Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 2
La circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.
La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono estranee all'esecuzione e alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità di tale attenuante ai reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, il cui danno penale (consistente nella distruzione del bene giuridico protetto, e cioè del bene della vita) non è suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 26298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26298 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/12/2004
Dott. MARCHESE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1244
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 24410/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nonché da
RI IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21 marzo 2003 dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. AN Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della attenuante della provocazione ed il rigetto del ricorso del ER;
- Considerato in:
FATTO
IU ER, unitamente a LO e IG ER vennero tratti a giudizio, dinanzi alla Corte di assise di Palmi, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 nn. 3 e 4, in riferimento agli artt. 61 n. 1 (nonché 577 n. 1 per ER LO e 577 cpv. per ER IG e IU) e 61 n. 5 cod. pen., perché, in concorso tra loro, premeditavano ed eseguivano l'omicidio, commesso in Gioia Tauro il 12 febbraio 1996, di AN ER, figlio di LO e fratello di IG e IU, perché alcolizzato, cagionandone la morte, approfittando di circostanze di tempo (ora tarda), di luogo (interno di abitazione isolata e priva di luce) e di persona (stato di ebbrezza alcolica e aggressione in tre contro uno) tali da ostacolarne la pubblica e privata difesa, colpendolo ripetutamente anche alla schiena, con due coltelli di cui uno a serramanico con lama di circa 20 cm.
Secondo l'accusa, l'assassinio di AN ER era stato sanzionato dal padre LO, uomo violento già condannato venti anni prima per l'omicidio della sorella prostituta, in quanto più volte in passato aveva minacciato di morte il figlio alcolizzato se non si fosse disintossicato. Quindi la condanna a morte sarebbe stata decisa ed eseguita dallo spietato genitore insieme ai figli conviventi, IG e IU, con preventivato accollo di responsabilità da parte del solo, più giovane, IU, nell'aspettativa di un trattamento punitivo meno severo.
Con sentenza del 19 febbraio 1999, la Corte di assise, anche in base alla confessione di IU ER, ritenne fosse più verosimile che i tre imputati, confluiti disarmati nei pressi della casa del congiunto, avessero deciso di dargli una pesante lezione di percosse per aver abbandonato le cure per la disintossicazione, affidandone l'esecuzione al più giovane IU, ma questi, in preda all'ira per l'inattesa reazione del fratello che aveva tentato di usare un coltello per respingerlo, lo aveva disarmato e, con lo stesso coltello, lo aveva ferito mortalmente, sicché lo sviluppo imprevedibile dell'azione lesiva concordata aveva provocato, sul piano giuridico, l'elisione del nesso causale e l'inapplicabilità delle regole sul concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. Ciò perché, a giudizio della Corte, la presenza di LO e di IG ER sul luogo del delitto, dedotta dalla tempestività del loro intervento in favore del fratello ferito, e la loro adesione all'azione lesiva, in sintonia con le precedenti minacce ma non all'imprevedibile svolta armata impressagli dal solo IU, non era sufficiente a provare la loro compartecipazione all'omicidio. Ha quindi assolto LO e IU ER dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto e con eguale formula ha assolto IU ER dal reato ascrittogli al capo b) della rubrica (porto abusivo di coltello), dichiarandolo tuttavia colpevole dell'omicidio e, escluse le circostanze aggravanti previste dall'art. 577 n. 3 e n. 4 cod. pen., condannandolo, con la concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti, alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre le pene accessorie come per legge. Sul gravame proposto dal condannato, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21 marzo 2003, in parziale riforma della pronuncia impugnata, riconobbe all'appellante anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., rideterminando pena in undici anni di reclusione.
