Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A IN NOME00359 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.10971/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.733 Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Ud. 26/10/00 Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE SURRE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il 2 GEN 2001 domiciliato in Roma, IL CANCELLIERE ALTOMARE DORIANO, elettivamente nella cancelleria civile della Corte di cassazione, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avv. Siro Centofanti, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SVILUPPO MATERIALI s.p.a., in persona CENTRO UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale delegato dott. Roberto Bruno,dell'amministratore al Sig.p. Mackayl elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da per diritti L.
1.03209 Carpi n. 61 presso l'avv. Furio Tartaglia, che la -- IL CANCELLIERE rappresenta e difende come da procura a margine del Qu 4473 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorso;
Richiesta copia studi controricorrente dal Sig. D'AMATI 3000 per diritti L. avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 24/98 (in il 2.9 GEN 2001 causa 2/98 r.g.) pronunziata il 9.3.98 e depositata il IL CANCELLIERE 28.3.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 26/10/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Centofanti e Tartaglia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Bonajuto, che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Rilasciata copia legale al Sig. CENT OFANTI Svolgimento del processo per diritti L. Con ricorso al Pretore di Terni Altomare Doriano, 8 FEB. 2001 IL CANCELLIERE premesso di aver lasciato con anticipo il rapporto di lavoro alle dipendenze della SOC. Centro Sviluppo Materiali, chiedeva che il datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli, in aggiunta al normale trattamento di fine rapporto, una somma pari a sedici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, a titolo di incentivo al prepensionamento, previo riconoscimento di un uso aziendale in tal senso. Rigettata la domanda, l'attore proponeva appello lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il datore di lavoro non avesse contratto Qu 2 ....... nessun obbligo di incentivazione dei prepensionamenti, in quanto esistevano un accordo con le OO.SS. del 27.9.91, che reiterava un precedente impegno in tal senso, ed una lettera, personalmente inviata ad esso attore, con cui il datore riconosceva esplicitamente il suo obbligo. Con sentenza del 9.3.98 il Tribunale rigettava l'appello rilevando come fosse stato stipulato un accordo tra l'ILVA s.p.a. e le OO.SS. dei lavoratori in data 28.9.89 per l'erogazione degli incentivi, che, tuttavia, non era applicabile ai dipendenti della soc. Centro Sviluppo Materiali, quali l'Altomare, dato che, per i principi regolatori dell'autonomia negoziale, il contratto esplica effetti nei confronti dei terzi solo non nei casi previsti dalla legge. Escludeva il giudice anche l'esistenza di un qualsiasi accordo individuale tra la società convenuta ed il dipendente e la configurabilità dell'uso aziendale, rilevando, anzi, come con il suo comportamento concludente detto dipendente avesse aderito alla lettera con cui il datore gli comunicava di non voler concedere alcun incentivo. Avverso questa sentenza propone ricorso l'Altomare, cui risponde la SOC. Centro Sviluppo еш 3 Materiali con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico, complesso, motivo è dedotta violazione degli artt. 1321, 1322, 1362 e seguenti, 2077, 2733, 2735 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 425 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione. Lamenta parte ricorrente la mancata valutazione della lettera 9.12.91 con cui la direzione aziendale comunicava all'Altomare l'intenzione di abolire le agevolazioni per incentivare i prepensionamenti, la e proprio caratterequale avrebbe, a suo avviso, vero confessorio. In particolare si deduce la mancata considerazione da parte del giudice di merito che la lettera in questione seguiva di pochi giorni analoga lettera inviata dalla capo-gruppo ILVA ai propri dipendenti e, soprattutto, la mancata considerazione del fatto che le due lettere erano di tenore pressochè identico, di modo che avrebbe dovuto inferirsene che tanto presso 1' ILVA che presso la C.S.M. erano in vigore le agevolazioni in questione. La scritto in questione, inoltre, reca un inciso ("... è stato deciso, in ottemperanza alle politiche della capo gruppo, di abolire :.") dal quale qu emergerebbe con evidenza l'esistenza del rapporto gerarchico tra la ILVA e la C.S.M., e che, invece, il giudice di merito ha totalmente omesso di considerare. Ulteriore censura il ricorrente rivolge alla sentenza nella parte in cui valuta le dichiarazioni rese dai testi, ove ha ignorato senza considerarle vere e proprie informazioni sindacali le dichiarazioni dei sindacalisti escussi, i quali hanno affermato che l'accordo stipulato dalla ILVA sui prepensionamenti doveva essere applicato anche alla dichiarazioni, ove considerate C.S.M. Tali parallelamente alla lettera 9.12.91 sopra indicata, avrebbero dato un quadro concreto della vicenda che aveva interessato l'Altomare. Censura, infine, il ricorrente la considerazione effettuata dal Tribunale a proposito del suo comportamento successivamente alla recezione della lettera 9.12.91, dato che, nello specifico, alla presentazione di una nuova domanda di prepensionamento non poteva essere essere assegnato alcun valore negoziale nel senso della rinunzia all'agevolazione. Il motivo non è fondato. La richiesta di corresponsione dell'incentivazione del prepensionamento avanzata dall'attore