Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Non appartiene all'autonomia collettiva il potere di disporre di diritti gaì sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive, a nulla rilevando che tali diritti e le modalità di acquisizione degli stessi abbiano origine sindacale.(Nella specie, essendo state abolite le assuntorie ferroviarie, era stato stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo per l'assunzione del relativo personale con decorrenza del primo luglio 1987 e, in base a tale accordo, i contratti individuali di lavoro erano stati costituiti con lettere di assunzione con decorrenza dal primo luglio 1987, ma successivamente erano intervenuti nuovi accordi sindacali aventi ad oggetto la posticipazione, contro un indennizzo, della data di assunzione dei lavoratori dal primo luglio 1987 primo settembre 1987; la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che, vertendosi in materia di diritti ormai acquisiti dai lavoratori e sottratti alla disponibilità del sindacato, l'accordo prevedente la posticipazione della data di assunzione era da ritenersi inefficace nei confronti dei lavoratori che non l'avessero ratificato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LABICANA 80, presso lo studio dell'avvocato R. BILOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE BARBA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT AN, NT IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 170/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/01/96, R.G. n. 20638/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/98 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Napoli, depositati l'8.5.91, AN e NO ND, ex assuntori di stazione, esponevano:
- che con accordo del 28.2.86 la SA, società per l'esercizio di pubblici servizi, aveva convenuto con le organizzazioni sindacali di abolire con decorrenza 1.1.87 le assuntorie e di assumere il relativo personale alle proprie dipendenze;
- che detta decorrenza era stata spostata con successivo accordo all'1.7.87;
- che tuttavia la SA aveva provveduto all'assorbimento del personale solo a decorrere dall'1.9.87, a seguito di nuovi accordi sindacali stipulati il 17, 20 e 23/11/87;
- che questi ultimi dovevano ritenersi illegittimi perché intervenuti quando il diritto all'assunzione era già stato acquisito.
Chiedevano, quindi, previa declaratoria di inefficacia degli accordi del novembre 1987, la condanna della SA al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate.
Riuniti i ricorsi, il Pretore adito accoglieva, con sentenza del 26.6.92, la domanda dei ricorrenti dichiarando l'inefficacia nei loro confronti degli accordi sindacali del novembre 1987 e la conseguente instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la SA a far tempo dall'1.7.87, e condannando la società a ricostruire la loro carriera giuridica ed economica con decorrenza dalla stessa data ed a provvedere ai versamenti previdenziali per il periodo 1/7 - 1/9/87. La decisione, impugnata dalla SA, veniva confermata dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 29.1.96, sulla base delle seguenti considerazioni:
- a seguito di delibera del 17.9.87 la società aveva inviato ai lavoratori lettera di assunzione con decorrenza 1.7.87, sottoscritta e restituita alla società in duplicato, per ricevuta e accettazione;
- successivamente la SA e le organizzazioni sindacali avevano stipulato un nuovo accordo, con verbali del 17, 20 e 23/11/87, convenendo di posticipare all'1.9.87 la data di assunzione e di versare agli ex assuntori una somma a titolo di risarcimento del danno;
- l'accordo con i singoli lavoratori era stato poi perfezionato con la stipula, rifiutata dai ND, di atti di conciliazione ex art. 411, comma 3^ c.p.c.;
la mancata ratifica dell'accordo da parte dei ND lo rendeva inefficace nei loro confronti, vertendosi in materia di diritti acquisiti dai lavoratori, sottratti alla disponibilità del sindacato.
