Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7449
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disciplina dettata dalla legge n. 58 del 1992, di riforma del settore delle telecomunicazioni, per i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato è una disciplina di carattere speciale che dà autonoma e compiuta regolamentazione ai rapporti suddetti incidendo sulla loro stessa natura. Ne consegue che alla vicenda traslativa realizzata dalla menzionata legge non è applicabile la normativa di cui all'art. 2112 cod. civ. nella parte in cui stabilisce, per l'ipotesi di trasferimento di azienda, la regola della continuità dei rapporti di lavoro con l'acquirente dell'azienda e della conservazione, per i lavoratori, di tutti i diritti che ne derivano. Nè tale inapplicabilità si pone in contrasto con la direttiva comunitaria 17/187/CEE in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia comunitaria nella sentenza n. C-343/98 del 14 settembre 2000, pur essendo la suddetta direttiva applicabile anche ai trasferimenti di attività e di servizi attuati da un ente costituente parte integrante della pubblica amministrazione qualunque sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato (e, quindi, anche se i suddetti trasferimenti siano il frutto di decisioni unilaterali della pubblica amministrazione e non di un concorso di volontà), tuttavia la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro da essa prevista presuppone che i lavoratori interessati al momento del passaggio dall'una all'altra gestione siano già titolari di rapporti della stessa natura di quelli che vengono a costituirsi con l'impresa acquirente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7449
    Data del deposito : 21 maggio 2002

    Testo completo