Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costituzione nei confronti di lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, residente in zona depressa, con potere di acquisto della moneta accertato come superiore alla media nazionale, il giudice del merito può discostarsi dai minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto, assunto con valore parametrico, accertando che gli effetti della riduzione non comportino risultati di sfruttamento del lavoratore, e, quindi, alla triplice condizione che utilizzi dati statistici ufficiali, o generalmente riconosciuti, sul potere di acquisto della moneta, che tenga conto dell'effetto già di per sè riduttivo della retribuzione contrattuale, insito nel principio del minimo costituzionale, e che, infine, l'eventuale riduzione operata non leda il calcolo legale della contingenza stabilita dalla legge n. 38 del 1986 (nella specie, la S.C., in applicazione della massima enunciata, ha annullato la sentenza di merito che, fra l'altro, aveva determinato la retribuzione calcolando il 70 per cento del minimo retributivo "contrattualizzato").
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- 1. Minimo contrattualeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 18 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario Fonti normative Corte costituzionale artt. 36 e 39 Codice Civile art. 2099 Giusta retribuzione La Costituzione ha stabilito che il lavoratore «ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» ponendo così, a tutela del lavoratore, un limite alla pur ampia autonomia negoziale del datore di lavoro. L'art. 36 Cost. va oltre il semplice sinallagma “prestazione lavorativa-compenso”, per introdurre una più completa nozione sulla retribuzione, la quale non deve essere solo «mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del …
Leggi di più… - 2. RetribuzioneMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10260 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL RO FA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA OM, "OL FA RO & C. SNC";
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 03323/99 proposto da:
OL AT LU, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
IA OM, OL FA RO & C. SNC;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 04889/99 proposto da:
NA OM, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAMIGELLA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
OL FA RO & C. SNC, OL FA RO, OL AT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 287/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 28/01/98 R.G.N. 748/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto dei primi due ricorsi, accoglimento del 3^ ricorso.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Catania, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di differenze retributive proposta da CO CO
contro
CC TE OB e CC IZ IA, quali contitolari della S.n.c. CC TE OB e C., in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso prima con il dante causa della società CC SA e poi con la società stessa.
Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello dello CO ed in riforma della sentenza impugnata, ha condannato in solido la società convenuta, nonché i soci in proprio, a pagare al ricorrente la somma di L. 12.824.848, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati sul capitale non rivalutato, oltre le spese processuali dei due gradi.
Il Tribunale ha ritenuto che la istruttoria compiuta in primo grado ha consentito di accertare che il ricorrente aveva lavorato continuativamente e con vincolo di subordinazione, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro corrente dall'1.5.1976, prima alle dipendenze di SA CC, e poi proseguito, dopo il decesso di questi, alle dipendenze della società convenuta fino al luglio del 1988, in fattispecie rientrante nell'ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.. Basava tale suo convincimento su:
- contenuto della lettera 22.7.1988 in atti.
- sui testi escussi, ed in particolare, il teste IL SC, i quali hanno riferito che l'attività imprenditoriale prima svolta da SA CC, alla morte di questi era proseguita negli stessi locali e con l'utilizzazione degli stessi beni aziendali, dai figli TE OB e IZ IA CC, che avevano all'uopo costituita apposita società in nome collettivo;
- dall'atto costitutivo della società predetta,
- dal certificato di iscrizione in atti, rilasciato dalla Camera di Commercio di Catania,
- dalla dichiarazione di successione pure in atti, da cui si evince che, sia il magazzino sito al viale Libertà di Catania, che la ditta individuale SA CC erano in effetti devoluti ai figli eredi, odierni appellati.
- dalla bolla di accompagnamento del 10.5.1988 firmata da Jacona CO, nella qualità di persona consegnataria della merce pervenuta alla ditta "CC TE OB e C. S.n.c.". Il Tribunale riteneva parimenti provata la natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro, le mansioni svolte, consistite nel trasportare e montare impianti di sollevamento idrico, nel riparare pompe idrauliche in avaria, oltre che nel trasformare cabine elettriche, che il Tribunale riteneva rientrare nella 2a categoria di classificazione del personale dipendente dell'invocato CCNL di settore.
