Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
La disciplina dettata dalla legge n. 58 del 1992, di riforma del settore delle telecomunicazioni, per i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato è una disciplina di carattere speciale che dà autonoma e compiuta regolamentazione ai rapporti suddetti incidendo sulla loro stessa natura. Ne consegue che alla vicenda traslativa realizzata dalla menzionata legge non è applicabile la normativa di cui all'art. 2112 cod. civ. nella parte in cui stabilisce, per l'ipotesi di trasferimento di azienda, la regola della continuità dei rapporti di lavoro con l'acquirente dell'azienda e della conservazione, per i lavoratori, di tutti i diritti che ne derivano. Nè tale inapplicabilità si pone in contrasto con la direttiva comunitaria 17/187/CEE in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia comunitaria nella sentenza n. C-343/98 del 14 settembre 2000, pur essendo la suddetta direttiva applicabile anche ai trasferimenti di attività e di servizi attuati da un ente costituente parte integrante della pubblica amministrazione qualunque sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato (e, quindi, anche se i suddetti trasferimenti siano il frutto di decisioni unilaterali della pubblica amministrazione e non di un concorso di volontà), tuttavia la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro da essa prevista presuppone che i lavoratori interessati al momento del passaggio dall'una all'altra gestione siano già titolari di rapporti della stessa natura di quelli che vengono a costituirsi con l'impresa acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. AL CAPITANIO - Consigliere -
Dott. NI LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST UI, VE NA, GH AN, AC SA, DI LE, PP AR, FE ZO, OL AR, EL IS, AT FR, ON IO, HE LA, RR AR, ER PA, IE MA, UC TO, AM PA, EN RI, AM IA, NN IO, RN AN MA, ON PA, MU EL, DI TR VO, GI AR, IA LI, LL CI, EL PIERUI, AV DO, AL RI, OR IO, OR AN, DI RON, NI IO, GH GIOVAN, CI ER, CI NI, GN NE, GN NN, GN RI, SI GI, DI CC NI, IG RI, PI DD, AN UI, AV AR, NI RI, SI RI, RO SE, AS MA ES, NG AL, RI SE, DI NE AN, RI IA, LL AN, OL LI, DE LA, CH AL, TI AR, NI OSVAL, AR RA, AS MA LU, NA LU, NO MA RO, RU GI, PI PA, OL IA, MI AN CC AN, AN RC, DI IM NO, ED IA, DI EO NC, CH NC, TT BE, CC PE, IS IN, BI AL, TO ER, ZI RI, PALER PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. AFRANIO 23, presso lo studio dell'avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA, rappresentati e difesi dall'avvocato OL MAURO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale e rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, rappresentato e difeso dall'avvocato PESSI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 431/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 30/12/98 R.G.N. 370/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PODI;
udito l'Avvocato BOER per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 giugno 1998 il Pretore del lavoro di Firenze respingeva le domande con le quali UM LU e altri ottanta dipendenti (in epigrafe indicati) della TELECOM ITALIA s.p.a. avevano chiesto la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere loro gli aumenti di retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta RIA) da essi maturati dal 1^ gennaio 1987 al 31 ottobre 1993 alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - A.S.S.T. -, gli scatti di anzianità maturati dal 1^ novembre 1993 come da ccnl SIP del 1^ luglio 1992 (art. 24, comma secondo), l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e, infine, i corrispettivi per aumento ore lavorative.
