Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2000, n. 1560
CASS
Sentenza 14 gennaio 2000

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Il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito dall'art. 11 DPR 7 gennaio 1956, n.164 riguarda tutti i lavori previsti dall'art. 1 dello stesso decreto, quali che siano i mezzi tecnici adoperati, rispondendo la norma all'esigenza primaria ed assoluta di "evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori" durante lo svolgimento dei lavori; nella nozione di "ponteggio" rientra anche la gru per la quale la distanza di sicurezza va calcolata dall'estremità esterna del braccio operativo, nel senso che, esteso al massimo il braccio della gru, il punto estremo deve sempre rimanere al di sotto della distanza di cinque metri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2000, n. 1560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1560
    Data del deposito : 14 gennaio 2000

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