Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
Il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito dall'art. 11 DPR 7 gennaio 1956, n.164 riguarda tutti i lavori previsti dall'art. 1 dello stesso decreto, quali che siano i mezzi tecnici adoperati, rispondendo la norma all'esigenza primaria ed assoluta di "evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori" durante lo svolgimento dei lavori; nella nozione di "ponteggio" rientra anche la gru per la quale la distanza di sicurezza va calcolata dall'estremità esterna del braccio operativo, nel senso che, esteso al massimo il braccio della gru, il punto estremo deve sempre rimanere al di sotto della distanza di cinque metri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2000, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Sciuto Carmelo Presidente del 14/1/2000
1.Dott. Malzone Ennio Consigliere SENTENZA
2.Dott. Federico Giovanni " N. 57
3.Dott. Costanzo Enzo " REGISTRO GENERALE
4.Dott. Bianchi Luisa " N. 41477/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OV OR, n. 20.7.56, parte civile nel procedimento
contro
Guarrera Giuseppe, n. 24.5.1943;
avverso la sentenza 5.7.99 Corte Appello Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Malzone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, quanto agli effetti civili;
Udito per la parte civile l'avv. Rino Rapisarda che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva
La Corte d'Appello di Catania con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di condanna del pretore di Trecastagni 4.4.98, ha assolto l'imputato dal reato di lesioni personali aggravate ex artt. 590/3-583 c.p., 273 DPR 547/55 e II DPR 164/56, commesso in Pedara il 3.8.92 in danno del lavoratore dipendente OV OR, non ravvisando nella fattispecie in esame alcun inadempimento delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro e ritenendo che l'incidente si era verificato per imprudenza e imperizia del lavoratore che, manovrando il braccio telescopio dell'autopompa, collegato alla betoniera, al di sopra del tetto dell'edificio in costruzione ove veniva gettato il calcestruzzo, aveva innalzato tale braccio fino a toccare il filo della linea elettrica sovrastante, sita ad una distanza superiore ai cinque metri dal fabbricato. Ricorre la parte civile, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla disapplicazione dell'art. II DPR164/56 e dell'art. 273 DPR 547/55.
Il ricorso è fondato. Il fatto storico è che OV OR, autistapompista alle dipendenze della Aci Calcestruzzi, mentre eseguiva la gittata di cemento sul solaio di un edificio in costruzione, al di sopra del quale correva una linea elettrica a media tensione di 20.000 volts a distanza di metri sei da terra, azionando il braccio telescopico della betoniera, entrava in contatto con uno dei cavi della linea elettrica, in maniera da determinare una scarica elettrica che si comunicava al corpo dello stesso operaio tramite la pulsantiera con la quale manovrava il braccio telescopico della medesima betoniera, riportando ustioni all'addome. Costituisce orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte che il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito dall'art. II DPR 7 gennaio 1956 n. 164, riguarda tutti i lavori previsti dall'art. I
dello stesso decreto, quali che siano i mezzi tecnici adoperati ed impiegati, rispondendo la medesima norma all'esigenza, primaria ed assoluta, di evitare "accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori" durante lo svolgimento dei lavori: più specificatamente, che nella nozione di "ponteggio" rientra anche la gru che, proprio per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, determina l'esposizione a pericolo;
in tale ipotesi, la distanza di sicurezza in questione va calcolata proprio dall'estremità esterna del braccio operativo, nel senso che, esteso al massimo il braccio della gru, il punto estremo deve sempre rimanere al di sotto della distanza di cinque metri.
È evidente che primo destinatario della norma è il soggetto che il potere di decidere circa l'impiego dello stesso mezzo di costruzione. Risultando il caso in esame pienamente sussumibile nella fattispecie legale inanzi delineata, l'impugnata sentenza va annullata quanto agli effetti civili con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello.
Non di rivengono sicuri elementi di giudizio che facciano ritenere violato il disposto dell'art. 273 DPR 547/55.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000