Il primo giudice motivava osservando che i ricorrenti erano transitati dal 1^ novembre 1993 alla società IRITEL, ai sensi della legge n. 58 del 1992 e del d.m. 29 dicembre 1992 - che avevano affidato in concessione esclusiva a detta società i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico (con soppressione dell'A.S.S.T.) - e, quindi, erano confluiti dal 18 agosto 1994 nella TELECOM, sorta dalla fusione per incorporazione della IRITEL spa nella SIP spa e di altre società operanti nel settore delle telecomunicazioni;
che nella fattispecie non trovava applicazione l'art. 2112 cod. civ. poiché la disciplina (legislativa e regolamentare) che aveva disposto il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato aveva previsto e stabilito una netta interruzione dei rapporti di lavoro pubblico dei dipendenti ex A.S.S.T. all'atto del passaggio alla IRITEL prima e alla SIP poi;
che ciò trovava conferma negli accordi sindacali del marzo - aprile 1993, aventi ad oggetto gli aspetti economici dei nuovi rapporti di lavoro privatistici, sicché la TELECOM non aveva assunto alcun debito con riguardo a differenze retributive relative al rapporto di pubblico impiego presso la A.S.S.T.; che gli accordi sindacali suddetti avevano riregolamentato i rapporti con garanzia di condizioni economiche "globalmente non inferiori a quelle precedentemente godute" dagli interessati, per cui i ricorrenti, non avendo dato prova che il nuovo trattamento contrattuale fosse effettivamente e nel suo complesso peggiorativo rispetto a quello prima fruito, non avevano diritto neppure al riconoscimento degli altri compensi richiesti. I lavoratori proponevano appello che il Tribunale di Firenze ha respinto con sentenza del 30 dicembre 1998. Il Tribunale: ha riaffermato la inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 2112 cod. civ. escludendo, di conseguenza, che potessero trovare ingresso le domande rivendicative di diritti concernenti i rapporti di pubblico impiego con la soppressa A.S.S.T.; ha escluso, inoltre, con riferimento agli aumenti periodici richiesti dai ricorrenti per il periodo successivo al transito alle società concessionarie, che la regolamentazione contrattuale collettiva dell'aprile 1993 (richiamata e accettata nelle lettere di assunzione) avesse determinato una ingiustificata disparità di trattamento per la prevista applicazione al personale transitato del comma 3, invece che del comma 2, dell'art. 24 del ccnl SIP del 1992; ha ritenuto, infine, giuridicamente inconsistente la denuncia di trattamento deteriore per elevazione dell'orario di lavoro settimanale e per riduzione delle giornate di ferie, sottolineando al riguardo come il trattamento assicurato dal contratto SIP fosse complessivamente migliorativo rispetto a quello prima fruito dagli interessati presso la cessata Azienda di Stato.
Contro questa sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con due motivi. Resiste la TELECOM ITALIA s.p.a. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 2112 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 58 del 1992, censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che l'art. 3, comma 1, della legge in oggetto prevede espressamente il passaggio alla IRITEL di tutti gli oneri già gravanti sulla A.S.S.T., ivi compresi quelli concernenti il personale, sicché doveva trovare applicazione nel caso l'art. 2112 cod. civ., la cui disciplina generale non opera solo quando una disposizione di legge o di contratto espressamente lo escluda. I ricorrenti suffragano la loro tesi richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 206/95 del 15 giugno 1995 - ignorato dai giudici del merito - nel quale si è affermato che i rapporti di lavoro sono ricompresi tra quelli per i quali è stato previsto il subentro della concessionaria IRITEL e aggiungono che il Pretore di Pinerolo, in analoga controversia, ha rimesso la causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per verificare l'eventuale violazione della direttiva comunitaria 77/187/CEE qualora non si ritenga applicabile l'art. 2212 cod. civ. nel caso di trasferimento di attività da parte di enti pubblici a società private. Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione su punto decisivo, i ricorrenti assumono che il giudice di appello ha omesso di statuire sulla richiesta della retribuzione individuale di anzianità (RIA) da essi maturata nel triennio 1987/1990 - 1990/1993 alle dipendenze dell'Azienda di Stato e sostengono che, essendo la TELECOM subentrata in tutti i rapporti che intercorrevano con la soppressa ex A.S.S.T., la stessa avrebbe dovuto farsi carico anche di tali pretese.
Il primo motivo non è fondato.
