CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Massime • 1
In tema di riti speciali, l'imputato che, tratto a giudizio per rispondere di un delitto punito con la pena dell'ergastolo, riporti condanna per il medesimo fatto giuridicamente riqualificato in un delitto punito con la pena della reclusione, ha diritto alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. solo nel caso in cui abbia presentato, nei termini previsti dalla legge, richiesta di accesso al rito abbreviato prospettando la necessità della riqualificazione dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2023, n. 39774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39774 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: C.M. nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE AO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato LUIGI SALICE nell'interesse delle parti civili, I P•P• I P. C. 14 C . L. i nella qualità di esercente la potestà genitoriale in relazione alla figlia minorenne P . A. , che si è riportato alle conclusioni con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, depositate in uno alla nota spese;
uditi gli avvocati CARLO BENINI e WALLY SALVAGNINI nell'interesse della ricorrente C.M. l, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 7 aprile 2022, riformava la sentenza della Corte di assise di Ravenna, riqualificando la Penale Sent. Sez. 5 Num. 39774 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/07/2023 condotta di omicidio doloso in quella di omicidio preterintenzionale, rideterminando la pena originaria di anni ventuno in quella di anni sedici di reclusione nei confronti di C.M. C.M. era stata ritenuta colpevole del delitto previsto dall'art. 584 cod. pen., aggravato dall'aver commesso il fatto contro persona legata da relazione affettiva e con essa convivente, come previsto dagli artt. 585, comma 1, e 577, comma 1, n. 1 cod. pen, per aver cagionato la morte di P.L. I, avendolo colpito all'addome con un coltello da cucina con lama lunga 20 centimetri, lesione che procurava la lacerazione della vena porta, produttiva di una massiva emorragia acuta e shock ipovolemico, con conseguente decesso. Il tutto si verificava il 13 agosto 2019 in Ravenna. La Corte bolognese accoglieva il motivo di appello relativo alla riqualificazione giuridica nel delitto di omicidio preterintenzionale, escludendo il dolo anche eventuale richiesto dall'omicidio volontario. In particolare la donna, oltre ogni ragionevole dubbio, secondo la Corte territoriale volle solo ferire ma non uccidere i P.L. 1, avendo sferrato un unico colpo, ben potendo reiterare l'accoltellamento, non avendolo fatto, difettando la consapevolezza di avere ferito mortalmente la vittima, tanto da chiedere immediatamente dopo a un passante di allertare i carabinieri e, non appena accortasi della gravità della ferita inferta, avendo richiesto immediatamente l'intervento dell'ambulanza; infine, risultando ben possibile che l'ingresso dell'arma per sedici centimetri nel corpo della vittima fosse stato determinato dal movimento di quest'ultima, il che ebbe a accentuare la penetrazione del coltello. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dil C.M. l, a mezzo degli avvocati di fiducia Carlo Benini e Wally Salvagnini, consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale e poi oggetto di istanza di rinnovazione in appello. Il motivo si duole della mancata acquisizione della registrazione video relativa al ristorante ove, poco prima del delitto, cenarono P.L. e C.M. , al fine di ricostruire quanto ivi accadde: tale ricostruzione viene ritenuta dalle difese indispensabile per chiarire le modalità del delitto che fu consumato, poco dopo, nel vicino chiosco gestito dalla coppia. In particolare dal video sarebbe potuto emergere lo stato di ubriachezza o meno della vittima — e, dunque, la possibilità o meno per la C.M. di allontanarlo 2 in caso di aggressione, senza la necessità di utilizzare il coltello — come anche l'analogo stato della stessa imputata, oltre a potersi risolvere punti incerti nella ricostruzione, quali: l'ora di arrivo dell'imputata al ristorante e le modalità del litigio intercorso all'interno dello stesso fra C.M. e P. L. la sussistenza dello stato d'ira legittimante l'attenuante della provocazione l'accertamento della legittima difesa e dell'intensità del dolo. Illegittime risulterebbero le ordinanze delle Corti di merito, che negavano la necessità dell'acquisizione menzionata, richiamando la circostanza che il pubblico ministero aveva escluso la rilevanza delle immagini, evidenziando come la difesa, se avesse ritenuto le stesse rilevanti, avrebbe potuto acquisirle, non limitandosi a ipotesi congetturali. P.L. rendendo così attuale il pericolo. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla esclusione della legittima difesa, ravvisando illogicità e contraddittorietà. L'esclusione della scrinninante sarebbe conseguenza di congetture e quanto al commodus discessus la sentenza impugnata l'avrebbe ritenuto nonostante il chiosco-piadineria, luogo del delitto, avesse all'esterno una zona chiusa e recintata, che impediva comunque alla donna di allontanarsi, rispetto alla quale sarebbe illogico il riferimento della sentenza impugnata alla possibilità di allontanamento generalizzata, ritenendo l'unico ingresso a mezzo del cancelletto, indicato in atti, da intendersi «in senso tecnico»; inoltre, la donna sarebbe stata aggredita all'interno del chiosco e quindi avrebbe reagito con il coltello non potendo avere alcuna via di fuga, risultando illogico non aver dato credito a questa versione della imputata sul punto, confortata dal rinvenimento di quanto descritto dalla stessa e accertato dalla polizia giudiziaria (gli occhiali rotti e altro); inoltre, il tasso alcolennico accertato nella vittima e la differenza strutturale fra la C.M. con peso di 57 chilogrammi e alta nnt. 1,67, a fronte degli 85 chilogrammi della vittima, inficerebbero l'argomentazione che esclude la proporzione della reazione e l'attualità del pericolo, almeno putativo;
