, che comprende le sostanze stupefacenti maggiormente pericolose per la salute. Ciò fa sì che i medicinali di cui alla tabella V siano puniti conformemente a quanto previsto da quelli di cui alla tabella I, irrilevante essendo la circostanza che la sostanza abbia uno ovvero altro nome commerciale (v. supra), attribuitole dalla casa farmaceutica produttrice. Ciò non toglie che il farmaco sia composto della stessa molecola di ossicodone, come del pari irrilevante è il fatto che riguardo alla stessa molecola, che risulta comunque inserita nella tabella I in quanto oppioide utilizzato nella terapia del dolore, sia prevista una semplificazione ai fini della prescrizione in favore di pazienti malati oncologici (cfr. artt. 41 e 43 T.U. stup., nonché All. III-bis del medesimo T.U.), situazione comunque del tutto diversa dall'eventuale libera vendita. Del tutto correttamente il ricorrente ha così richiamato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, laddove è stato affermato il principio che, in tema di stupefacenti, le modifiche normative apportate dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, non determinano l'irrilevanza penale delle condotte di detenzione e cessione di medicinali di cui alla tabella V allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tali preparati contengano uno dei principi attivi di cui alle tabelle da I a IV allegate al T.U. sugli stupefacenti, per i quali vi è espresso richiamo della disposizione penale di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264266; così, complessivamente in motivazione, cfr. altresì Sez. 6, n. 535 del 08/05/2018, dep. 2019, Aruta e altri, non mass.). 4.2.3. Al riguardo, invece, per un verso l'ordinanza impugnata ha inteso riqualificare il reato di cui al capo B) dell'incolpazione nella previsione di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309 cit., che tratta invero la disciplina sanzionatoria riguardante le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (in cui peraltro l'ossicodone non rientra). D'altro canto - traendo spunto dall'assenza di analisi tossicologiche sui medicinali in illecito commercio - ne ha richiamato il principio attivo ossicodone cloridrato, contenuto nei farmaci utilizzati nella terapia del dolore (rilievo peraltro non decisivo, in ragione delle considerazioni che precedono, tenuto conto che il farmaco OX contiene, appunto, la molecola dell'ossicodone, sostanza contenuta nell'elenco normativo di cui alla Tabella I). 4.3. L'inquadramento in diritto appare, per quanto rilevato, non corrispondente al ricostruito sistema normativo. 5 Il Consigliere estens re Il Presidente 5. Alla stregua dei rilievi che precedono e dei principi parimenti richiamati, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 12/01/2023