Su tali premesse, il Tribunale riteneva che i compensi di fatto corrisposti al lavoratore fossero inadeguati in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative disimpegnate. Per quantificare le differenze retributive dovute, il Tribunale riteneva non applicabile l'invocato CCNL di settore, stante il difetto di prova dell'iscrizione delle parti alle OO.SS. di categoria stipulanti;
ma ne assumeva i minimi retributivi ivi indicati, con valore parametrico, al fine della determinazione della retribuzione congrua ai sensi dell'art. 36 Cost., ridotti però del 30%, in ragione delle modeste dimensioni della ditta datoriale e del costo del lavoro mediamente sopportato nel locale mercato del lavoro in casi analoghi.
Con l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha determinato un credito, in favore del lavoratore, pari alla complessiva somma di L. 12.824.848, per differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie, nonché per trattamento di fine rapporto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione CC TE OB e CC IZ IA, con unico articolato motivo.
L'intimato si è costituito, resistendo, ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi;
ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi principali ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2697, cod. civ.;
116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per erronea interpretazione dei singoli elementi di fatto posti a base del ritenuto trasferimento di azienda, in particolare della mancata considerazione che la licenza commerciale intestata al dante causa non fu volturata agli eredi. Contestano altresì la interpretazione data dalla sentenza impugnata alla lettera 2.7.1988.
Il motivo, comune ad entrambi i ricorsi principali, è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, costituente jus receptum, secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (ex plurimis Cass. 14 aprile 1994 n. 3498). Nel ragionamento del Tribunale, esposto in parte narrativa, non si rinvengono vizi di motivazione;
ne'- è sufficiente la mancata voltura della licenza commerciale per negare la vicenda traslativa, fondata dal Tribunale sulla corretta interpretazione dell'art. 2112 cod. civ., coerente alla giurisprudenza di questa Corte sul punto,
secondo cui l'ipotesi della continuazione dell'attività aziendale a seguito di successione ereditaria rientra nella previsione del primo comma dell'art. 2112 cod. civ. e, quindi, nella lata nozione di trasferimento di azienda, inteso come sostituzione nella titolarità dell'impresa, che sia rimasta immutata nella sua destinazione e nella sua entità economica (Cass. 1^ agosto 1984 n. 4585). Con il primo motivo il ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2077 e 20919 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato una riduzione del 30% dei minimi contrattuali, contro l'insegnamento di questa Corte (la cui citazione implica la censura di violazione dell'art. 36 Costit.), secondo la quale "Ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. il giudice, ove non ritenga di adottare come parametro i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva, può discostarsene, ma deve fornire specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale;
d'altro canto, la determinazione della retribuzione spettante in misura inferiore ai suddetti minimi non può comunque trovare motivazione nel richiamo a condizioni ambientali e territoriali, ancorché peculiari del mercato del lavoro nel settore di riferimento, perché il precetto costituzionale è rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, anche quando trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro (Cass. 25 febbraio 1994 n. 1903, che ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva utilizzato come parametro minimi salariali della contrattazione collettiva, ridotti del 25 per cento in considerazione "dell'ambiente socio economico depresso e del costo della vita").
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della Legge 26 febbraio 1986 n. 38; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata perché, con la riduzione del 30% di cui al motivo che precede, ha inciso sulla misura legale della contingenza. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, nei limiti che seguono.
Come ricordato dal ricorrente, questa Corte, con la sentenza 25 febbraio 1994 n. 1933, ha enunciato i principi sopra riportati, che ha confermato con la successiva sent. 14 maggio 1997 n. 4224. Tali principi vanno tenuti fermi, quanto alla funzione dei minimi salariali quale parametro della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costit., e quanto alla necessità di evitare lo sfruttamento del lavoratore anche nelle zone del Paese con una situazione socio-economica depressa e con un mercato del lavoro caratterizzato da forte offerta di manodopera.
