Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 37834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37834 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
378 34/ 1 5 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente - SENTENZA N.1313/2015 - Consigliere - LUIGI PIETRO CAIAZZO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 45091/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL PAOLO avverso l'ordinanza n. 2149/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 30/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha chiato t'anuutiomento com wwws del provvediments impugrats Udit i difensor Avv.; e RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30.07.2014 il GIP del Tribunale di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza dei difensori di MI AO, MI AB, LL DR, AS NI, AR IC, OK UK, detenuti in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in : carcere, di revoca dei divieti di colloquio imposti dal pubblico ministero procedente, ritenendo la competenza esclusiva dell'organo inquirente a provvedere al riguardo nel corso delle indagini preliminari, ai sensi degli artt. 11 e 18 ord.pen., non essendo il GIP, nella sua veste di giudice ad acta privo di poteri di iniziativa e di intervento al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (come quello contemplato dall'art. 240 disp.att. cod.proc.pen.), in grado di valutare la sussistenza o meno di esigenze investigative legittimanti il diniego dei colloqui riguardanti gli indagati.
2. Ricorre per cassazione MI AO, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 11, 18 e 33 ord.pen., nonché vizio di abnormità del provvedimento impugnato, rilevando preliminarmente che la natura di provvedimenti incidenti sui diritti soggettivi della persona detenuta, e in particolare sulla sua libertà personale e sul diritto alla socialità all'interno del carcere, di quelli in materia di colloqui, rende le relative decisioni suscettibili di tutela giurisdizionale e, dunque, di ricorso per cassazione;
deduce, in mancanza di specifiche indicazioni normative, l'appartenenza in via generale al giudice terzo e imparziale del potere di decidere in materia di limitazioni o divieti dei colloqui tra detenuti, invocando un'interpretazione attualizzata dell'art. 11 comma 2 ord.pen. che parifichi le funzioni del GIP a quelle del giudice istruttore, e richiamando a sostegno le indicazioni ricavabili dagli artt. 34 comma 2-ter e 104 comma 3 del codice di rito, in tema di incompatibilità del giudice (nel senso di escludere dal relativo novero quella ipoteticamente discendente dall'adozione dei provvedimenti relativi ai permessi di colloquio) e di individuazione nel GIP dell'organo titolare del potere di dilazionare i tempi del colloquio dell'indagato col suo difensore nel corso delle indagini preliminari.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
2. Il provvedimento gravato ha richiamato, a supporto della propria decisione, un precedente di questa Corte risalente al 2001 (Sez. 4 n. 35284 del 14/06/2001, Rv. 219881), che aveva affermato il principio per cui, nella fase del procedimento concernente le investigazioni, il GIP non ha potere di intervento o di iniziativa se non nei casi esplicitamente previsti dal codice di rito, e va dunque 1 considerato un giudice ad acta, con la conseguenza che non gli è attribuita alcuna competenza in materia di rilascio, nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare personale applicata su richiesta del pubblico ministero, dei permessi previsti dall'art. 30 ord.pen., attesa anche la mancanza di conoscenza da parte del GIP circa lo stato delle indagini e le relative esigenze di sicurezza.
3. Tale orientamento interpretativo (la cui esistenza esclude peraltro l'ipotesi, prospettata nel ricorso, di un'abnormità, sotto il profilo dell'estraneità al sistema, dell'ordinanza impugnata), che riguarda una materia quella dei permessi di uscire dal carcere concedibili, per gravi ragioni, agli imputati in cui la - competenza a provvedere è analogamente strutturata mediante il richiamo del disposto dell'art. 11 comma 2 ord.pen. modellato sulla diversa, e non più attuale, funzione e suddivisione della fase istruttoria prevista dal codice di rito del 1930, è stato tuttavia superato dalle successive pronunce di questa Corte che, proprio sul tema specifico dei permessi di colloquio, hanno affermato la natura giurisdizionale (e non amministrativa) dei provvedimenti in materia di colloqui (visivi e telefonici) dei soggetti ristretti in carcere in forza di un titolo cautelare, in quanto incidenti su situazioni di diritto soggettivo riconosciute anche in ambito penitenziario, comprimibili solo in presenza di specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria, ovvero di ordine processuale, con conseguente riconoscimento della loro ricorribilità diretta in Cassazione ex art. 111 comma settimo Cost., in relazione alla loro idoneità a risolversi in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare (Sez. 1 n. 26835 del 4/05/2011, Rv. 250801; Sez. 1 n. 47326 del 29/11/2011, Rv. 251419; Sez. 5 n. 8798 del 4/07/2013, Rv. 258823). Tale indirizzo giurisprudenziale, che presuppone logicamente la competenza del giudice ad emettere il provvedimento ricorribile per cassazione (come effettivamente avvenuto o ritenuto nei casi concretamente esaminati dalla Corte di legittimità), ha di recente condotto all'affermazione esplicita del principio per cui la competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero (Sez. 5 n. 8798 del 4/07/2013, Rv. 258824). Il principio risulta coerente a un'esegesi costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano la materia in esame, in quanto funzionale ad assicurare la tutela giurisdizionale che è garantita dall'intervento del GIP - con riguardo a tutti i provvedimenti destinati a incidere in senso restrittivo sull'estrinsecazione della libertà personale dell'indagato nel corso delle indagini preliminari, e trova del resto un riconoscimento normativo di natura testuale (come rilevato dal ricorrente) nel disposto dell'art. 34, comma 2-ter lett. b), cod.proc.pen., che سا 2 nell'escludere, con riferimento ai "provvedimenti relativi ai permessi di colloquio" previsti dall'art. 18 ord.pen., l'operatività della causa di incompatibilità a tenere l'udienza preliminare o a partecipare al giudizio del giudice che abbia esercitato le funzioni di GIP nel medesimo procedimento, prevista dal precedente comma 2-bis postula necessariamente che l'emissione di tali provvedimenti sia di competenza del GIP, e non del pubblico ministero. Non sussiste pertanto alcuna ragione ostativa dell'estensione alla materia dei permessi di colloquio della previsione di adeguamento all'attuale sistema processuale delle competenze originariamente sancite dall'art. 11 comma 2 ord.pen. mediante attribuzione del relativo potere al giudice che procede (e, - prima dell'esercizio dell'azione penale, al GIP) - contenuta nell'art. 240 disp.att. cod.proc.pen. con riguardo ai provvedimenti in tema di trattamento sanitario dell'indagato detenuto;
ciò non incide, del resto, sulla funzione di giudice ad acta che resta assegnata al GIP nel sistema normativo delineato dal vigente codice di rito, trattandosi pur sempre di una competenza specifica individuata con riferimento a una determinata (e ben delimitata) categoria di atti, mentre l'apporto delle necessarie conoscenze sulla compatibilità del provvedimento che il GIP è chiamato ad adottare con le esigenze delle indagini in corso è comunque assicurato dall'acquisizione del parere preventivo del pubblico ministero, che rimane il dominus della conduzione della fase investigativa.
4. Va pertanto affermato il potere del GIP di pronunciare sull'istanza del ricorrente di revoca del divieto di colloqui imposto a suo carico dal pubblico ministero: il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Torino. Così deciso il 7/05/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Severo Chieffi د اسف 1 Chieffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELA 3