Per meglio comprendere i termini della questione è opportuno ricordare che la legge 29 gennaio 1992 n. 58 ha disposto la privatizzazione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (di cui è prevista la soppressione: art. 1, comma 3) e dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (il cui campo di attività viene corrispondentemente ridotto). In un primo tempo i detti servizi sono affidati in concessione esclusiva ad una società per azioni appositamente costituita dall'IRI (IRITEL), la quale per la durata della concessione, si avvale del personale dell'Amministrazione postale addetto ai servizi trasferiti alla società stessa, nonché del personale (ad esclusione di quello espressamente indicato) dipendente dalla cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 4, comma 2).
A questo personale l'art. 4, comma 3, attribuisce il diritto di optare, entro un certo termine, per la permanenza nel pubblico impiego secondo le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988 n. 554. Il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego "transita" alle dipendenze della detta società concessionaria o di altre società concessionarie (art. 4, comma 4).
Ritiene la Corte che quella dettata dalla legge in oggetto sia una disciplina speciale, che da autonoma e compiuta regolamentazione ai rapporti di lavoro, incidendo sulla loro stessa natura, così da non consentire la riconduzione della vicenda traslativa da essa realizzata alla disciplina dell'art. 2112 cod. civ., nella parte in cui la norma codicistica stabilisce, per l'ipotesi di trasferimento di azienda, la regola della continuità dei rapporti di lavoro con l'acquirente dell'azienda e della conservazione, per il lavoratore, di tutti i diritti che ne derivano.
Dalle varie disposizioni del testo normativo è possibile, infatti, argomentare che il previsto transito del personale non optante comporta la perdita dello "status" giuridico di dipendente pubblico e l'assunzione della titolarità di un nuovo rapporto, quello di lavoro alle dipendenze delle concessionarie, con l'assoggettamento alle regole proprie del rapporto di diritto privato.
Di significato decisivo, in tal senso, è l'art. 5, comma 5, della legge, il quale dispone che il personale che non abbia esercitato l'opzione per l'impiego pubblico ha titolo alla liquidazione della indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego. Il testo normativo è di chiarezza tale che non necessita di particolari operazioni interpretative: vi si identifica la interruzione del precedente rapporto di lavoro pubblico che è separato, anche economicamente, dal nuovo rapporto di diritto privato.
Altrettanto significativa è la disposizione dell'art. 4, comma 5, la quale garantisce al personale transitato un trattamento giuridico ed economico, da determinarsi con negozi a venire tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le concessionarie, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto. Non dunque la conservazione del medesimo trattamento del rapporto di pubblico impiego (in tutti gli specifici istituti e diritti in cui questo si articola) ma l'attribuzione di un nuovo e distinto trattamento, contrattato tra le parti anche se obbligatoriamente equivalente, nel suo complesso, a quello precedentemente fruito.
Non contraddice a questa ricostruzione della "voluntas legis" la disposizione dell'art. 4 comma 2, la quale, secondo i ricorrenti, sarebbe da interpretare nel senso che il personale non optante e passato alle dipendenze delle società concessionarie conserverebbe il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego.
In realtà la norma, nel disporre la detta conservazione, non fa riferimento a questo personale bensì ai pubblici dipendenti - non ancora optanti - dei quali la società concessionaria costituita dall'IRI si avvale per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'art.
1. Tali dipendenti conservano il trattamento proprio del rapporto di pubblico impiego perché si tratta di pubblici impiegati che rimangono tali (anche se in "prestito" temporaneo alla concessionaria) tant'è che la società - come ben chiarisce l'art. 4, comma 2 - rimborsa lo Stato per i relativi oneri. La riprova della esattezza di questa tesi, del resto, è data dalla previsione dell'ultima parte del comma 3 dello stesso art. 4, a norma del quale i dipendenti pubblici che abbiano esercitato l'opzione, per la permanenza nel pubblico impiego non possono svolgere attività presso la società concessionaria oltre la data di scadenza della concessione.
In conclusione, il fenomeno realizzato dalla legge n. 58 del 1992 all'atto della riforma del settore delle telecomunicazioni comporta che il rapporto di pubblico impiego continua, conservando tale natura, per i dipendenti (dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Poste) che abbiano optato per il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e si interrompe invece quando il lavoratore, per non aver esercitato l'opzione nei termini, transita alle dipendenze delle concessionarie, instaurandosi in tal caso un nuovo rapporto di diritto privato, sia pure assistito da precise guarentigie affidate, per l'attuazione, agli accordi sindacali.
