Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6749
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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Non appartiene all'autonomia collettiva il potere di disporre di diritti gaì sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive, a nulla rilevando che tali diritti e le modalità di acquisizione degli stessi abbiano origine sindacale.(Nella specie, essendo state abolite le assuntorie ferroviarie, era stato stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo per l'assunzione del relativo personale con decorrenza del primo luglio 1987 e, in base a tale accordo, i contratti individuali di lavoro erano stati costituiti con lettere di assunzione con decorrenza dal primo luglio 1987, ma successivamente erano intervenuti nuovi accordi sindacali aventi ad oggetto la posticipazione, contro un indennizzo, della data di assunzione dei lavoratori dal primo luglio 1987 primo settembre 1987; la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che, vertendosi in materia di diritti ormai acquisiti dai lavoratori e sottratti alla disponibilità del sindacato, l'accordo prevedente la posticipazione della data di assunzione era da ritenersi inefficace nei confronti dei lavoratori che non l'avessero ratificato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6749
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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