Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
) O L L n 2 O -7 B 0 u 6-1 I ( D 2 L A E D T p S 2 4 O 6 P x IM A .P E D A ll.B D PUR BL E a IN NOME0 1 3 1 9 / 0 3 . T b N ta E S 2 E rt. 2 a LA CORTE SUPREMA DI CISSAZIONE ] sezione civile oggetto composta dagli mi Signori Magistrati: espropriazione;
indennit Presidente e dichiarazione I.C.I.dr. Giovanni Oila dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere R. G. N. 12579/0 dr. Renato Rordor Consigliere Consigliere rei. Cron.2831 dr. Fabrizio Forte. Consigliere Rep. ५५९ dr. NG Spirito ta pronunciato la sequente: Ud. 11.10.200: S E N T EN Z A sul ricorso iscritto al n. 12579 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA COMUNE DI S. ELPIDIO A MARE, in persona del sindaco p. A C., autorizzato al ricorso con delibera della G.M. n. 165 del 13 giugno 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Vico n. 31, presso l'avy. Enrico Scocci- ni, che lo rappresenta e difende, per procura speciale alle lit per notar Alfonso Rossi, rep. r. 134510, del 14 giugno 2000. RICORRENTE
CONTRO
NI IL, NI BE, EO ADRIANA, TO 1838 2002 - 2 LE GL, tutti clettivamente domiciliati in Ro- ma, V. Ugo Bassi n. 3, presso l'avv. Roberto Masiani cae, uritamente e disgiuntamento con l'avy. ER Ceroni di Ancona, li rappresenta e difende, per procu- ra a margine dei controricorso. CONTRORICORRENTI NONCHE SI NG TU AB, residenti in S, Elpidio a Mare, V. Angeli n. 523. INTIMATI avverso la sentenza della Corte di appello di Ancora, n. 13 del 21 dicembre 1999 24 gennaio 2000. Udita, ali'udienza dell'11 octobre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti gli avv.si Scoccini, per il ricorrente, e ce rioni, per i controricorrenti, che hanno insistito ri- spettivamente per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso. Udito i F.M. dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con assorbimento del secondo motivo di esso. Svolgimento del processo Con citazione del 21 ottobre 1996, l comune di S. El- pidio a Mare si opponeva alla stima dell' ndennità di 3 occupazione, determinata calla Commissione Provinciale cspropri di Ascoli Piceno per .
1.500 a mq. annuo, in ragione dell'indennità d'espropriazione virtuale di f. 18.000 a mq. e dei valore venale ai f. 60.000 a mq., di terreni destinati a edilizia residenziale pubo_ica, e corveziva in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Ancona proprietari delle aree occupata il 28 oc- tobre 1990 e restituite il 21 febbraio 1994, IO, ER e NA ON, NA ON, NG OR resi e RI Trentino. In mancanza di espropriazione, secondo il comune, 1' indennità di occupazione non andava liquidaca ai sensi dell'art. 20 della L. 865/71, ma in base all'effettivo mancato guadagno subito dai proprietari, computabile in f c00.000 per ettaro por i terreni occupati, ol- tre ai frutti degli alberi. Con riferimento ad una piccola superficie di mg. 1655, di proprietà LE, effettivamente espropriata, il co mne contestava l'indennità di occupazione. per essere 1'area agricola e priva d'ogni urbanizzazione, per cui il valore venale di E. 60.000 a mq. era eccessivo. Comunque 'indennità di espropriazione doveva essero liquidata al sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 m. 504, dovendosi ridurre all'imponibile indicato 4 dall'espropriato nella demurcia e dichiarazione ai fi- ni deli imposta comunale sug i immobili (aa ora ICI) e la Commissione provinciale non aveva zenuto conto di detta normativa nel fissare l'indennità d'occupazione. Inoltre ai fini del valore di mercato delle arec ile- vavano lo limitazioni imposte dal P.E.E.P. I convenuti LE e ON che si costituivano, rima- nendo gli ultimi due contumaci, s'opponevano anche es- si alla stima, per essere il valore venale de terreni di natura edificabile di almeno £. 80.000 a mq., 402 conseguente recessità di elevare l'importo dell'inden- rità di occupazione decerminata dalla Commissione. Con sentenza del 24 gennaio 2000, la Corte d'appello di Ancona, ritenuta ammissibile l'opposizione incidentale dei convenuti costituiti, qualificava come edificabile 'area occupata, perché compresa nol P.E.E. P.,e riget Lava la tesi del comune, per il quale le aree occupate erano da qualificarc agricole. Ritenuta liquidabile l'indennità di occupazione negli interessi legali su quella di espropriazione per ogni anno di durata di essa, La Corte considerava irrile- vanti per determinare l'indennità d'espropriazione i vincoli preordinati a questa del PEEP stesso, negando che la semia mma di cui all'art. 5 bis della 1. 