Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8819 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
-08819/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SFullCo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20929/99 - 34 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 180 - Consigliere Cron.24079 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Rep. 1783 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Rel. Consigliere Ud. 19/02/02 ha pronunciato la seguente 77 SENTENZA sul ricorso proposto da: GENOVA, in persona del suo CONDOMINIO VIA TORTI 48 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANU Mario, elettivamente domiciliato in UFFICIO COPIE Amm.re CAV. Richiesta copia studio ROMA VIA PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3,10 FRANCO E FORNI, che lo difende unitamente all'avvocato FO, CH 2002 CANCELLIERE ALFREDO NANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VA FRANCO;
intimato e sul 2° ricorso n 00034/00 proposto da: 2002 VA FRANCO, elett SA NI EL, che lo difende unitamente all'avvocato COSTANINO CERRUTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CONDOMINIO VIA TORTI 48 GENOVA in personadell'Amm.re p.t.; intimato avverso la sentenza n. 10138/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 15/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica И udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato AN E.FORNI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova del 4.10.1993 il Condominio di via Torti 48 in Genova, premesso che il condomino AN AN, proprietario dell'appartamento interno 35 scala B e dell'annesso terrazzo di copertura dell'edificio, aveva creato impedimento e turbativa all'esercizio della servitù di visita e di riparazioni costituita a favore rifiutando l'accesso, nel marzodell'esponente dell'anno 1993, resosi necessario per eseguire interventi ai lucernari dei cavedi all'antenna centralizzata TV ed ai tubi di riscaldamento, chiedeva libera edil ripristino della incondizionata disponibilità di accesso al terrazzo di proprietà del AN, e quindi della possibilità di esercitare la suddetta servitù per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria deliberati e già commissionati ad apposita impresa. la comparizione Il Pretore adito disponeva delle parti e, preso atto dell'assenza del informazioni, in AN ed assunte sommarie data 13.10.1993 ordinava а quest'ultimo di consentire l'accesso al terrazzo consegnando all'amministratore del condominio le chiavi della 3 porta che immetteva nel terrazzo stesso entro 24 ore dalla notifica dell'ordinanza e fissava il termine per l'inizio del procedimento di merito. Con atto di citazione notificato il 12.II.1993 il Condominio di via Torti 48 in Genova conveniva in giudizio il AN chiedendo la conferma pretorile e ladell'ordinanza condanna del convenuto a consentire l'accesso al terrazzo di sua proprietà. Si costituiva in giudizio il AN contestando la domanda attrice assumendo che il regolamento di condominio, pur stabilendo a carico dei terrazzi un diritto di servitù di visita e riparazioni sulle cose comuni, prevedeva che tali visite e riparazioni avvenissero previo accordo con i rispettivi proprietari, mentre il condominio aveva preteso di ottenere la consegna incondizionata delle chiavi della porta di accesso al terrazzo senza fornire informazioni sul tipo ed entità degli interventi da eseguire né sui tempi di esecuzione degli stessi. Il Pretore con sentenza del 19.7.1995 confermava l'ordinanza emessa il 13.10.1993 disponendo che le chiavi della porta di accesso, a lavori ultimati, dovevano essere restituite al 4 proprietario del terrazzo. Proposta impugnazione da parte del AN cui resisteva il Condominio di via Torti 48, il Tribunale di Genova con sentenza del 15.6.1999, in riforma della decisione di primo grado, revocava l'ordinanza pretorile del 13.10.1993 così come successivamente integrata. nell'esaminare gli Il giudice di appello, articoli del regolamento di condominio che prevedevano l'esistenza di una servitù di visita e riparazioni al tetto, alla condotta del fumo, agli sfiatatoi ed a quant'altro possa occorrere a carico la spettanza aglidei terrazzi (art. 3) e amministratori del "diritto delle visite ed estensibili agli ispezioni di cui all'art. 3, appartamenti, previo accordo coi rispettivi proprietari (art. 6), ritenendo non specificato chiaramente che il "previo accordo" si riferisse anche ai terrazzi gravati da servitù di accesso, assumeva che il contemperamento delle contrapposte esigenze comportava nel caso di specie la necessità di una preventiva intesa tra le parti per stabilire le modalità di accesso al terrazzo;
rilevava poi che nel passato il AN non aveva mai ostacolato l'esercizio del diritto di accesso 5 suddetto da parte del Condominio fino a quando, dopo un lavoro di breve durata, le chiavi della porta di immissione al terrazzo gli erano state restituite con notevole ritardo;