Tuttavia va meglio approfondita la nozione di giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costit., in rapporto alla sua necessaria espressione monetaria.
In una economia monetaristica, quali sono tutte le società moderne, la adeguatezza richiesta dall'art. 36 si misura con il potere di acquisto della moneta corrisposta come retribuzione, e cioè con la quantità e qualità di beni e servizi che il potere di acquisto della retribuzione è in grado di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia.
La rilevanza giuridica del potere di acquisto reale di una retribuzione nominale è stato espressamente riconosciuto nell'ordinamento giuslavoristico dall'art. 429 3^ comma c.p.c., e dal coerente e constante insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato la natura sostanziale della disposizione, afferente cioè alla natura del credito retributivo (Cass. Sez. Un. 25 marzo 1986 n. 2095), e la sua funzione di mantenere inalterato il potere di acquisto di beni reali insito nella retribuzione dovuta dal datore di lavoro al lavoratore (ex plurimis Cass. 6 dicembre 1984 n. 6444;
funzione ribadita anche all'esito delle successive vicende legislative da Corte Costit. 2 novembre 2000 n. 459). Ove il potere di acquisto di una stessa quantità di moneta sia differenziato nel Paese (e domani nell'Unione), il precetto dell'art. 36 della Costit. non preclude che la retribuzione possa essere differenziata nelle varie zone del Paese, al fine di garantire a tutti i lavoratori di godere di una retribuzione monetaria che assicuri un eguale livello quantitativo e qualitativo di beni e di servizi, individuali e collettivi.
La sentenza impugnata coglie quindi un nocciolo di verità nella sua operazione riduttiva dei minimi contrattuali nazionali. Ma tale operazione non può essere affidata alla scienza privata del giudice, con l'effetto di riduzioni tranchantes e non motivate, che potrebbero risolversi, per la loro entità, in una violazione dell'art. 36 Costit.; ne' a diffuse percezioni che in alcune regioni, prevalentemente del Sud, alle quali devono aggiungersi anche alcune enclaves del Nord, il potere di acquisto della moneta è maggiore della media nazionale, sulla quale sono parametrati i contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto comune.
Perché il giudice del merito, nel determinare la giusta retribuzione per un lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, ed occupato in zona depressa del Paese, possa procedere ad una riduzione dei minimi contrattuali nazionali ivi previsti, deve procedere ad una triplice valutazione.
Occorre in primo luogo che il giudice del merito parta da dati certi, rilevati ed elaborati da seri istituti di ricerca, preferibilmente pubblici, i quali, come l'Istat, misurano, provincia per provincia, il costo della vita calcolato su un paniere omogeneo, in tutto il territorio nazionale, di beni e servizi. Al riguardo dovrà valutare, sè non già considerato da tali indici, che al minor costo di beni primari, quali gli alimentari in genere, o anche, nei centri minori, la casa, possono accompagnarsi maggiori costi per alcuni servizi pubblici, quali ad es. quelli sanitari e dell'istruzione superiore, dei quali i cittadini del Sud debbano eventualmente approvvigionarsi a maggior costo fuori regione, data la carenza di alcuni servizi locali, maggiori costi che concorrono anch'essi a determinare il valore reale della retribuzione.
In secondo luogo il giudice del merito deve considerare che, all'interno della stessa zona o ambito di rilevazione statistica, vi è già una differenza di trattamento retributivo tra il lavoratore dipendente da datore di lavoro iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale gode dell'intero trattamento contrattuale, e lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale è assicurato solo il minimo costituzionale.
Infatti la giurisprudenza di questa Corte, in punto di valore parametrico ai fini dell'art. 36 Cost. della retribuzione stabilita da un contratto collettivo nei confronti delle parti non aderenti alle organizzazioni firmatarie, ha elaborato la nozione di "minimo costituzionale", nel senso che il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo di categoria non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi ed istituti che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale (Cass. 16 luglio 1987 n. 6273, idem 18 marzo 1992 n. 3362, idem 28 marzo 2000 n. 3749). La motivazione è che, ove si assumesse il contratto collettivo nella sua interezza, gli si attribuirebbe una efficacia erga omnes che non gli appartiene (Cass. 26 marzo 1998 n. 32189). Ciò posto, si può registrare un orientamento convergente, anche se non univoco, circa le voci contrattuali che compongono il minimo costituzionale, e quelle che le sono estranee.