In particolare, il giudice di secondo grado ha osservato:
- che il giudicato formatosi relativamente al reato di cui al capo b), consentiva di escludere che IU ER fosse andato a casa del fratello armato di coltello e che le risultanze probatorie obbligavano a ritenere che l'arma usata per consumare l'omicidio fosse il coltello repertato nell'abitazione di AN ER ancora intriso di sangue, sicché, anche in considerazione del fatto che, subito dopo il delitto, l'imputato era stato medi-cato al pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro per ferite d'arma da taglio alla mano sinistra ed alla mano destra, causate, per come attestato dal consulente del Pubblico ministero, dal tentativo di afferrare una lama di coltello durante una colluttazione, poteva ragionevolmente dedursi e ritenersi che il prevenuto, nel corso di una violenta lite con il fratello, fosse stato dall'antagonista minacciato con un coltello, riuscendo poi a disarmarlo ed a colpirlo a morte con la stessa arma;
- che quindi l'imputato si era introdotto disarmato in casa del fratello ed i segni di escoriazioni rinvenuti in sede di esame autoptico al capo, al collo ed agli arti superiori della vittima testimoniavano, così come puntualizzato dal consulente, una colluttazione e consentivano di condividere la ricostruzione degli eventi fatta dai primi giudici, sicché doveva concludersi che l'appellante avesse micidialmente reagito ai fatti altrettanto micidiali, costituiti dal coltello spianato contro di lui dal fratello e dalle coltellate che gli provocavano ferite alle mani, ed abbia commesso il fatto sotto l'impulso emotivo di un patito fatto ingiusto altrui;
- che, all'applicazione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 6, seconda parte, cod. pen., era di ostacolo la irreversibilità del danno criminale derivante dal delitto e quindi l'impossibilità di elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- che, tuttavia, in considerazione della giovane età dell'imputato e del comportamento processuale tenuto, potevano applicarsi le concesse attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo. Avverso tale decisione, sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, sia il ER, hanno proposto i ricorsi per Cassazione che vengono ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente Procuratore generale denuncia l'erronea applicazione dell'art 62 n. 2 cod. pen., oltre che la contraddittorietà della motivazione, facendo rilevare che, secondo la stessa ricostruzione della vicenda operata dal giudice di secondo grado, la reazione della vittima, che brandiva il coltello per difendersi, era conseguenza della condotta aggressiva dell'imputato e perciò la circostanza non poteva essere invocata, come contraddiriamente ritenuto, al fine del riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
La censura è fondata.
Non v'è dubbio, invero, che l'attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 cod. pen.) è concepibile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta situazione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Conseguentemente, l'attenuante non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato, a sua volta, da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (vedi, expluribus, Sez. 1, Sent. n. 1285 del 13 febbraio 1997, Rv. 206927). Pertanto, avendo lo stesso giudice di secondo grado riconosciuto che l'imputato versava in una situazione di illiceità, essendosi recato dalla vittima per picchiarlo, non poteva ravvisarsi, nella reazione della vittima, il fatto ingiusto provocatorio e quindi l'attenuante in parola doveva essere esclusa.
A sua volta il ER denuncia l'erronea interpretazione e conseguente mancata applicazione dell'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen. sostenendo che l'attenuante dell'essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, per sua natura soggettiva, non è incompatibile con l'omicidio richiedendo la legge non il conseguimento dell'obiettivo, ma solo l'essersi adoperato, fattivamente e concretamente, per conseguirlo. La censura è infondata.
Ed invero, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono d'altra parte estranee all'esecuzione ed alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità di detta attenuante ai reati in cui il danno penale sia, per sua natura, irreversibile e non eliminabile, neppure in parte, dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, il cui danno penale (consistente nella distruzione del bene giuridico protetto, cioè del bene della vita), non è suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole (vedi, ex pluribus, Sez. la, Sent. n. 1285 del 13 febbraio 1997, Rv. 206926). Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla concessa attenuante della provocazione, con rinvio, per la determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
Il ricorso del ER deve essere, invece, rigettato, con la conseguente sua condanna, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processali.
P.Q.M.
LA CORTE - annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessa attenuante della provocazione e rinvia, per la determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria;
- rigetta il ricorso del ER che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004