Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2005, n. 13251
CASS
Sentenza 10 febbraio 2005

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In tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.

Commentari2

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    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2013

    1. Questione Il tribunale ha condannato il datore di lavoro ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla pena di euro 300,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore, il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest'ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali. Ai due imputati era stata contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica. In particolare al datore di lavoro era stato contestato di …

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  • 2Responsabilità datore lavoro e norme antinfortunistiche (Cass. pen. n. 33521/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il tribunale di Ascoli Piceno condannava il responsabile della società datrice di lavoro alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 ed 81 del d.lgs. 66/2003 per aver omesso di far sopportare i lavoratori alla prescrittiva visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. A seguito di appello dell'imputato la corte d'appello di Ancona in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il reato estinto limitatamente ad un solo lavoratore e determinava la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2005, n. 13251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13251
Data del deposito : 10 febbraio 2005

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