Avverso la decisione del tribunale la SA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia difetto e contraddittorietà di motivazione, nonché violazione di norme ed accordi sindacali, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il diritto all'assunzione, in quanto diritto acquisito dai lavoratori, non poteva essere oggetto di trattativa sindacale. Si deduce:
- che la lettera del 18.9.87, proponendo l'inquadramento con decorrenza dall'1.7.87, non poteva modificare ex post, creando diritti con effetto retroattivo, la natura del rapporto di lavoro autonomo svolto dai ND nell'intervallo in conformità al contratto di assuntoria;
- che detta lettera faceva inoltre espresso riferimento agli accordi sindacali del 20.2.86 e del 6.4.87 i quali, non esaminati dal Tribunale, subordinavano la cessazione del rapporto di assuntoria ed il contestuale assorbimento del personale a condizioni risolutive, condizionando le assunzioni al verificarsi di eventi futuri ed incerti (sostituzione del personale di assuntoria su richiesta degli assuntori, visite mediche di idoneità, parere favorevole all'accordo da parte del Ministero dei trasporti, sussistenza dei requisiti previsti dal R.D. n. 148/31 e da altre disposizioni sul l'occupazione); sicché la lettera stessa rivelava che la società non intendeva assumere i lavoratori nel personale di ruolo:
considerati tali requisiti li aveva infatti inquadrati in un ruolo speciale estraneo alle tabelle di cui alla legge n. 30/78 e per essi aveva previsto un orario di lavoro diverso da quello degli autoferrotranvieri e proprio invece degli assuntori;
- che le somme di cui alle conciliazioni intervenute con altri assuntori non erano state corrisposte a titolo di retribuzione ma, su richiesta delle organizzazioni sindacali, quale risarcimento per la mancata definizione entro il 1^ luglio 1987 di tutte le pratiche amministrative necessarie per l'assorbimento del personale;
- che, omettendo di valutare la connessione tra il verbale sindacale del 6.4.87, con il quale erano state concordate le modalità dell'assorbimento del personale previo espletamento dei necessari atti amministrativi, ed i verbali del novembre 1987, con i quali, constatata la mancata definizione dell'iter amministrativo, le organizzazioni sindacali avevano chiesto ed ottenuto un indennizzo per i propri rappresentati, il Tribunale non ha rilevato che tutte le modalità dell'assorbimento, ivi compresa la data, trovavano origine nella contrattazione collettiva e potevano quindi essere modificate dalle organizzazioni stesse.
Il motivo, che nonostante il riferimento iniziale alla violazione di norme collettive investe nello svolgimento i principi che regolano i rapporti tra fonti collettive e individuali in materia di lavoro e i limiti dell'autonomia privata nella collocazione temporale degli effetti giuridici convenuti, è infondato. Vengono con esso sollevati tre ordini di questioni:
- invalidità della clausola concernente, nelle lettere di assunzione, la decorrenza del rapporto, siccome implicante una inammissibile retroattività degli effetti negoziali;
- inidoneità delle lettere, stante il rinvio alle condizioni previste dagli accordi sindacali, ad una costituzione immediata dei rapporti di lavoro tale da rendere acquisiti, rispetto agli accordi successivi, i diritti derivanti dai rapporti stessi;
- efficacia in ogni caso nei confronti dei lavoratori dello spostamento della decorrenza dell'assunzione stabilito dagli accordi del novembre 1987.
Il riconoscimento dell'invalidità della clausola relativa alla decorrenza dell'assunzione renderebbe evidentemente assorbite le altre questioni.
Una tale clausola ha per oggetto, in prima approssimazione, un termine iniziale e, inteso come termine di esecuzione, il termine iniziale di un contratto obbligatorio non può essere anticipato rispetto alla stipulazione del contratto poiché un obbligo non può avere come contenuto una prestazione collocata in un tempo anteriore a quello dell'insorgenza dell'obbligo stesso.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi se il termine è riferito all'efficacia del contratto.
È invero certamente retroattiva la pattuizione che determina un effetto giuridico in un tempo anteriore alla stipulazione o, se si vuole (ma effetti giuridici anticipati non sono più fittizi, sul piano naturalistico, di effetti immediati o differiti), determina nel futuro tutti gli effetti che deriverebbero dall'effetto considerato se questo si fosse, nel passato, prodotto.
E retroattiva deve ritenersi anche la pattuizione che preveda come produttive di effetti giuridici anche fattispecie collocate nel passato (o, se si preferisce, associ per l'avvenire, anche a fatti passati, tutti gli effetti che si produrrebbero qualora la pattuizione fosse già stata stipulata), e ciò indipendentemente dalla circostanza che nel caso concreto le fattispecie stesse si siano o non realizzate.
