Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
In tema di divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito dall'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nella nozione di "ponteggio" rientra anche una scala di ferro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2009, n. 41801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41801 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/06/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1951
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 017012/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ES, N. IL 04/01/1955;
avverso SENTENZA del 16/01/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Morreale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 7/6/2004 il Tribunale di Gela ha dichiarato CI FR colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 in pregiudizio di IO EP e, concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione.
Con la medesima sentenza il Tribunale ha assolto dallo stesso delitto perché il fatto non costituisce reato UR AV, Di RD ME e UL NN i quali erano stati chiamati a rispondere della morte del IO nella loro qualità di dipendenti dell'ENEL.
Di tale pronuncia assolutoria si è doluto il PM.
Pure il CI ha impugnato la decisione del Tribunale. La Corte di Appello di Caltanissetta in data 16/1/2007 ha dichiarato inammissibile il gravame del PM ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2 ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso al CI i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., confermando il riconoscimento di responsabilità. Si trattava di un infortunio sul lavoro. Al CI era stato addebitato di avere consentito l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree poste a distanza inferiore a cinque metri da una serra e di avere fornito una scala metallica, in un materiale non adatto al suo uso, con violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18, comma 1. L'infortunio era stato così ricostruito dai giudici del merito, secondo quanto emergeva dalle due sentenze di primo e di secondo grado. Il IO, insieme con altri tre dipendenti, svolgeva all'interno dell'azienda agricola del CI un lavoro di copertura con teli di plastica di una serra che insisteva su un piano terrazzato e, nel trasportare una scala in ferro alta circa 5 metri, era venuto a contatto con la linee elettriche di media tensione dell'ENEL che si trovavano al di sopra della serra ed attraversavano il sito con i relativi cavi e conduttori sorretti da palificazione. Molto probabilmente si era verificato un arco voltaico nel senso che la scala era stata involontariamente avvicinata al conduttore e l'energia elettrica aveva attraversato la stessa fino a raggiungere il IO. Questi, infatti, era stato colpito da una scarica elettrica la quale, alla luce delle lesioni riscontrate, aveva attraversato tutto il suo corpo dalla testa fino ai piedi. Essa, quindi, era transitata dal conduttore alla scala e da questa al corpo della vittima, scaricando poi a terra. La campata del conduttore ENEL nel punto dell'infortunio risultava avere un franco libero inferiore a quello di sei metri dal piano campagna e di tre metri dalla serra prescritto dal D.M. n. 28 del 1998 e dalle norme CEE Non sussisteva, infatti, la condizione di sicurezza prevista dal D.M. 28 gennaio 1998 e dalle norme CEE in quanto tra il piano di campagna ed il conduttore vi era una distanza di 5,22 metri, e non di sei metri, e tra la parte più alta della serra ed il conduttore stesso vi era una distanza di 1,22 mt. anziché di tre metri. Inoltre, la campata del conduttore che aveva causato il decesso del IO era risultata abbassata perché, in corrispondenza della campata successiva alla stessa, il 30/12/1998, il conduttore era caduto e l'isolatore, non essendo stata la linea adeguatamente ritesata, era ruotato verso il basso determinando la discesa della campata che sovrastava la serra di circa 40 - 50 cm.
Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il CI deducendo carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza degli inadempimenti colposi a lui imputati nonché violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 164 del 1956, art.11 e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18, comma 1 relativamente alle condotte indicate Ha pure rilevato inosservanza dell'art. 546 c.p.p., comma 3 e dell'art. 125 c.p.p., comma 3 con riguardo all'interpretazione ed alla lettura dei documenti del processo palesemente erronea. Ha, da ultimo, evidenziato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Il difensore ha depositato nell'interesse del CI motivi nuovi con cui in particolare ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente chiede a questa corte di legittimità un intervento volto a sostituire l'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici del merito con una nuova e per lui più favorevole valutazione dei fatti di causa. Il CI, in sostanza, chiede al collegio di ripetere l'esperienza conoscitiva della Corte di Appello, prospettando questioni tutte in fatto, quali quelle dell'impossibilità di eseguire lavori sopra la struttura della serra, dell'abbassamento dei conduttori elettrici, della conseguente riduzione del ed franco libero. Si tratta di temi già affrontati e risolti dal complesso motivazionale di merito da cui risulta la corretta ricostruzione della dinamica dell'incidente e la conseguente individuazione degli estremi della responsabilità del CI per avere adibito il IO ad un lavoro svolto, utilizzando una scala in ferro, in un luogo non a distanza di sicurezza dalla linea elettrica. I giudici di appello, infatti, evidenziato che il conduttore ENEL non si trovava ad una distanza di sicurezza dalla serra, hanno osservato che, a prescindere dalla causa dell'abbassamento della campata, il ricorrente conosceva "la necessità di rispettare quelle distanze", "era a conoscenza dell'intervento che aveva determinato l'ulteriore abbassamento del conduttore" ma ciò nonostante aveva dato disposizioni di compiere in quel luogo, sotto la linea elettrica, quelle operazioni senza vigilare compiutamente sul corretto uso degli attrezzi adoperati. In particolare, quanto alla prospettazione del ricorrente della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 si osserva che il divieto sancito da tale norma di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche riguarda tutti i lavori previsti dall'art. 1 dello stesso Decreto, quali che siano i mezzi tecnici adoperati, rispondendo la disposizione all'esigenza primaria ed assoluta di evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori durante lo svolgimento dei lavori Tale essendo la finalità della norma, è stato affermato che nella nozione di ponteggio rientra anche la gru (Sez. 4, sent. 1560 del 14/1/200 Ud, Trovato;
Sez. 4, Sent. 1553 del 26/11/1993, Cannavate ed altri). È stato pure stabilito che dal tenore dell'art. 11 detto si desume che alla distanza indicata dalle linee elettriche aeree devono trovarsi, oltre il posto di lavoro, le costruzioni e, soprattutto, gli strumenti ed i mezzi adoperati nel lavoro (Cass. Sez. 4, Sent. 4707 dell'8/12/1991 Ud, Cimminella). Applicando tali principi alla fattispecie, va rilevato che la serra è percorribile per tutta la sua estensione e, quindi, è una struttura che può essere assimilata ad una costruzione. La scala adoperata, peraltro, è servita per consentire il raggiungimento della parte superiore della serra che doveva essere coperta e, quindi, ha assolto la stessa funzione che avrebbe avuto un ponteggio.
Il ricorrente, poi, ha contestato che fosse a lui attribuibile l'utilizzo della scala in ferro, in violazione delle disposizioni di sicurezza contemplate dalla L. n. 547 del 1955, art. 18. Al di là delle considerazioni in fatto in ordine alla presenza sul posto di scale in legno e delle altre questioni, sempre in fatto, dedotte dal ricorrente con riguardo al preteso travisamento della prova, il CI in realtà, vuole sostenere che il lavoratore aveva tenuto una condotta imprevedibile Sul punto, va detto che i giudici di appello hanno congruamente spiegato che il comportamento della vittima in occasione dell'infortunio non era ne' eccentrico ne' disfunzionale rispetto alla normale prestazione lavorativa. I giudici si sono adeguati all'insegnamento costante di questa corte di legittimità secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme. Tale non può definirsi, nel caso di specie, quello della vittima, essendo imprudente la condotta posta in essere dal lavoratore del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, quindi al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro (Sez. 4, Sent. 40164 del 3/6/2004 Ud, Giustiniani) ovvero che rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudente scelte del lavoratore nell'esecuzione dei suoi compiti (Sez. 4, Sent. 25532 del 23/5/2007 Ud, Montanino;
Sez. 4 Sent. 21587 del 23/3/2007 Ud, Pelosi e altro;
Sez. 4, Sent. 2614 del 26/10/2006 Ud, Palmieri). Peraltro, va ricordato che il compito del datore di lavoro va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, dalla necessità di adottare determinate misure di sicurezza alla predisposizione di queste misure e, soprattutto, al controllo continuo per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino a quanto in esse previsto e sfuggano alla tentazione di trascurarle (Sez 4, Sent. 13251 del 10/2/2005 Ud, Kapelj). Quanto alla decisione della corte territoriale di non riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., va rilevato che la doglianza del CI non ha ragione di essere considerato che i coimputati dipendenti dell'ENEL sono stati assolti già nel giudizio di primo grado e che, comunque, la corte di appello ha ritenuto che la condotta del ricorrente avrebbe avuto una efficienza causale nella produzione dell'evento non inferiore a quella che si volesse eventualmente attribuire a costoro, quindi non di minima importanza. Il reato si prescriverà il 30/8/2014, stante l'effettuato giudizio di comparazione tra circostanze. Questo non è stato censurato con il ricorso presentato. La richiesta di dichiarare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, infatti, è stata formulata con in motivi nuovi, dimenticando che essi devono essere uno sviluppo ed una precisazione delle doglianze mosse con l'impugnazione principale, senza contenere censure nuove.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009