è collegata a controversia di analogo contenuto promossa con successO qu 5 da alcuni dipendenti della ILVA s.p.a., società posta al vertice di un gruppo di imprese di cui fa parte anche la odierna resistente soc. C.S.M., e conclusasi con la sentenza 11.10.96 n. 8907 di questa Corte. A questo precedente giudizio l'attore ha fatto ripetutamente riferimento (da ultimo nel ricorso proposto a questa Corte) per dare credito ulteriore alla sua richiesta. In particolare, con la richiamata sentenza intende affermare l'esistenza dell'accordo sindacale 28.9.89, stipulato tra l'ILVA e le 00.SS., e degli impegni assunti da questa società con i suoi dipendenti, nonché dell'accordo del 27.9.91, con cui la Soc. ILVA e le 00.SS. avevano prorogato la vigenza di quello precedente. Questa premessa vale ad inquadrare il contenuto della sentenza oggi impugnata, la cui motivazione è in buona parte diretta a delimitare i limiti soggettivi di applicazione degli accordi sindacali sopra menzionati e ad escluderne l'applicazione all'odierno attore, sulla base del rilievo che l'impresa da cui lo stesso dipendeva era estranea agli accordi e, pertanto, non era tenuta ad applicarli. Il ricorso odierno, tuttavia, sostiene che quella applicazione, pur non obbligatoria sul piano generale, era tuttavia dovuta per una autonoma scelta della 6 società convenuta, che riteneva in qualche modo di dover seguire la stessa politica del personale adottata dalla capogruppo ILVA. Abbandonata la tesi della instaurazione di un vero e proprio uso aziendale in tal senso da parte della SOC. C.S.M., sostenuta nei precedenti gradi di giudizio, parte ricorrente con l'odierno ricorso insiste nell'affermare che l'obbligo assunto dal datore di lavoro nei suoi confronti nascerebbe da una dichiarazione a carattere confessorio contenuta nella lettera 9.12.91, inviata dalla società all'attore. Essa sarebbe stata valutata in maniera insufficiente dal giudice di merito che, anzi, sarebbe incorso nel vizio di errata utilizzazione delle regole di ermeneutica negoziale. Ritiene il Collegio che la considerazione data dal giudice di merito al documento in questione è immune dai vizi appena indicati. Il documento valutato, infatti, non quale singolo episodio dei rapporti intercorrenti tra datore e dipendente, ma nell'ambito della particolare vicenda aziendale che aveva interessato i dipendenti della soc. C.S.M. interessati al prepensionamento, così come ricostruita con riferimento alla più vasta politica della società capogruppo. E' all'esito di questa indagine che il Tribunale valuta il significato della lettera 9.12.91 Qu 7 per affermare che, date le premesse di fatto circa la stipula degli accordi sindacali e le conseguenze giuridiche che se ne potevano trarre, essa non poteva significare altro che diniego di concedere l'incentivo, come tale, quindi, del tutto privo del significato confessorio invocato dal ricorrente. Deve, dunque, ritenersi che, nonostante il sintetico riferimento argomentativo ad essa concesso, il Tribunale abbia nella realtà correttamente inquadrato il significato della lettera, che è quello di non aderire alla politica delle incentivazioni, utilizzando il corretto canone ermeneutico della ricostruzione della volontà del datore di lavoro-parte dichiarante (trattandosi di atto unilaterale) alla luce 'del comportamento antecedente tenuto dalla stessa e, in particolare, della mancanza di partecipazione alla stipula degli accordi sui prepensionamenti. Il ricorso, dunque, è infondato sotto il punto di vista appena illustrato. E' invece, inammissibile a proposito l'ulteriore censura attinente la mancata considerazione del valore sintomatico della lettera, la quale, secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere considerata come prova, seppure in via deduttiva, circa l'esistenza a datore dell'obbligo giuridico dicarico del оц corrispondere il trattamento richiesto. Una volta affermata la correttezza del procedimento interpretativo dell'atto negoziale, e la congruità della motivazione offerta, ogni censura circa le conseguenze che ha voluto trarre il giudice dal risultato dell'operazione ermeneutica attiene al merito della vicenda ed è, quindi, estranea al giudizio di legittimità. Ad analoga conclusione deve pervenirsi circa la valutazione fatta dal Tribunale a proposito delle dichiarazioni dei testimoni. L'apprezzamento dato alle stesse dai giudici di merito è valutazione di merito non censurabile in questa sede. Circa l'ultimo profilo di illegittimità dedotto dal ricorrente, deve rilevarsi che, nella struttura della motivazione della sentenza impugnata, assolutamente ininfluente il significato negoziale, nel senso dell'accettazione delle nuove condizioni offerte dal datore, assegnato al comportamento tenuto dal lavoratore successivamente alla ricezione della lettera 9.12.91. Il Tribunale, infatti, considera detto comportamento ad abundantiam, quale ulteriore motivo di convincimento, senza trarre da esso alcuna valutazione risolutiva in ordine al rigetto del gravame, di modo che le censure mosse al punto della motivazione, quando qu anche venissero accolte, lascerebbero del tutto indenne conserverebbe intatta la la motivazione adottata, che sua congruità. In conclusione, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2000 Il Presidente Rojanio be Uunis Il Consigliere estensore Giovane MamЯйпанычтат шат m дне IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 0 A Depositata in Cancelleria 3 D 1 S , 3 S . 5 O 12 GEN. 2001 A T L T . oggi,. R L , A O N ' IL CALABORATORE A A B M S L E E 3 I L R DI CANCELLERIA P P 7 E D U - S S D I 8 A T - I R N T 1 S O S G C 1 N O O E P S E A M I G D I A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N L I E G L D S E E E R O D 10