Poiché il contratto di lavoro, oltre ad essere fattispecie costitutiva di diritti e poteri, prevede, regolando il rapporto, fattispecie costitutive di diritti e poteri, la clausola di anticipazione dell'efficacia risulta retroattiva sotto entrambi gli aspetti considerati.
Ora, al di fuori di pattuizioni tipizzate (v. ad es. artt.1360, 1373 cod.civ.), il codice civile non prevede ne' esclude determinazioni retroattive dell'autonomia privata con effetti nell'ambito dei rapporti obbligatori, ma un limite generale è dato dall'esigenza che le pattuizioni siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'orientamento giuridico (art. 1322, comma 2^) e non sembra meritevole di tutela la costituzione retroattiva diretta o (attraverso la previsione di fattispecie) indiretta di un obbligo, con conseguente qualificabilità in termini di adempimento o inadempimento del corrispondente comportamento delle parti (o eventuale applicazione della prescrizione, ecc....). Con l'insorgenza anticipata di un obbligo si conseguirebbe del resto in modo indiretto un risultato coincidente con quello della pattuizione di un termine di adempimento, comunemente ritenuto impossibile, riferito ad un tempo trascorso.
Deve dunque convenirsi con la ricorrente sull'inammissibilità in linea di principio di una costituzione retroattiva del rapporto di lavoro, anche se con effetti necessariamente limitati alle parti ed anche se si prescinde dalla dedotta riqualificazione in termini di subordinazione di un rapporto svoltosi in regime di autonomia. Ma dalla sentenza impugnata risulta soltanto la successione:
- di un accordo sindacale 28.2.86 con il quale, convenuta l'abolizione delle assuntorie, la SA si era impegnata all'assorbimento del relativo personale entro una data determinata (l'1.1.87 secondo il ricorso introduttivo del giudizio), prorogata col nuovo accordo del 6.4.87 all'1.9.87;
- di contratti individuali costituiti, per gli intimati, da lettere di assunzione con decorrenza 1.7.87;
- di successivi accordi sindacali del novembre 1987 aventi ad oggetto la posticipazione, contro un indennizzo, della data di assunzione all'1.9.87.
Nulla indica quindi, nella sentenza, che la decorrenza contrattualmente attribuita alla assunzione dei ND sia stata anticipata rispetto non solo alla stipulazione del contratto, come nel caso di formalizzazione di una situazione già esistente, ma anche all'inizio dello svolgimento di fatto del rapporto o alla data in cui le parti erano tenute a darvi inizio.
La ricorrente riferisce infatti che le lettere di assunzione risalgono al 18.9.87 e che sino a tale data (o, secondo l'atto di appello, al 31.8.87) gli assuntori avevano continuato ad espletare le loro mansioni e il rapporto si era svolto quindi in regime di autonomia, ma non indica da quali atti di causa la circostanza dovrebbe desumersi.
È da notare, inoltre, che rilevante ai fini della data di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato non è l'inizio dell'esecuzione ma l'insorgenza dei corrispondenti obblighi delle parti e che un consistente orientamento giurisprudenziale (v. ad. es. Cass. 10560/91, 7723/86, 3162/85) ritiene compatibile con gli accordi sindacali in tema di assorbimento di lavoratori lo schema del contratto a favore di terzi, il quale avrebbe comportato nella specie l'acquisizione da parte dei lavoratori, il 28.2.86 o quanto meno il 6.4.87, del diritto ad essere assunti entro le date fissate dagli accordi sindacali.
Ma neppure sul contenuto di detti accordi sindacali la ricorrente fornisce precisazioni.
La prima censura formulata dalla SA, prospettando senza i necessari riferimenti alle risultanze istruttorie circostanze di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata, deve essere dunque disattesa.
Neppure le ulteriori censure proposte dalla ricorrente possono essere accolte.