Si tratta di un fenomeno non estraneo al sistema, tant'è che nella legislazione successiva in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni l'applicazione della disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile al personale che passa alle dipendenze di soggetti,
pubblici o privati, cui sono trasferite o conferite attività (già) svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, è prevista come ipotesi residuale, quando cioè tale passaggio non sia regolamentato da "disposizioni speciali" (vedi 1^ art. 62 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, prima esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, unitamente alla norma dell'art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428, dall'art. 44 legge 27 dicembre 1997 n. 449 e poi abrogato dall'art. 43 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nonché l'art. 19 dello stesso d.lgs. n. 80/98 e l'art. 31 del recente d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165).
L'interpretazione della legge nei sensi su esposti non confligge neppure con la direttiva comunitaria 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Con la sentenza 14 settembre 2000 n. C-343/98 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata proprio sulla questione - sottopostale dal Pretore di Pinerolo con l'ordinanza cui fanno cenno gli attuali ricorrenti - dell'applicabilità di tale direttiva (e, quindi, dell'art. 2112 che, nel testo introdotto dall'art. 47 della legge n. 428/90, vi dà attuazione nell'ordinamento interno) alla fattispecie disciplinata dalla legge n. 58 del 1992, al riguardo statuendo che l'art. 4, n. 1 della direttiva stessa "...deve essere interpretato nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale nell'ambito del diritto del lavoro..".
In sostanza, con tale decisione interpretativa, la Corte di Giustizia ha, per un verso, affermato l'innovativo principio che nella fattispecie individuata dalla direttiva 77/187 CEE rientra anche il trasferimento di attività e di servizi attuato da un ente che fa parte integrante della pubblica amministrazione, quale che sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato, e quindi anche se esso risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà (per il che deve ritenersi superato l'orientamento di questa Corte che escludeva l'applicabilità della disciplina dell'art. 2112 al trasferimento attuato in forza di provvedimento autoritativo e non di atto negoziale: da ultimo vedi Cass. 25 gennaio 1999 n. 672). Per altro verso, tuttavia, la Corte di Giustizia ha chiarito che la direttiva intende tutelare la continuità del rapporto di lavoro, nel trapasso dall'una all'altra gestione, soltanto con riguardo a quei soggetti che siano già ("inizialmente") titolari di un rapporto della stessa natura di quello che viene a costituirsi con l'impresa acquirente. Non quindi nel caso di persone che, al momento del trasferimento, non siano tutelati in quanto lavoratori in base alle norme nazionali in materia di diritto del lavoro, per essere soggetti ad uno statuto di diritto pubblico.
Nella presente controversia è pacifico che all'atto del passaggio, nel novembre del 1993, alla società IRITEL i lavoratori ricorrenti, in quanto dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, erano tutti titolari di un rapporto (di pubblico impiego) per certo non disciplinato e tutelato dalle regole proprie del diritto del lavoro (all'epoca il rapporto di pubblico impiego era caratterizzato non solo da un regime giuridico di tutt'altro genere ma anche da una diversa tutela giurisdizionale). Il che, mentre esclude che i ricorrenti medesimi possano invocare il beneficio della direttiva, in quanto non applicabile "ratione personae", comporta che nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata, giuridicamente corretta nella parte in cui ne ha negato il diritto a far valere nei confronti della TELECOM crediti maturati nel corso del rapporto di pubblico impiego precedentemente intercorso con la soppressa A.S.S.T. Anche il secondo motivo va rigettato, giustificandosi la mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta di ricalcolo della retribuzione individuale (c.d. RIA) con le statuizioni adottate (in senso sfavorevole ai lavoratori) in merito all'asserito subentro della TELECOM nei rapporti di lavoro facenti capo all'ex Azienda di Stato per i servizi Telefonici.
Ravvisa la Corte nella novità delle questioni portate al suo esame la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002