da allora l'appellante si era rifiutato di consegnare le chiavi dichiarandosi peraltro disponibile ad accordarsi con l'impresa incaricata della esecuzione dei lavori, mentre da parte sua l'amministratore del Condominio aveva ritenuto obbligo del AN di consentire l'accesso al terrazzo e di essere reperibile dalle ore 8 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi;
orbene il Ч rifiuto dell'appellante di aderire a tale proposta non poteva essere configurato quale atto di spoglio del diritto di servitù sia perché egli, pur rifiutando di consegnare le chiavi della porta di accessO al terrazzo, aveva espresso la propria disponibilità ad altri preventivi accordi, sia perché la mancata ottemperanza alle condizioni unilateralmente stabilite dall'amministratore del condominio era giustificata dalla considerazione che esse non erano frutto di un accordo e si ponevano in contrasto con il disposto del richiamato articolo del regolamento condominiale. Per la cassazione di tale sentenza il 6 Condominio di via Torti 48 in Genova ha proposto un ricorso articolato in tre motivi;
resiste con controricorso il AN che ha proposto un successivamente ricorso incidentale e che ha presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. del ricorsoVenendo quindi all'esame principale, si rileva che con il primo motivo il Condominio di via Torti 48 in Genova, denunciando violazione @ falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per vizio di extra o ultrapetizione, essendo stata riformata la decisione pretorile per ritenuta insussistenza degli estremi dello spoglio del diritto di servitù spettante al Condominio, mentre il AN nell'atto di appello aveva lamentato soltanto l'inesistenza del diritto azionato in sede cautelare dalla controparte. La censura è infondata. di appello, nel Il AN nell'atto inesistenza "del chiedere l'accertamento della diritto azionato in sede cautelare e quindi la 7 mancanza di condizioni che potessero giustificare il provvedimento а carico del conchiudente", ha evidentemente formulato una censura onnicomprensiva nei confronti della sentenza impugnata estesa alla contestazione di tutti i presupposti dell'azione cautelare esperita dalla controparte, e quindi anche tra essi di quello relativo al lamentato spoglio del diritto di servitù. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce anzitutto un vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata per non averne valutato tutti gli elementi di fatto accertati, ovvero in l'obbligo del AN di nonparticolare impedire al Condominio l'accesso al terrazzo di sua proprietà in relazione all'esercizio del diritto di servitù ad esso spettante. Il ricorrente principale lamenta inoltre un vizio di insufficiente motivazione in ordine al convincimento del Tribunale circa l'insussistenza di una colpa del AN per avere rifiutato di consegnare le chiavi di accesso al terrazzo in questione;
in realtà l'affermazione che il comportamento della controparte non aveva leso il diritto del Condominio era del tutto priva di riscontro logico. 8 Infine il ricorrente principale, deducendo un vizio di contraddittorietà della motivazione, lamenta una insanabile frattura logica nell'affermazione del Tribunale che, dopo aver evidenziato il rifiuto del AN di consegna delle chiavi o di consentire comunque al Condominio l'accesso al terrazzo, non ha ravvisato in tale comportamento gli estremi dello spoglio. La censura è infondata. In effetti le doglianze del ricorrente principale tendono a considerare separatamente le argomentazioni rese dal Tribunale a sostegno del convincimento espresso senza coordinarle tra loro al fine di cogliere compiutamente 1'"iter" logico seguito dalla sentenza impugnata. Il giudice di appello, invero, dopo aver richiamato i principi generali dell'ordinamento giuridico in base ai quali sussiste da un lato l'obbligo del proprietario del fondo servente di consentire l'accesso su di esso sempre che ne venga riconosciuta la necessità e dall'altro l'obbligo del titolare della servitù di esercitarla con il minor aggravio del fondo servente, ha ritenuto ragionevole nella fattispecie che le parti raggiungessero una preventiva intesa per stabilire 9 le modalità di accesso al terrazzo di proprietà del AN. Orbene la Corte territoriale a tal punto ha diaffermato che il rifiuto di quest'ultimo consegnare al Condominio le chiavi della porta che conduceva al suddetto terrazzo non poteva essere configurato come un atto di spoglio, avendo egli comunque dichiarato la propria disponibilità ad finalizzati allo stesso altri diversi accordi poteva essere considerato come scopo;