Con il richiamo a condizioni recepite, attraverso il riferimento ai precedenti accordi sindacali, nelle lettere di assunzione la SA sembra voler escludere l'avvenuto perfezionamento dei contratti di lavoro prima degli accordi modificativi del novembre 87 e sostenere su tale base l'opponibilità di questi ultimi ai lavoratori. Ma la stessa SA qualifica tali condizioni come risolutive;
sicché, per escludere l'avvenuta costituzione dei rapporti di lavoro per effetto dell'accettazione delle proposte, avrebbe dovuto allegare l'avveramento delle condizioni e non soltanto la previsione delle stesse.
D'altra parte, la mancata trascrizione, nel motivo, delle corrispondenti clausole degli accordi sindacali non consente al collegio di verificare la possibilità - che, spostando a carico dei lavoratori l'onere di provare l'avveramento, avrebbe reso rilevante il denunziato omesso esame - di attribuire alle condizioni in discorso natura sospensiva.
Non si comprende poi il nesso tra l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la prospettata distinzione tra assunzione nel personale di ruolo ed assunzione in un ruolo speciale. Ininfluenti appaiono inoltre, in relazione al riconoscimento da parte del Tribunale dell'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro l'1.7.87, le conciliazioni stipulate con altri ex assuntori. Posto che con questi, come sembra sostenere la ricorrente, il rapporto non era ancora stato instaurato (e che l'intendimento delle organizzazioni sindacali fosse stato, nel promuovere le conciliazioni, quello di far ottenere un indennizzo per il ritardo delle assunzioni rispetto alle date previste nel precedenti accordi) nulla consente di attribuire la stessa situazione agli attuali intimati.
Privo di decisività risulta infine il richiamo alla connessione tra gli accordi dell'aprile e quelli del novembre 87 poiché, affinché le organizzazioni sindacali potessero modificare, contro un risarcimento dei danni, i termini fissati nelle lettere di assunzione, non era certo sufficiente la circostanza che le modalità dell'assorbimento del nuovo personale fossero, compresa la data, di origine sindacale: una volta intervenuti, in attuazione degli accordi, i contratti individuali, questi ultimi e non gli accordi sindacali integravano la fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro.
Per essere opponibile ai lavoratori, il differimento della data di assunzione risultante dai contratti individuali avrebbe richiesto, comportando la rinunzia a diritti, soddisfatti o no, già sorti con la stipulazione dei contratti, l'attribuzione alle organizzazioni sindacali, attraverso il dedotto rinvio delle lettere di assunzione, del corrispondente potere.
Ma la ricorrente menziona soltanto un generico riferimento delle lettere ai precedenti accordi sindacali, che ben può essersi risolto nella qualificazione delle assunzioni come avvenute in attuazione degli accordi stessi.
L'infondatezza delle deduzioni formulate dalla SA non esime il collegio dall'esaminare d'ufficio (cfr. Cass. n. 10832/98), avendo il Pretore dichiarato l'inefficacia nei confronti degli intimati degli accordi del novembre 87 ed avendo la ricorrente contestato, sia pure per ragioni non pertinenti, tale statuizione, la possibilità di una efficacia degli accordi stessi circoscritta, senza incidenza sui diritti già sorti, alle regole contrattuali determinanti l'insorgenza di altri diritti.
Il Tribunale ha fatto applicazione del principio, condiviso dal collegio, secondo il quale non appartiene all'autonomia collettiva il potere di disporre di diritti già sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive. Se il termine di instaurazione del rapporto di lavoro è inteso come termine di esecuzione esso non sembra, una volta fissato, suscettibile di differimento.
Con il decorso del tempo l'obbligazione lavorativa viene infatti parzialmente estinta anche se rimasta inadempiuta ("opera preteritae sunt peritae"), trasformandosi in tal caso, sussistendone i presupposti, in obbligazione risarcitoria. Il differimento dell'instaurazione del rapporto già sorto con il contratto modificherebbe quindi l'obbligazione nella parte in cui essa è già estinta.
Se il termine è riferito all'efficacia la posticipazione incide con effetto impeditivo retroattivo sugli obblighi nati dal contratto e su quelli sorti per l'avvenuto perfezionamento delle fattispecie costitutive dal contratto regolate.