ancora, gli accertamenti medico legali avrebbero dato atto del movimento della persona offesa verso la donna, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che si sia scagliato contro 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen. Illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui ritiene che sussistesse ancora la stabile convivenza e la relazione affettiva all'interno della coppia, fondandosi sulla circostanza che la C.M. avesse sollecitato P.L. a reiterare il percorso di disintossicazione dall'alcool e che i due avessero intrapreso congiuntamente 3 l'iniziativa imprenditoriale della piadineria, nonché che avessero una stanza condivisa in un residence, il che invece sarebbe da giustificare con esigenze di risparmio economico a fronte della cessata relazione affettiva. La cessazione risultava poi acclarata anche per la paura dimostrata dalla donna, palesata dalla necessità di essere aiutata da terzi nel chiosco e di assicurarsi la compagnia sempre di altre persone di notte in albergo per timore di aggressioni da parte di P.L. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto in conto la circostanza che C.M. era vessata 'per accumulo' per plurimi episodi di violenza subiti, che integravano il fatto ingiusto altrui giustificante l'attenuante invocata. 7. Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 178, 179, 455, 456, 438 cod. proc. pen. e 24 e 11 Cost., 6 Cedu, in quanto, a seguito della riqualificazione della condotta all'imputata sarebbe stato consentito l'accesso al rito abbreviato, invece non consentito rispetto all'originaria imputazione di omicidio punita con l'ergastolo. 8. Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla negazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante dell'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe negato la prevalenza delle attenuanti generiche per la gravità dell'aggravante medesima, non valutando che la pena applicata risulti assolutamente sproporzionata rispetto alla previsione normativa. 9. Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alle somme liquidate per la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili a titolo di danno non patrimoniale rispetto all'intera vicenda e al suo sviluppo. 10. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta della difesa della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo lamenta la mancata acquisizione del video che riproduceva quanto avvenne all'interno del ristorante ove l'imputata e la vittima si recarono subito prima del delitto, che si svolse poi nel chiosco poco distante. In realtà le sentenze di merito hanno ritenuto assolutamente attendibile il narrato dei due testimoni diretti presenti nel ristorante, vale a dire il titolare e il cameriere, che hanno chiarito tutte le circostanze che si sarebbero volute accertare con la video ripresa, richiamate con il motivo ora in esame, quali lo stato di ebbrezza della coppia, lo stato di agitazione (o meno) all'arrivo contestuale e non differito, la situazione di calma nel quale si trovava la vittima che si fermò a giocare a biliardino con il figlio del proprietario, senza alcuna evidente tensione che potesse giustificare una connessione fra quanto accaduto al ristorante e quanto verificatosi poco dopo nel chiosco. Va evidenziato come pacifico sia il principio per cui, quanto alla omessa valutazione dell'istanza di rinnovazione istruttoria, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 — 01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01). Nel caso in esame con valutazione non illogica l'attendibilità dei testimoni presenti nel ristorante ha reso del tutto non necessaria l'acquisizione del video sui medesimi temi probatori, ricostruiti grazie alla prova dichiarativa, come per altro ritenuto dalla Corte di assise, in primo grado, con l'ordinanza di rigetto del 1 gennaio 2021 e come confermato dalla Corte territoriale in secondo grado con ordinanza del 23 febbraio 2022. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 5 3. Il secondo motivo deve confrontarsi con una motivazione congrua come riportata ai foll. 48 e 49 della sentenza di merito. Secondo la Corte territoriale, che ricostruisce gli eventi con una motivazione non manifestamente illogica, il delitto ebbe a consumarsi non all'interno del chiosco, come il motivo invece tende a sostenere, in quanto dove infatti non vi erano segni di colluttazione, bensì all'esterno, dove invece furono trovati gli occhiali rotti e le cozze riversate che P.L. aveva portato con sé dal ristorante. L'esterno era recintato oltre che dal cancelletto (unica uscita in senso «tecnico») anche da tavoli e piante, in sé però facilmente scavalcabili a riprova di altre possibili vie di fuga da parte della imputata, il che esclude l'impossibilità di un commodus discessus. Anche il dato di una aggressione improvvisa da parte di P.L. viene escluso senza aporie logiche dalla Corte territoriale, avendo la C.M. avuto il tempo di recarsi nel chiosco a prelevare il coltello. Ciò rileva, osserva correttamente la Corte di merito, in ordine alla esclusione della legittima difesa, in quanto per un verso il tutto si svolse all'esterno e dunque con possibilità di fuga da parte della C.M. inoltre,' P.L. I fu trovato colpito da pugni e calci, graffiato in volto dalla donna, che a sua volta recava escoriazioni alle braccia e al volto, graffi sulle gambe, al momento di ingresso in carcere, mentre il giorno dopo sempre in carcere recava anche due contusioni al capo e un livido al ginocchio non presenti all'atto dell'ingresso. Al di là di tutto il dato della sproporzione della reazione della donna non viene attaccato dalla difesa e risulta decisivo e determinante: la circostanza, valutata dalle Corte di merito in modo logico, che P.L. fosse a mani nude e che la C.M. si armò di coltello, fa venire meno ogni proporzione. Peraltro, la sentenza impugnata evidenzia come la continua conflittualità anche fisica escludeva di poter ritenere che quella sera il pericolo per la C.M. sarebbe stato diverso da quello patito in altre occasioni, secondo una dinamica ripetuta di alterchi e aggressioni reciproche, cosicché correttamente la Corte di assise di appello ha escluso un errore nella valutazione dei fatti da parte dell'imputata. L'errore deve nutrirsi di una novità rispetto alla dinamica conflittuale usuale, novità inesistente nel caso di specie, secondo la non illogica ricostruzione operata dalla Corte territoriale che risponde ai criteri consolidati per cui l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare,secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto 6 e C.M. concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (cfr. Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 - 01; Mass. conf.: N. 4456 del 2000 Rv. 215808 - 01, N. 13370 del 2013 Rv. 255268 - 01, N. 33591 del 2016 Rv. 267473 - 01). D'altro canto, anche l'eccesso colposo viene correttamente escluso — Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, Di Domenico, Rv. 279344 - 02 — allorché siano assenti i presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, in quanto l'eccesso colposo si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. In sostanza correttamente la sentenza impugnata conclude (fol. 52) nel senso che lo scontro era evitabile da parte della C.M. e non lo fu, la donna si armò di un coltello, arma assolutamente sproporzionata rispetto alle mani nude del presunto aggressore, anche in forza delle esperienze pregresse;
il colpo fu rivolto in una zona vitale a riprova della volontà di ledere pur in assenza di una comprovata necessità difensiva. Pertanto, anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 4. Il terzo motivo è aspecifico. La sentenza impugnata motiva in modo non manifestamente illogico in ordine alla circostanza che la relazione affettiva e la convivenza proseguivano fra P. L. (fol. 55), richiamando a riguardo come elementi indicativi la congiunta iniziativa di impiantare l'attività imprenditoriale del chiosco, la condivisione della stessa stanza, il recarsi al ristorante omissis insieme, la circostanza che l'imputata aveva riferito al cameriere che aveva problemi con P.L. che lo tradiva, il che presupponeva la sussistenza della relazione affettiva. D'altro canto, il ricorso, in particolare il motivo in esame, non si confronta con l'argomento ampliannente richiamato e evidenziato in sentenza al fol. 55, che ritiene sussistente l'ulteriore aggravante della intervenuta cessazione del rapporto, introdotta dall'art. 11, comma 1, lett. b), I. 19 luglio 2019 n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019 e dunque vigente alla data del fatto, verificatosi il 19 agosto 2019. In sostanza, anche volendo accedere alla tesi, propugnata dalla ricorrente, della cessazione della relazione affettiva, l'aggravante sarebbe comunque configurata. Né, sul punto, vi è violazione del diritto di difesa, salvaguardato perché la tesi della cessazione del rapporto affettivo veniva proposta proprio dalla difesa. Difatti, non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest'ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua 7 discolpa (Sez. 5, n. 50326 del 16/09/2014, Sommariva, Rv. 261420 - 01; Mass. conf. N. 5329 del 2000 Rv. 215903 - 01, N. 11082 del 2000 Rv. 217222 - 01, N. 33077 del 2003 Rv. 226532 - 01, N. 20118 del 2010 Rv. 247330 - 01, N. 23288 del 2010 Rv. 247761 - 01). 5. Il quarto motivo anche è manifestamente infondato in quanto per la configurabilità dell'attenuante della provocazione, pur nella forma cd. "per accumulo", è necessario che sia provata l'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 - 01). Ma secondo la Corte di assise di appello (fol. 58) nel caso in esame non si era verificato nessun fatto ingiusto, anzi l'imputata si recò a chiudere il chiosco e finire di pulire, si fermò a giocare con il figlio del proprietario del ristorante, l'episodio del vino versato da P.L. sulla CM. era stato superato e comunque non era a ridosso, in quanto vi fu un arco temporale adeguato di distacco, tanto che i due ripresero a stare insieme al ristorante prima di allontanarsi. Pertanto, la non illogica motivazione offerta dalla Corte di assise di appello esclude che il delitto fosse stato motivato da un fatto ingiusto e dallo stato d'ira, in assenza di continuità, dovendo la tesi difensiva richiedere e presupporre una rivalutazione in fatto delle emergenze probatorie non consentita in questa sede di legittimità. 6. Il quinto motivo è infondato. 6.1 La Corte di assise di appello riqualificava la condotta, ritenuta in primo grado, di omicidio volontario in quella di omicidio preterintenzionale, accogliendo il terzo motivo di appello. Lamenta la ricorrente che, a seguito della riqualificazione della condotta, le sarebbe stato consentito l'accesso al rito abbreviato, invece non ammesso rispetto all'originaria imputazione di omicidio punita con l'ergastolo, per quanto previsto dall'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, lett. a), I. 12 aprile 2019, n. 33, in vigore dal 20 aprile 2019 che, ai sensi dell'art. 5 I. cit., si applica ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore;
quindi, anche al delitto per cui si procede consumato il 13 agosto 2019. 6.2 Tanto premesso, deve evidenziarsi come la richiesta di accesso al rito speciale andava proposta dall'imputata congiuntamente alla richiesta di riqualificazione della condotta nel termine previsto per l'accesso al rito abbreviato. 6.2.1 In tal senso va richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale — con la sentenza n. 192/2020, in ordine all'accesso all'oblazione a P. L. 8 fronte della diversa qualificazione giuridica — che ha ribadito la diversità ontologica fra le modifiche fattuali dell'imputazione e quelle attinenti alla qualificazione giuridica del medesimo fatto, in relazione all'accesso ai riti alternativi. Infatti, ha osservato il Giudice delle leggi come «le soluzioni adottate da questa Corte, in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non siano estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, di riflesso alla disomogeneità dei due fenomeni. Disomogeneità già posta in evidenza da questa Corte - proprio in relazione al problema della tutela del diritto al contraddittorio - con la ricordata sentenza n. 103 del 2010, [...] allorché giudica innegabile «l'oggettiva diversità delle vicende modificative del fatto (nella sua dimensione storica) rispetto a quelle attinenti alla sua qualificazione