359/92 S dovesse essere ridotta del 40%, in ragione del carat- tere irrisorio dell'indennità offerta. in ordine all'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la Corte premetteva che la norma era applicabile solamente alle aree effettivamente e spropriate, per le quali l'indennità poteva essere ri- dotta a la misura del valore dell'area dichiarato come imponibile ai fini ICI e nel caso quindi solo per mg. 1665; secondo i giudici del merito il comune però non aveva provato il minore vaiore derunciato, non avenão rilievo a tal fine la produzione (in extremis da esso di copie di tabulati provenienti da autorità in parce ron identificabili per zerreni agricoli siti in comune ci S. Elpidio a mare, senza altra specificazione, né quella di altestati di dichiarazioni IOI per l 1993 da cui risultano solo partita catastale, comune di u- bicazione e reddito dominicale. In detto contesto, mancavano gli elementi per l'appli- cazione della norma di cui all'art. 16 D.Lgs, 504/92, con ferimento a tutti conveniti e anche l'indenni- tà dovuta ai contumaci doveva ricalcolarsi con i cri- teri ordinari dell'art. 5 bis . 359/92. 1 parziale accoglimento dell'opposizione del comune, si ordirava a questo di depositare presso la Cassa De- 5 positi e prestiti le indennità determinate in comples- sive £.219.433.887, per i mg. 67.530 restituiti perché inutilizzati, e in E.
5.395.425 per mg. 1655 oggetto di espropriazione, in favore dei Iconi e della ON e in E.
7.497.795 per l'indennità di occupazione del- ]'area di mq. 2310 dei convenuti contumaci, condannan- do i'ente locale alle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il comune di S. Elpidio a mare con cinque motivi e si difendono con controricorso LE e la ON, men- tre non hanno resistito il ORresi la Trentuno. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIV CELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e fal- sa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 72 della L. 25 giugno 1865 m. 2359 e degli art, 2043 e 2056 C.C.. pure in rapporto all'art. 1223 c.c. Il comune aveva chiesto che l'indennità d'occupaziono fosse commisurata all'effettivo danno subito dalle controparti a seguito del decreto di occupazione revo- cato in sede di autocutela;
la Corte di merito ha ri tenuto doversi liquidare l'incennità negli interessi legali su quella di espropriazione, anche mancanza 7 di un qualsiasi provvedimento ablatorio, con una erra- La lettura della sentenza S.U. 20 Gennaio 598 n. 493, che non esclude la determinabilità del danno da occu pazione legittima, in misura diversa da quella conven- zionale degli interessi sulla somma liquidata a titolo d'indennità di espropriazione per ogni anno in cui la superficie è rimasta occupata. Fure la giurisprudenza della Cassazione che collega a- gli interessi sull'indennità di espropriazione virtua le quella di occupaziora nell'accessione invertita, si applica ad un caso in cui vi è una successiva acquisi- zione dell'arca occupata con destinazione all'opera per la cui realizzazione l'occupazione era avvenuta. Se la soluzione per l'indennità di occupazione, cui se- gua trasferimento c acquisizione dell'arca occupata, è logica, non può dirsi altrettanto per l'ipotesi in cui non vi sia l'acquisto successivo del terreno per l'oc- cupante;
la manifesta erroneità della tesi della Corte d appello si evidenzia nel fatto che alle controparti si è riconosciuta un'indennità ai f. 219.433.887 assai maggiore dei mancali raccolti dei torreni, incontesta- Camente coltivati e destinati in fatto a uso agricolo, con viclazione degli artt. 2032, 2056 e 1223 c.c. ingiustificata locupletazione dei titolari dei fordi. 0 1.1. Come affermato di recente dalle S.U. di questa Corte, in aderenza all'indirizzo prevalente delle se- zioni semplici: "L'indennità di occupazione legittima deve essere determinata assumendo como base di calcolo la sonna che spetterebbe a titolo d' r ennità d'espro- priazione anche nei casi in cui, al termine dei peric- do di cocupazione, l'area occupata venga restituita al suc proprietario, in quanto la privazione del godimen- to del suolo trova pur sempre la sua giustificazione nella cichiarazione di pubblica utilità di un'opera c, conseguentemente, permane il collegamento tra l'occu- pazione del suolo o l'intervento di pubblica utilità che giustifica la liquidazione dell'indennità d'occu pazione con riferimento al medesimo valore dell'immo- bile da porre a base della determinazione dell'inden- nità d' espropriazione" (S.U. 23 febbraio 2001 ri. 69 e 26 gennaio 2001 . 28, Cass. 13 luglio 2001 n. 9526, 4 febbraio 2000 . 1210, 6 maggio 1999 n.4530 e 5 giu- gno 1998 n. 5537, e contra S.U. 14 luglio 2000 m. 400, che ioutoa l'ingernità negli interessi legali del va- lore venale del suolo per ogni anno d'occupazione). L'opposizione del comune che ha chiesto di computare il pregiudizio ertettivo delle controparti per la man- cata coltivazione, ammontante a circa f.