Un tale effetto, diversamente dagli effetti costitutivi diretti e indiretti sopra considerati, può ritenersi meritevole di tutela:
il codice civile prevede infatti ipotesi di effetti risolutivi retroattivi ponendo il solo limite (derogabile, in rapporto alla situazione di pendenza, per la condizione) delle prestazioni eseguite e delle relative controprestazioni.
Esso è tuttavia sottratto all'autonomia collettiva, alla quale non appartiene il potere di disporre, peraltro neppure con effetto ex nunc, dei diritti già sorti in capo ai lavoratori per effetto dell'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive (v. Cass. nn. 8098/97, 2361/96, 6116/88). Non è però retroattivo il patto che assume un evento passato come semplice presupposto di effetti futuri associati a fatti futuri e in tal senso va intesa, in materia di lavoro subordinato, la pattuizione di una anzianità convenzionale maggiore di quella reale:
alle norme contrattuali che associano effetti al perdurare del rapporto si aggiunge una norma che impone il computo di un ulteriore, determinato, intervallo (o, equivalentemente, riduce il tempo previsto per la produzione degli effetti).
Analogo significato può attribuirsi alla pattuizione di una anzianità convenzionale inferiore a quella reale, e quindi ad una riduzione, dopo la stipulazione del contratto, dell'anzianità di servizio: fermi restando gli effetti già prodotti (ad es. maturazione del diritto alle ferie) si stabilisce per il futuro la detrazione di un determinato intervallo dal computo del tempo necessario alla produzione degli effetti contrattuali connessi alla durata del rapporto (o, equivalentemente, si incrementa il tempo originariamente previsto).
La determinazione in sede collettiva di una anzianità convenzionale inferiore, ai fini degli effetti contrattuali, a quella reale non incontrerebbe in tal caso il limite dei diritti già sorti. Si tratta quindi di stabilire, ai fini della rilevabilità d'ufficio di effetti dei contestati accordi sindacali più limitati di quelli rivendicati dalla SA, se il differimento della decorrenza della assunzione possa o no essere scomposto in precetti distinti corrispondenti rispettivamente ad effetti su diritti già sorti e ad effetti, limitati al futuro, sulle norme contrattuali relative agli effetti della durata del rapporto.
Al quesito deve darsi, a parere del collegio, risposta negativa. Se, infatti, nella fissazione della data di instaurazione del rapporto possono ritenersi semplicemente sovrapposti precetti relativi agli effetti diretti del contratto ed a quelli indiretti (o normativi, connessi alle fattispecie previste dal contratto), si che l'inefficacia della posticipazione della data in sede collettiva potrebbe essere riferita ai primi senza pregiudizio per l'efficacia, in ipotesi, rispetto ai secondi, analoga scissione non sembra operabile in relazione a questi ultimi.
Vero è che lo spostamento della decorrenza del rapporto può essere visto come equivalente alla somma di modificazioni concernenti tutte le norme contrattuali che includono nella fattispecie costitutive di diritti il tempo di permanenza del rapporto, ma in ciascuna modifica non appare isolabile un precetto avente ad oggetto i soli diritti non ancora sorti in dipendenza del tempo trascorso (aspettativa di promozione automatica, giorni di ferie non ancora maturati, ecc ... ).
Il riconoscimento di una efficacia degli accordi del novembre 87 circoscritta ai diritti non ancora sorti presupporrebbe dunque una interpretazione degli accordi stessi come aventi ad oggetto una anzianità convenzionale ridotta, con effetti limitati al futuro, rispetto a quella reale, ma una questione di interpretazione non rientra, esplicitamente o implicitamente, tra le questioni sollevate dalla ricorrente.
Non può infine essere esaminata, per le ragioni già esposte in relazione alla decorrenza risultante dalle lettere di assunzione, l'ipotesi di una incidenza della posticipazione in sede collettiva su una anzianità convenzionale riconosciuta nei contratti individuali anziché sulla data di instaurazione dei rapporti di lavoro. Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999