Compongono il minimo costituzionale: a) i minimi salariali o retribuzione base;
b) l'indennità di contingenza (Cass. 28 marzo 2000 n. 3749 cit.), dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale (Cass. 25 febbraio 1994 n. 1903 cit.; contra Cass. 3218/1998 cit. secondo la quale anche l'automatica estensione dei minimi salariali costituirebbe una illegittima attribuzione di efficacia erga omnes, principio affermato quale premessa per dedurne la legittimità dell'assunzione di minimi contrattuali previsti da contratti aziendali), c) la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita (Cass. 16 luglio 1987 n. 6273 cit., idem. 18 marzo 1992 n. 3362). Sono invece normalmente esclusi: gli integrativi dei minimi salariali, la quattordicesima mensilità, i compensi aggiuntivi, le indennità accessorie, quali poste tipicamente contrattuali (Cass. 12 dicembre 1998 n. 12528), maggiorazioni per lavoro straordinario superiori a quella legale, la durata delle ferie (Cass. 6273/1987 cit.); tuttavia l'esame di tali istituti è possibile quale mezzo al fine della determinazione della giusta retribuzione ai sensi della norma costituzionale (Cass. 12528/1998 cit.). Il giudice del merito (che nella specie ha attribuito, con la sentenza impugnata, il 70% non della retribuzione globale, bensì dei minimi retributivi, e quindi conclusivamente molto meno del 70% della retribuzione di un pari lavoratore contrattualizzato della stessa zona) deve quindi evitare che gli effetti cumulati delle riduzioni di cui al primo punto, e quelle di cui al secondo punto, portino a risultati di sfruttamento, che questa Corte ha sempre, ed in particolare con le citate sentt. 1903/1994 e 4224/1997, inteso evitare.
In terzo luogo il giudice del merito deve fare attenzione che il calcolo da lui effettuato non incida sulla misura legale della contingenza, quale determinata dalla Legge 26 febbraio 1986 n. 38. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 5 c.p.c..) censura la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della durata del rapporto, la cui cessazione il Tribunale ha fissato al luglio 1988, desumendola dalla lettera 22.7.1988, mentre il ricorrente aveva dedotto il licenziamento in tronco il 14.9.1990, e quindi decurtata senza che vi fosse contestazione dalla controparte.
Il motivo non è fondato, perché il ricorrente non deduce quale prova il Tribunale abbia omesso di valutare nel determinare il termine finale del rapporto, ma si duole solo che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancata contestazione da parte dei convenuti. Ma, nella fattispecie odierna, nella quale i convenuti avevano contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il principio di non contestazione, implicitamente invocato dal ricorrente, non comporta che fosse incontestata, e quindi non bisognevole di prova, la data di cessazione del rapporto allegata, ma non provata, dal ricorrente.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai primi due motivi del ricorso incidentale accolti, e gli atti vanno trasmessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Catania, il quale deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto:
"Ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. nei confronti di lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, residente in zona depressa, con potere di acquisto della moneta accertato come superiore alla media nazionale, il giudice del merito può discostarsi dai minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo, non direttamente applicabile al rapporto, ma assunto con valore parametrico, ad una triplice condizione: che utilizzi dati statistici ufficiali, o generalmente riconosciuti, sul potere di acquisto della moneta e non la propria scienza privata;
che consideri l'effetto già di per sè riduttivo della retribuzione contrattuale insito nel principio del minimo costituzionale;
che l'eventuale riduzione operata non leda il calcolo legale della contingenza stabilita dalla Legge 26 febbraio 1986 n. 38". Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta i ricorsi principali ed il terzo motivo del ricorso incidentale;
accoglie il 1^ e 2^ motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001