1.000.000 ol tre ai 1 degl' alberi, nor ha allegato prove di detti danri effettivi, ai quali si è riferita generi- camente, senza contcatare espressamente l'applicabili- tà del diverso criterio degli interessi legali s l indernità di espropriazione. Poiché anche per le aree occupate e restituite, la ra- giono de l'affievo mento del diritto degli occupat i e dell'immissione in possesso dal comune, fu quella di realizzare strutture di edilizia residenziale pubblica per le quali vi era dichiarazione di pubblica utilità, non è dubitabile la correttezza del criterio di detez- minazione dell'indennità d'occupazione adottato dalla Corte in una percentuale dell'indennità virtuale di e- spropriazione, in assenza di dimostrazione di danni effettivi minori subiti dagli occupati. Il primo motivo di ricorso é quindi infondato.
2. Con i secondo motivo di ricorso si censura la de- cisione impugnata, per violazione dell'art. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 m. 504. in rapporto all'art. 72 L. 2359 del 1965, non chiazendo la Corte territoriale le ragioni per le quali l'indennità di espropriazione in base a cui doveva calcolarsi quella di occupazione non era riducibile al valore dichiarato come imponibile ai Tini ICI, unica somma che sarebbe spettata agli espro- 10 priati nel caso e quindi unica indennità virtuale d'e- spropriazione, dovendosi escludere che a norma in ma- teria di ICI sia applicabile solo in caso di effectiva espropriazione. Strettamente collegato al secondo è il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione degli artt. 2699 2700 c. c., anche in rapporto agli art. 2719 e 1697 c.c. per essere, secondo i giudici di merito, insufficienti al. la prova della richiesto di riduzione dell'indennità, da parte del comune, i documenti esibiti da esso in co- pia, provenienti da autorità in parte non identifica- bili relativi a terrori agricoli in S. Elpidio a ma ve senza più precise specificazioni, così come gli an- testati di dichiarazioni ICI dei convenuti per il solo anno 1993, da cui risultano acio partita catastale e reddito dominicale delle aree occupate. In realtà si trattava di copie autenticate in sede am- ministrativa di documenti, non contestate dalle
contro
- parti, e costituerli gli unici esistenti ed esaustivi della posizione di contribuenti dei LE, che non a- vevano contestato l'efficacia probatoria di detti atti negato di ufficio dalla Corte d'appello. In territorio comunale, i LE sono proprietari solo del Lerreno occupato che hanno dichiarato come area 11 - versando ir percentuale l'aliquo a agricola Trattandosi di documenti la qui conformità all'origi- cale era attestala da pubblico ufficiale, solo con la querela di falso poteva contestarsene a rilevanza e validità; la sentenza deve quindi cassarsi per viola- zione degli artt. 2699 o 2700 c.c.
