Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O B 4 7 ) E 3 E . REPUBBLICA ITALIANA E C N N , O A 1 I P Z 9 I 9 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 R D - T 1 S E I 1 - C G 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E 2 D P Oggetto 0 0 309 /02 U F O 9 C 3 S mumibilità di fron T E N N momiorte eItertin 6 E S T 4 Composta dagli 1.mi Sigg.ri Magistrati: S findit Rain e.t.n. I f al Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 3301/99 - Cron. 562 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Rep. Ud. 04/05/01Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ConsigliereDott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente Re Julia Romanis, est SENTENZA sul ricorso proposto da: SESTO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore LO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato MARCHI MARIA VITTORIA, dall'avvocato BACCETTI ROBERTO, giusta delega difeso in atti;
- ricorrente
contro
LL DI RE LL & C s.n.c., in FALEGNAMERIA persona del legale rappresentante pro tempore;
2001 intimato 768 avverso la sentenza n. 31/98 del Giudice di pace di -1- FIRENZE, depositata il 13/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Giudice di Pace di Firenze il 24.1.1997, la Falegnameria AL chiedeva l'emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti della Sesto Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la somma di L.1.736.250, oltre accessori a fronte di presunto credito risultante da una fattura n.55 dell'11.11.95. Il Giudice di Pace di Firenze, in accoglimento del ricorso, ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre alle spese di procedura, con decreto in data 27.1.97. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la Sesto Costruzioni s.r.l., eccependo l'arbitrarietà e l'eccessività della somma alla realizzazione di un richiesta, relativa portone in legno di abete, a fronte di nessun esplicito accordo sul prezzo ed offrendo di corrispondere la somma ritenuta congrua di chiedendo la compensazioneL.900.000, oltre IVA, delle spese in caso di accettazione di quanto offerto о il favore di esse, in caso opposto. La somma veniva concretamente offerta all'udienza del 3 21.5.1997 e veniva, poi, reiterata alla successiva udienza del 13 giugno ed accettata da controparte, ma solo in conto del maggior avere. In via istruttoria, tra le altre istanze, tanto l'opponente, quanto l'opposta chiedevano ammettersi CTU per accertare il prezzo, secondo i valori di mercato, del manufatto. Con sentenza 13 gennaio 1998 il giudice di pace respingeva la proposta opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Sesto Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con due motivi di gravame, illustrati con memoria. Non ha svolto difese la Falegnameria AL s.n.c. . MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia di principiapplicazione violazione falsa costituzionali (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione) e generali dell'ordinamento, anche in materia di buona fede (artt. 1147, 1175, 1475 cod. civ.), decadenze e prescrizioni (artt. 2934 e segg., 1490, 1491, 1495, 1667 e 1668 cod. civ.), determinazione del prezzo (artt. 1657 e 2225 cod. civ.), con 4 riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché omessa, irrazionale, incomprensibile, incoerente о perplessa motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.); per avere la sentenza impugnata qualificato di buona fede, mentre non 10 era, il comportamento nella determinazione Osservato dalla controparte avere ritenuto quest'ultimo del prezzo;
per plausibile per le tardive contestazioni della ricorrente%;B per non avere considerato che lo stesso andava determinato in base alle tariffe o agli usi e, solo in loro mancanza, dal giudice. Il motivo è inammissibile in base alla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 716/1999, perché le pretese violazioni non attengono certamente a norme di rango costituzionale, né comunitario, mentre non è più denunciabile la violazione dei principi generali dell'ordinamento. Essendo il valore della controversia inferiore а L.duemilioni non possono denunciarsi violazioni della legge sostanziale e vizi di motivazione;
questi ultimi non ricorrono perché il giudice di pace ha spiegato chiaramente le ragioni del proprio convincimento. Col secondo motivo la ricorrente denuncia applicazione di principi violazione e falsa 5 costituzionali (artt. 2, 3 e 24 della Corte), dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 99, 101, 115, 4 7 5 116 e 191 e segg. c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, per non avere il giudice di pace motivato sulla richiesta di prova rapporti testimoniale intesa a dimostrare i la Falegnameria AL, in intercorsi con particolare le modalità di contestazione del prezzo e la sua determinazione: a tal fine entrambe le parti avevano chiesto una consulenza tecnica. Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente avrebbe dovuto specificare l'oggetto della prova testimoniale richiesta. Né è censurabile il mancato uso del potere istruttorio di ammissione della consulenza tecnica, quando, come nella specie, non era l'unico mezzo per determinare il prezzo. Rigettato il ricorso, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 4.5.2001. броколки Ilcomiflibre est. Rosami nei IL telesco CANCELLERIADEPOSITAT GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 10