Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2006, n. 14557
CASS
Sentenza 21 dicembre 2006

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In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale "materia prima secondaria" ai sensi degli artt. 183 lett. q) e 181, commi sesto, dodicesimo e tredicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

La definizione di "sottoprodotto" - sottratto alla disciplina dei rifiuti - contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, che ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato, senza trasformazioni preliminari, in un ciclo produttivo diverso da quello di origine, si pone in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale, per distinguere il sottoprodotto dal rifiuto, è necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari. (Nell'occasione, la Corte non ha sollevato la questione di costituzionalità della norma nazionale, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., per la mancanza nel caso di specie della certezza del riutilizzo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2006, n. 14557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14557
    Data del deposito : 21 dicembre 2006

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