2.1. Il secondo e terzo dei motivi di ricorso non sono fondazi Correttamente la Corto di merito, in conformità a quan- to ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 gennaio 2002 n. 434, 23 novembre 2001 n. 14862, 22 aprile 2000 n. 5283, e 8 febbraio 2000 n. 1361 e dalla stessa Corte Costituzionale, nella deci- sione che dichiara conforme alla carta fondamentale art. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.501 (sent. 25 luglio 2000 n. 341, ribadita con ordinanza 23 novеrbre 2000 n. 359), ha negato che questa ultima norma costituisca un criterio di determinazione dell'indennità di espro- priazione autonomo o meccanismo integrativo dei crite ri di cui all'art. 5 bis della legge 359/92, inc.denão solo per determinare la riduzione o la maggiorazione della somma liquidala, ai sensi rispettivamente de_ primo e secondo comma di quella stessa norma. Ovviamente ciò comporta che l'art. 16 del D.Lgs. 504/ 02, è inapplicabile di ufficio e che l'espropriante il 12 quale chieda la riduzione, di cui al 1° comma dell'ar- ticolo citato, deve dedurre e dimostrare i presupposti di applicabilità della norma, copi come ogni altra si tuazione o Eatle che osti a l'accoglimento dell'oppo- sizione di controparte o riduca le somme da liquidare nel giudizio di opposizione all'indennità iniziato da controparte, incompendo altrimenti a lui se opponente 'onere di provare fazli che possono determinare il mancato pagamento c la riduzione dell'indennizzo da liquidare in conformità alla legge. Secondo la Corte di merito detto onere no: è stato os- servato "perché i documenti allo scopo prodotti (in extremis della difesa attorea consistono in semplici copie facsimili di tabulati provenienti da autorità in parte non identificabili concorrenti sia attestati di versamento dell'imposta effettuato dai convenuti LE-Bortoni in relazione a terreni agricoli ubicati in comune di Sant'Elpidio a mare laonza ulteriore spe- ificazione , sia attestati di dichiarazioni ICI dei convenuti per il solo anno 1993 da cui risultano però soltanto la partita catastale ed il comune di ubica- zione, oltre al reddito dominicaie". La Corte d'appello prosegue poi: "Ne consegue, di fron- te alla netta opposizione di controparto persino alla stessa acquisizione di tale documentazione, che, anche 13 a superare gli ostacoli formali relativi a cipo di documento e al modo di produzione, quanto al contenuto tale documentazione evidentemente non può né equipa- rarei alle dichiaraziori o denunce Ic (che pure la difesa de comune destinatario delle stesse avreb. - be potuto facilmente e per tempo procurarsi), né co- munque consentire alla corte di risalire da quei dati incompleti all'elemento basilare ai fini della verifi. ça di fondatezza dell'eccezione (rectius deduzione) e cioè il valore delle aree occupate dichiarato dai con- venuti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili". La valutazione dalla Corte di merito delle prove del comune, immuro da vizi logic a giuridici, è diversa da quella prospettata dal ricorrente, e quindi il ter zo motivo di ricorso che censura la stessa, riterando diversamente valutabili i documenti prodotti, è infon- dato e da rigettare con conseguente assorbimento del secondo motivo che, sulla base dei citati documenti ha crilicato la decisione, per nor avere applicato l'art. 16 del D.Lgs. 504/92. 3. Insieme devono esaminarsi puro il quarto e quinto motivo di ricorso, che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 5 bis cella I.. 359/92, per avere la Corte territoriale disapplicato la detrazione dei 40 prevista nel 1 comma di tale norma, applicabile - 14 per non esservi stata alcuna offerta di indennità da parte del comune che si è opposto solo alla liquida- zione della Commissione provinciale e sempre la vio- lazione della medesima norma per aver qualificato edi- ficabi e l'area per il suo inserimento noi P.E. E. P. 3.1. 1 due motivi di ricorso sono infondati. Invero l'indennità "virtuale" d'espropriazione non può confondersi con quella "astralla" provista dai primo comma dell'art. 5 bis, norma che regola la riduzione della semisomma in essa prevista del 40% ed è disap- plicabile, per il secondo comma, solo ove si abbia la cessione volontaria, che nel caso non era neppure ipo- Lizzabile, avendo il comune rinunciato alla stessa e- spropriazione. La scelta dell'ente localo di revocare l'occupazione c di non procedere più a l'esproprio, precluderdo al privato di poter procedere alla cessione volontaria, osta a la riduzione del 40% nel computo dell'indennità virtuale, anche prescindere da quanto correttamente affermato dai giudici di merito, in ordine alla con- gruità e insufficienza dell'indennità offerta rispetto al quantum scottante alle controparti. Deve poi confermarsi l'orientamento di questa Corte che afferma la natura edificabile delle aree comprese nei P.E.E.P. (Cass. 17 settembre 001 n. 11621, 25 mag- 15 - gio 2001 . 7207, 21 settembre 1999 n. 101.83, 20 mag- gio 1999 m. 4903, 18 aprile 1998 m. 3948) e quindi pu re quinto motivo di ricorso deve essere rigettato. In conclusione, l'intera impugnazione deve essere ri- gettata e le spese dolla presente fase devono porsi a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase, che liquida in auro 4.600,00, delle quali euro 4500,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2002. Il presidente Fror. B Consiglier виро to RE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrale di Roma 2 il 6-3-2003 serie 4 al n. 9663 versate € 129.4 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) IL COLLABORATORE DUCANCELLERIA. Roberto Riocie