neppure ELL EHTO (rivelatore di una volontà da parte del AN di impedire il suddetto accesso la mancata adesione alla pretesa del Condominio di rendersi disponibile dalle ore 8 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi, trattandosi di condizione unilateralmente dall'amministratore e stabilita quindi non frutto di un accordo. Pertanto il giudice di appello, avendo ritenuto che il AN si era dichiarato favorevole a raggiungere delle intese con la controparte in ordine alla determinazione delle modalità di accesso da parte del Condominio al terrazzo di sua proprietà, e che quindi tale ripetuta disponibilità non si risolveva in un impedimento all'esercizio ERA della servitù di cui titolare il Condominio 10 medesimo, conseguentemente ha escluso che tale un atto di comportamento potesse configurarsi come motivazione spoglio, offrendo al riguardo una congrua e logicamente corretta anche con specifico riferimento all'assenza di un "animus spoliandi"; e deve osservarsi che l'accertamento dell'esistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente (Cass. Ч 28.II.2001 n. 15130), come appunto nella fattispecie. Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando vizio di motivazione nonché violazione degli articoli 1362 e seguenti c.C., 116 c.p.c. e 118 disp. att. C.C., lamenta una interpretazione non corretta degli articoli 3 e 6 del regolamento di condominio da parte del Tribunale, il quale inoltre si è richiamato agli articoli 813 e 1065 C.C. in realtà non attinenti alla fattispecie, e non avrebbe valutato la documentazione in atti dalla quale sarebbe emerso che il Condominio, indipendentemente dalla interpretazione dell'art. 3 del regolamento suddetto, aveva comunque tentato il raggiungimento di un accordo con il AN in 11 ordine all'esercizio del suo diritto di accesso al terrazzo di proprietà della controparte. La censura è inammissibile. Sotto un primo profilo si osserva che la doglianza relativa all'interpretazione del regolamento di condominio resa dal giudice di appello è assolutamente generica, non essendo stati specificati i criteri ermeneutici in ipotesi violati né i vizi logici commessi dalla sentenza impugnata;
al riguardo si richiama l'orientamento consolidato di questa Corte per il quale l'interpretazione di un regolamento contrattuale condominiale da parte del giudice di merito હૈ sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica o per vizio di motivazione (Cass. 28.10.1995 n. 11278; Cass.
2.6.1999 n. 5393; Cass. 14.7.2000 n. 9355). Deve inoltre aggiungersi che la mancata trascrizione nel ricorso della documentazione che, secondo l'assunto del ricorrente principale, il giudice di appello avrebbe omesso di considerare, configura una violazione del principio di autosufficienza del ricorso. medesimo, in quanto preclude a questa Corte la possibilità di accertare il verificarsi della dedotta carenza e di valutarne 12 la decisività. Esaminando quindi il ricorso incidentale, si rileva che con il primo motivo il AN lamenta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per vizio di motivazione in quanto l'argomentazione posta a fondamento di tale statuizione, ovvero la non chiara dizione dell'art. 6 del regolamento contrattuale, è infondata. Con il secondo motivo il ricorrente e falsaincidentale, deducendo violazione applicazione degli articoli 91-92 e 115 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese di primo grado nonostante la totale soccombenza del Condominio;
sostiene inoltre che dalla lettura dell'art. 6 della copia autentica del regolamento condominiale, nel quale manca la virgola dopo l'espressione "spetta il diritto delle visite ed ispezioni di cui all'art. 3" si ricaverebbe con chiarezza la previsione del previo accordo tra Condominio e singoli condomini per l'accesso del primo ai terrazzi gravanti da servitù. Le due censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate. Premesso che le spese di giudizio di primo 13 grado sono state compensate tra le parti, e dunque non sono state poste а carico della parte vittoriosa, si rileva che nella fattispecie non ricorre nessuna delle due ipotesi in cui è censurabile in sede di legittimità la statuizione sulle spese di giudizio, ovvero la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, oppure la illogicità palese delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese medesime. Deve inoltre aggiungersi che i dubbi interpretativi in ordine alla norma regolamentare sopra richiamata sono stati superati con la sentenza di secondo grado, cosicché le argomentazioni in proposito svolte dal ricorrente incidentale sono irrilevanti. In definitiva quindi entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, e tra le parti le spese di compensa interamente 14 giudizio. Così deciso in Roma il 19.2.2002. Vicen Толголоще екенит врайми IL CANCELLEDE CT France DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 GIU. 2002 109T/29.11 IL. CANCELLIERE C1 Francesco Catania 456T 41,32 170,43 8067 6.09 3 4 . 6 7 1 т о т CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il versate € 176,43 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n. 1834 (art. 278 T.U. n°115 del/30/5/2002) 15