giuridica». La Corte costituzionale richiama la sentenza delle Sezioni Unite nel caso Tamborino, che aveva distinto fra mutamento del fatto storico in contestazione e diversa qualificazione giuridica, per cui «[o]ve [...] la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all'esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall'art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione». Osserva la Corte costituzionale che «Tale diritto, a contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero, si traduce - per ripetere la formula della sentenza n. 32351 del 2014 delle Sezioni Unite - anche in un onere, 'al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum'. Detto altrimenti, per evitare che, a fronte della scorretta qualificazione, l'imputato "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di "regolarsi" secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell'istruttoria dibattimentale». Pertanto, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di \:\ 9 sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01). La Corte costituzionale rilevava anche come a tale pronuncia delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità successiva si fosse uniformata, così integrandosi il "diritto vivente", «utilizzando lo stesso criterio anche in rapporto all'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, 5 dicembre 2019-5 marzo 2020, n. 8982; sezione quarta penale, sentenza 8 maggio 2018-31 luglio 2018, n. 36752), così come in precedenza era avvenuto con riguardo al patteggiamento (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 marzo 2010-12 aprile 2010, n. 13597)». Anche la giurisprudenza eurounitaria — Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro — richiamata dalla Corte costituzionale, esclude la violazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si verte in tema di norme minime da applicare in materia d'informazione delle persone indagate o imputate (sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392, punto 82) e non risulta che il diritto all'informazione dell'indagato o dell'imputato, quanto alla modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accusa, implichi l'obbligo di riconoscere all'imputato il diritto di domandare l'applicazione di una pena su richiesta nel corso del dibattimento, tanto più che, nel caso della modifica della qualificazione giuridica dei fatti, la normativa nazionale garantisce all'imputato il diritto di presentare argomenti difensivi. In sostanza, la CGUE rileva al par. 65 della citata sentenza che « il diritto dell'imputato di essere tempestivamente informato di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per garantire l'equità del procedimento, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, non impone allo Stato membro interessato l'obbligo di concedere a detto imputato il diritto di domandare, dopo l'apertura del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta in caso di modifica della qualificazione giuridica dei fatti che costituiscono oggetto dell'imputazione». 10 Ne consegue, in sostanza, che anche nella prospettiva eurounitaria non vi è una violazione della direttiva citata e dell'art 48 della Carta dell'Unione Europea, con l'affermazione del principio per cui spetta anche all'imputato, nel proprio interesse, prevedere o sollecitare una possibile riqualificazione prospettando, in relazione alla stessa, in modo tempestivo l'opzione per il rito di interesse. 6.2.2. Analoghi principi la Corte costituzionale aveva già declinato in ordine alla istanza di accesso alla messa alla prova, quando divenuta possibile solo grazie all'intervenuta riqualificazione. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 131 del 2019 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Le disposizioni censurate, rileva la Corte costituzionale, ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente. Anche in tal caso la Corte costituzionale ha ritenuto, però, che il presupposto per l'ammissione al rito speciale conseguente la riqualificazione giuridica della condotta in contestazione sia da rinvenirsi nella tempestiva richiesta avanzata dall'imputato per l'accesso al rito alternativo. 6.2.3 La Corte costituzionale, inoltre, proprio esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., per violazione dell'art. 3 Cost., valutandola manifestamente infondata, con la sentenza n. 214 del 2021, al punto 8.2 ha ribadito quanto segue: « [...] occorre anzitutto rammentare la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui è ben vero che 'la facoltà di 11 chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004). Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto' (sentenza n. 95 del 2015). L'accesso ai riti alternativi costituisce, dunque, parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni;
di talché esso deve essere garantito - o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale, come invece parrebbe, erroneamente, presupporre il giudice a quo». In sostanza anche in questo caso la Corte costituzionale richiama, in relazione al rito abbreviato, la necessità di una istanza tempestiva secondo le regole di accesso al rito speciale. 6.3 Anche i più recenti interventi di questa Corte confermano che per i riti speciali, a seguito della intervenuta riqualificazione che consenta l'accesso negato in relazione all'originaria imputazione, sia necessaria la proposizione della istanza relativa, con richiesta di riqualificazione, nei termini previsti per l'accesso al rito: così «ove il giudice, all'esito del giudizio, ritenga effettivamente erronea tale qualificazione, deve ammettere la messa alla prova a condizione che l'imputato abbia presentato richiesta nei termini (Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, Rv. 284610 - 01); «la parte può chiedere entro il termine (prima dell'apertura del dibattimento, etc.) la messa alla prova deducendo la erronea qualificazione giuridica. In tale caso, se il giudice, all'esito del giudizio ritenga effettivamente erronea tale qualificazione, deve ammettere la messa alla prova (Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162 - 01). D'altro canto, anche Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173 - 01, proprio in tema di giudizio abbreviato affermava che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di 12 quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale, il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. E bene, in motivazione Sez. U, Wajib chiarivano che può parlarsi di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito sia dipesa dall'erronea deliberazione del giudice, e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova "in limine litis" una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo. In sostanza anche in questo caso il tema della diligente e tempestiva richiesta da parte dell'imputato ritorna in modo stabile, come espressivo di un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 6.4 Nel caso in esame l'imputata non risulta aver chiesto, all'esito della notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato, l'accesso al rito abbreviato, previa riqualificazione della condotta contestata di omicidio volontario in quello preterintenzionale. Ne consegue la infondatezza del motivo ora in esame. 6.5 Pertanto può affermarsi il principio per cui, in relazione al delitto punito con l'ergastolo — pena che osta alla celebrazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. — qualora i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, ritenendo invece la responsabilità penale dell'imputato per un delitto punito con la pena della reclusione, va «recuperata» la riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. solo se l'imputato abbia presentato la richiesta di accesso al rito abbreviato nei termini previsti dalla legge, prospettando la necessità della riqualificazione. 7. Quanto al sesto motivo, lo stesso è manifestamente infondato, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen., ritenendo in modo non manifestamente illogico, che la facilità con cui poteva evitare l'accoltellamento, 13 oltre che la comunanza di vita conseguente a scelte non giovanili ma più recenti, costituivano elementi ostativi alla prevalenza della attenuazione. D'altro canto, la stessa Corte territoriale richiama il dettato dell'art. 577, comma 3, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. c), I. 69/2019, anche in vigore dal 9 agosto 2019, che impedisce il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 8. Quanto al settimo motivo lo stesso è per un verso inedito, per altro verso generico. La Corte di assise di Ravenna aveva condannato l'imputata al risarcimento del danno nella misura di euro 200.000,00 in favore di P.P. e nella stessa misura di P.C. , nonché di euro 300.000,00 in favore di I P.A. La Corte di assise di appello confermava la condanna al risarcimento dei danni, che non risultava oggetto di un motivo di appello e dunque non si pronunciava nel merito della doglianza. E bene, deve rilevarsi come la doglianza non sia ora consentita per quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; 14 Il Consigliere estensore Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Ad ogni buon conto, comunque, il motivo ora in esame risulta del tutto generico, non offrendo puntuali e specifiche ragioni di censura alla decisione del giudice di primo grado. 9. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente, alla quale vanno imputate anche le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, da liquidarsi in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. 10. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 05/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE AO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato LUIGI SALICE nell'interesse delle parti civili, I P•P• I P. C. 14 C . L. i nella qualità di esercente la potestà genitoriale in relazione alla figlia minorenne P . A. , che si è riportato alle conclusioni con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, depositate in uno alla nota spese;
uditi gli avvocati CARLO BENINI e WALLY SALVAGNINI nell'interesse della ricorrente C.M. l, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 7 aprile 2022, riformava la sentenza della Corte di assise di Ravenna, riqualificando la Penale Sent. Sez. 5 Num. 39774 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 05/07/2023 condotta di omicidio doloso in quella di omicidio preterintenzionale, rideterminando la pena originaria di anni ventuno in quella di anni sedici di reclusione nei confronti di C.M. C.M. era stata ritenuta colpevole del delitto previsto dall'art. 584 cod. pen., aggravato dall'aver commesso il fatto contro persona legata da relazione affettiva e con essa convivente, come previsto dagli artt. 585, comma 1, e 577, comma 1, n. 1 cod. pen, per aver cagionato la morte di P.L. I, avendolo colpito all'addome con un coltello da cucina con lama lunga 20 centimetri, lesione che procurava la lacerazione della vena porta, produttiva di una massiva emorragia acuta e shock ipovolemico, con conseguente decesso. Il tutto si verificava il 13 agosto 2019 in Ravenna. La Corte bolognese accoglieva il motivo di appello relativo alla riqualificazione giuridica nel delitto di omicidio preterintenzionale, escludendo il dolo anche eventuale richiesto dall'omicidio volontario. In particolare la donna, oltre ogni ragionevole dubbio, secondo la Corte territoriale volle solo ferire ma non uccidere i P.L. 1, avendo sferrato un unico colpo, ben potendo reiterare l'accoltellamento, non avendolo fatto, difettando la consapevolezza di avere ferito mortalmente la vittima, tanto da chiedere immediatamente dopo a un passante di allertare i carabinieri e, non appena accortasi della gravità della ferita inferta, avendo richiesto immediatamente l'intervento dell'ambulanza; infine, risultando ben possibile che l'ingresso dell'arma per sedici centimetri nel corpo della vittima fosse stato determinato dal movimento di quest'ultima, il che ebbe a accentuare la penetrazione del coltello. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dil C.M. l, a mezzo degli avvocati di fiducia Carlo Benini e Wally Salvagnini, consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale e poi oggetto di istanza di rinnovazione in appello. Il motivo si duole della mancata acquisizione della registrazione video relativa al ristorante ove, poco prima del delitto, cenarono P.L. e C.M. , al fine di ricostruire quanto ivi accadde: tale ricostruzione viene ritenuta dalle difese indispensabile per chiarire le modalità del delitto che fu consumato, poco dopo, nel vicino chiosco gestito dalla coppia. In particolare dal video sarebbe potuto emergere lo stato di ubriachezza o meno della vittima — e, dunque, la possibilità o meno per la C.M. di allontanarlo 2 in caso di aggressione, senza la necessità di utilizzare il coltello — come anche l'analogo stato della stessa imputata, oltre a potersi risolvere punti incerti nella ricostruzione, quali: l'ora di arrivo dell'imputata al ristorante e le modalità del litigio intercorso all'interno dello stesso fra C.M. e P. L. la sussistenza dello stato d'ira legittimante l'attenuante della provocazione l'accertamento della legittima difesa e dell'intensità del dolo. Illegittime risulterebbero le ordinanze delle Corti di merito, che negavano la necessità dell'acquisizione menzionata, richiamando la circostanza che il pubblico ministero aveva escluso la rilevanza delle immagini, evidenziando come la difesa, se avesse ritenuto le stesse rilevanti, avrebbe potuto acquisirle, non limitandosi a ipotesi congetturali. P.L. rendendo così attuale il pericolo. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla esclusione della legittima difesa, ravvisando illogicità e contraddittorietà. L'esclusione della scrinninante sarebbe conseguenza di congetture e quanto al commodus discessus la sentenza impugnata l'avrebbe ritenuto nonostante il chiosco-piadineria, luogo del delitto, avesse all'esterno una zona chiusa e recintata, che impediva comunque alla donna di allontanarsi, rispetto alla quale sarebbe illogico il riferimento della sentenza impugnata alla possibilità di allontanamento generalizzata, ritenendo l'unico ingresso a mezzo del cancelletto, indicato in atti, da intendersi «in senso tecnico»; inoltre, la donna sarebbe stata aggredita all'interno del chiosco e quindi avrebbe reagito con il coltello non potendo avere alcuna via di fuga, risultando illogico non aver dato credito a questa versione della imputata sul punto, confortata dal rinvenimento di quanto descritto dalla stessa e accertato dalla polizia giudiziaria (gli occhiali rotti e altro); inoltre, il tasso alcolennico accertato nella vittima e la differenza strutturale fra la C.M. con peso di 57 chilogrammi e alta nnt. 1,67, a fronte degli 85 chilogrammi della vittima, inficerebbero l'argomentazione che esclude la proporzione della reazione e l'attualità del pericolo, almeno putativo;
ancora, gli accertamenti medico legali avrebbero dato atto del movimento della persona offesa verso la donna, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che si sia scagliato contro 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen. Illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui ritiene che sussistesse ancora la stabile convivenza e la relazione affettiva all'interno della coppia, fondandosi sulla circostanza che la C.M. avesse sollecitato P.L. a reiterare il percorso di disintossicazione dall'alcool e che i due avessero intrapreso congiuntamente 3 l'iniziativa imprenditoriale della piadineria, nonché che avessero una stanza condivisa in un residence, il che invece sarebbe da giustificare con esigenze di risparmio economico a fronte della cessata relazione affettiva. La cessazione risultava poi acclarata anche per la paura dimostrata dalla donna, palesata dalla necessità di essere aiutata da terzi nel chiosco e di assicurarsi la compagnia sempre di altre persone di notte in albergo per timore di aggressioni da parte di P.L. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto in conto la circostanza che C.M. era vessata 'per accumulo' per plurimi episodi di violenza subiti, che integravano il fatto ingiusto altrui giustificante l'attenuante invocata. 7. Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 178, 179, 455, 456, 438 cod. proc. pen. e 24 e 11 Cost., 6 Cedu, in quanto, a seguito della riqualificazione della condotta all'imputata sarebbe stato consentito l'accesso al rito abbreviato, invece non consentito rispetto all'originaria imputazione di omicidio punita con l'ergastolo. 8. Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla negazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante dell'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe negato la prevalenza delle attenuanti generiche per la gravità dell'aggravante medesima, non valutando che la pena applicata risulti assolutamente sproporzionata rispetto alla previsione normativa. 9. Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alle somme liquidate per la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili a titolo di danno non patrimoniale rispetto all'intera vicenda e al suo sviluppo. 10. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta della difesa della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo lamenta la mancata acquisizione del video che riproduceva quanto avvenne all'interno del ristorante ove l'imputata e la vittima si recarono subito prima del delitto, che si svolse poi nel chiosco poco distante. In realtà le sentenze di merito hanno ritenuto assolutamente attendibile il narrato dei due testimoni diretti presenti nel ristorante, vale a dire il titolare e il cameriere, che hanno chiarito tutte le circostanze che si sarebbero volute accertare con la video ripresa, richiamate con il motivo ora in esame, quali lo stato di ebbrezza della coppia, lo stato di agitazione (o meno) all'arrivo contestuale e non differito, la situazione di calma nel quale si trovava la vittima che si fermò a giocare a biliardino con il figlio del proprietario, senza alcuna evidente tensione che potesse giustificare una connessione fra quanto accaduto al ristorante e quanto verificatosi poco dopo nel chiosco. Va evidenziato come pacifico sia il principio per cui, quanto alla omessa valutazione dell'istanza di rinnovazione istruttoria, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 — 01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01). Nel caso in esame con valutazione non illogica l'attendibilità dei testimoni presenti nel ristorante ha reso del tutto non necessaria l'acquisizione del video sui medesimi temi probatori, ricostruiti grazie alla prova dichiarativa, come per altro ritenuto dalla Corte di assise, in primo grado, con l'ordinanza di rigetto del 1 gennaio 2021 e come confermato dalla Corte territoriale in secondo grado con ordinanza del 23 febbraio 2022. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 5 3. Il secondo motivo deve confrontarsi con una motivazione congrua come riportata ai foll. 48 e 49 della sentenza di merito. Secondo la Corte territoriale, che ricostruisce gli eventi con una motivazione non manifestamente illogica, il delitto ebbe a consumarsi non all'interno del chiosco, come il motivo invece tende a sostenere, in quanto dove infatti non vi erano segni di colluttazione, bensì all'esterno, dove invece furono trovati gli occhiali rotti e le cozze riversate che P.L. aveva portato con sé dal ristorante. L'esterno era recintato oltre che dal cancelletto (unica uscita in senso «tecnico») anche da tavoli e piante, in sé però facilmente scavalcabili a riprova di altre possibili vie di fuga da parte della imputata, il che esclude l'impossibilità di un commodus discessus. Anche il dato di una aggressione improvvisa da parte di P.L. viene escluso senza aporie logiche dalla Corte territoriale, avendo la C.M. avuto il tempo di recarsi nel chiosco a prelevare il coltello. Ciò rileva, osserva correttamente la Corte di merito, in ordine alla esclusione della legittima difesa, in quanto per un verso il tutto si svolse all'esterno e dunque con possibilità di fuga da parte della C.M. inoltre,' P.L. I fu trovato colpito da pugni e calci, graffiato in volto dalla donna, che a sua volta recava escoriazioni alle braccia e al volto, graffi sulle gambe, al momento di ingresso in carcere, mentre il giorno dopo sempre in carcere recava anche due contusioni al capo e un livido al ginocchio non presenti all'atto dell'ingresso. Al di là di tutto il dato della sproporzione della reazione della donna non viene attaccato dalla difesa e risulta decisivo e determinante: la circostanza, valutata dalle Corte di merito in modo logico, che P.L. fosse a mani nude e che la C.M. si armò di coltello, fa venire meno ogni proporzione. Peraltro, la sentenza impugnata evidenzia come la continua conflittualità anche fisica escludeva di poter ritenere che quella sera il pericolo per la C.M. sarebbe stato diverso da quello patito in altre occasioni, secondo una dinamica ripetuta di alterchi e aggressioni reciproche, cosicché correttamente la Corte di assise di appello ha escluso un errore nella valutazione dei fatti da parte dell'imputata. L'errore deve nutrirsi di una novità rispetto alla dinamica conflittuale usuale, novità inesistente nel caso di specie, secondo la non illogica ricostruzione operata dalla Corte territoriale che risponde ai criteri consolidati per cui l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare,secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto 6 e C.M. concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (cfr. Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 - 01; Mass. conf.: N. 4456 del 2000 Rv. 215808 - 01, N. 13370 del 2013 Rv. 255268 - 01, N. 33591 del 2016 Rv. 267473 - 01). D'altro canto, anche l'eccesso colposo viene correttamente escluso — Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, Di Domenico, Rv. 279344 - 02 — allorché siano assenti i presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, in quanto l'eccesso colposo si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. In sostanza correttamente la sentenza impugnata conclude (fol. 52) nel senso che lo scontro era evitabile da parte della C.M. e non lo fu, la donna si armò di un coltello, arma assolutamente sproporzionata rispetto alle mani nude del presunto aggressore, anche in forza delle esperienze pregresse;
il colpo fu rivolto in una zona vitale a riprova della volontà di ledere pur in assenza di una comprovata necessità difensiva. Pertanto, anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 4. Il terzo motivo è aspecifico. La sentenza impugnata motiva in modo non manifestamente illogico in ordine alla circostanza che la relazione affettiva e la convivenza proseguivano fra P. L. (fol. 55), richiamando a riguardo come elementi indicativi la congiunta iniziativa di impiantare l'attività imprenditoriale del chiosco, la condivisione della stessa stanza, il recarsi al ristorante omissis insieme, la circostanza che l'imputata aveva riferito al cameriere che aveva problemi con P.L. che lo tradiva, il che presupponeva la sussistenza della relazione affettiva. D'altro canto, il ricorso, in particolare il motivo in esame, non si confronta con l'argomento ampliannente richiamato e evidenziato in sentenza al fol. 55, che ritiene sussistente l'ulteriore aggravante della intervenuta cessazione del rapporto, introdotta dall'art. 11, comma 1, lett. b), I. 19 luglio 2019 n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019 e dunque vigente alla data del fatto, verificatosi il 19 agosto 2019. In sostanza, anche volendo accedere alla tesi, propugnata dalla ricorrente, della cessazione della relazione affettiva, l'aggravante sarebbe comunque configurata. Né, sul punto, vi è violazione del diritto di difesa, salvaguardato perché la tesi della cessazione del rapporto affettivo veniva proposta proprio dalla difesa. Difatti, non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest'ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua 7 discolpa (Sez. 5, n. 50326 del 16/09/2014, Sommariva, Rv. 261420 - 01; Mass. conf. N. 5329 del 2000 Rv. 215903 - 01, N. 11082 del 2000 Rv. 217222 - 01, N. 33077 del 2003 Rv. 226532 - 01, N. 20118 del 2010 Rv. 247330 - 01, N. 23288 del 2010 Rv. 247761 - 01). 