Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
I tema di smaltimento dei rifiuti, anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva va disposta la confisca dell'area sulla quale insisteva la discarica, se di proprietà dell'autore del reato o di altro compartecipe, e va disposta la bonifica e la remissione in pristino dell'area prima della acquisizione definitiva al patrimonio pubblico, non assumendo rilievo che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell'accordo fra le parti, atteso che questa costituisce atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e pertanto sottratto alla disponibilità delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 21640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21640 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. " LUIGI CC " N. 164
3. " ALFREDO M. OM " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 36617/2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
CANNAVÒ Filippo, n. a Catania il 2-2-1941
avverso la sentenza 16-6-2000, con la quale il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale - su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. - ha applicato al CANNAVÒ la pena di mesi 2, giorni 20 di arresto e lire 2.700.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22/97 (realizzazione di una discarica abusiva di materiale edile che risulta - acc. in Acicastello, il 14-8-1996), concedendo il beneficio della sospensione condizionale ed ordinando la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
Letta la memoria del difensore del ricorrente, pervenuta il 7-4-2001.
Considerato che
viene eccepito, in ricorso:
- la erronea valutazione della impossibilità dell'imputato a comparire all'udienza dibattimentale, pur in seguito alla produzione di certificazione sanitaria attestante un impedimento legittimo ed assoluto;
la mancata formale declaratoria della contumacia;
la omessa esposizione, sia pure concisa, dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda;
la limitazione della procura speciale al difensore per ricorrere al rito di cui all'art. 444 c.p.p. solo nella fase delle indagini preliminari;
- violazione di legge per essere stata disposta la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica, senza che l'applicazione di tale misura fosse ricompresa nel patto, senza avere accertato l'effettiva proprietà dell'area e senza tenere conto che lo stato dei luoghi era già stato ripristinato.
Rilevato che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché:
a) secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di patteggiamento, l'obbligo generale di motivazione va correlato con il particolare tipo di sentenza previsto dall'art. 444 c.p.p. e, nella sentenza impugnata, è dato riscontrare la concisa e sufficiente esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno sorretto la delibazione del giudice.
b) Le parti - nel formulare la richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - non hanno inteso contestare l'accusa, ne' risultano elementi evidenti che potessero giustificare una pronuncia di proscioglimento. c) La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che:
- il patteggiamento, in quanto negozio giuridico processuale fondato su atti dispositivi personalissimi, postula la rinuncia delle parti a far valere eventuali nullità del procedimento, diverse da quelle che inficiano il consenso prestato al rito alternativo (vedi Cass.: Sez. 5^, 23.6.1998, Cieri e Sez. 6^, 3.12.1996, Tamburello);
- quando le parti richiedono l'applicazione della pena ex art.444 c.p.p., rinunciano implicitamente a qualsiasi deduzione di nullità diversa da quelle che riguardino la richiesta di patteggiamento ed il consenso ad esso prestato (vedi Cass.: Sez. 6^, 23.9.1997, Koppelstatter e Sez. 1^, 21.11.1997, Aufiero);
- la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. comporta l'accettazione della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti (Cass., Sez. 1^, 26.5.1997, Versace). d) Nella fattispecie in esame la procura speciale al difensore per ricorrere al rito di cui all'art. 444 c.p.p. non risulta limitata alla sola fase delle indagini preliminari.
e) L'art. 51, 3^ comma, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 prevede che, in caso di accertata realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata, "alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi" (la procedura, per la bonifica ed il ripristino, è disciplinata dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 e sanzionata dall'art. 51 bis).
Ciò significa che il soggetto condannato per la realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva subisce comunque la confisca dell'area (se di proprietà propria o di un compartecipe del reato) ed in aggiunta deve in ogni caso bonificare e rimettere in pristino l'area stessa prima dell'acquisizione definitiva al patrimonio pubblico. In caso di mancata ottemperanza a tale ultima incombenza, la P.A. provvederà a spese del soggetto responsabile in modo coattivo e nei confronti del soggetto medesimo verrà esercitata un'ulteriore azione penale per la violazione dell'obbligo di bonifica.
A nulla rileva che la confisca non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto essa costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento. f) La proprietà dell'area non risulta contestata ed eventuali contestazioni potranno essere comunque valutate in sede di esecuzione.
Ritenuto che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso esclude ogni possibilità di valutazione del decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca). Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sicché, a norma dell'art. 616 c.p.p., a detta declaratoria consegue l'onere del pagamento delle spese processuali, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di lire 2.000.000 in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire due-milioni in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2001