Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 26298
CASS
Sentenza 11 dicembre 2003

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La circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono estranee all'esecuzione e alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità di tale attenuante ai reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, il cui danno penale (consistente nella distruzione del bene giuridico protetto, e cioè del bene della vita) non è suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 26298
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26298
    Data del deposito : 11 dicembre 2003

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