5. Il quarto motivo anche è manifestamente infondato in quanto per la configurabilità dell'attenuante della provocazione, pur nella forma cd. "per accumulo", è necessario che sia provata l'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 - 01). Ma secondo la Corte di assise di appello (fol. 58) nel caso in esame non si era verificato nessun fatto ingiusto, anzi l'imputata si recò a chiudere il chiosco e finire di pulire, si fermò a giocare con il figlio del proprietario del ristorante, l'episodio del vino versato da P.L. sulla CM. era stato superato e comunque non era a ridosso, in quanto vi fu un arco temporale adeguato di distacco, tanto che i due ripresero a stare insieme al ristorante prima di allontanarsi. Pertanto, la non illogica motivazione offerta dalla Corte di assise di appello esclude che il delitto fosse stato motivato da un fatto ingiusto e dallo stato d'ira, in assenza di continuità, dovendo la tesi difensiva richiedere e presupporre una rivalutazione in fatto delle emergenze probatorie non consentita in questa sede di legittimità. 6. Il quinto motivo è infondato. 6.1 La Corte di assise di appello riqualificava la condotta, ritenuta in primo grado, di omicidio volontario in quella di omicidio preterintenzionale, accogliendo il terzo motivo di appello. Lamenta la ricorrente che, a seguito della riqualificazione della condotta, le sarebbe stato consentito l'accesso al rito abbreviato, invece non ammesso rispetto all'originaria imputazione di omicidio punita con l'ergastolo, per quanto previsto dall'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, lett. a), I. 12 aprile 2019, n. 33, in vigore dal 20 aprile 2019 che, ai sensi dell'art. 5 I. cit., si applica ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore;
quindi, anche al delitto per cui si procede consumato il 13 agosto 2019. 6.2 Tanto premesso, deve evidenziarsi come la richiesta di accesso al rito speciale andava proposta dall'imputata congiuntamente alla richiesta di riqualificazione della condotta nel termine previsto per l'accesso al rito abbreviato. 6.2.1 In tal senso va richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale — con la sentenza n. 192/2020, in ordine all'accesso all'oblazione a P. L. 8 fronte della diversa qualificazione giuridica — che ha ribadito la diversità ontologica fra le modifiche fattuali dell'imputazione e quelle attinenti alla qualificazione giuridica del medesimo fatto, in relazione all'accesso ai riti alternativi. Infatti, ha osservato il Giudice delle leggi come «le soluzioni adottate da questa Corte, in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non siano estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, di riflesso alla disomogeneità dei due fenomeni. Disomogeneità già posta in evidenza da questa Corte - proprio in relazione al problema della tutela del diritto al contraddittorio - con la ricordata sentenza n. 103 del 2010, [...] allorché giudica innegabile «l'oggettiva diversità delle vicende modificative del fatto (nella sua dimensione storica) rispetto a quelle attinenti alla sua qualificazione giuridica». La Corte costituzionale richiama la sentenza delle Sezioni Unite nel caso Tamborino, che aveva distinto fra mutamento del fatto storico in contestazione e diversa qualificazione giuridica, per cui «[o]ve [...] la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all'esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall'art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione». Osserva la Corte costituzionale che «Tale diritto, a contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero, si traduce - per ripetere la formula della sentenza n. 32351 del 2014 delle Sezioni Unite - anche in un onere, 'al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum'. Detto altrimenti, per evitare che, a fronte della scorretta qualificazione, l'imputato "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di "regolarsi" secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell'istruttoria dibattimentale». Pertanto, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di \:\ 9 sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01). La Corte costituzionale rilevava anche come a tale pronuncia delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità successiva si fosse uniformata, così integrandosi il "diritto vivente", «utilizzando lo stesso criterio anche in rapporto all'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, 5 dicembre 2019-5 marzo 2020, n. 8982; sezione quarta penale, sentenza 8 maggio 2018-31 luglio 2018, n. 36752), così come in precedenza era avvenuto con riguardo al patteggiamento (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 marzo 2010-12 aprile 2010, n. 13597)». Anche la giurisprudenza eurounitaria — Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro — richiamata dalla Corte costituzionale, esclude la violazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si verte in tema di norme minime da applicare in materia d'informazione delle persone indagate o imputate (sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392, punto 82) e non risulta che il diritto all'informazione dell'indagato o dell'imputato, quanto alla modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accusa, implichi l'obbligo di riconoscere all'imputato il diritto di domandare l'applicazione di una pena su richiesta nel corso del dibattimento, tanto più che, nel caso della modifica della qualificazione giuridica dei fatti, la normativa nazionale garantisce all'imputato il diritto di presentare argomenti difensivi. In sostanza, la CGUE rileva al par. 65 della citata sentenza che « il diritto dell'imputato di essere tempestivamente informato di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per garantire l'equità del procedimento, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, non impone allo Stato membro interessato l'obbligo di concedere a detto imputato il diritto di domandare, dopo l'apertura del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta in caso di modifica della qualificazione giuridica dei fatti che costituiscono oggetto dell'imputazione». 10 Ne consegue, in sostanza, che anche nella prospettiva eurounitaria non vi è una violazione della direttiva citata e dell'art 48 della Carta dell'Unione Europea, con l'affermazione del principio per cui spetta anche all'imputato, nel proprio interesse, prevedere o sollecitare una possibile riqualificazione prospettando, in relazione alla stessa, in modo tempestivo l'opzione per il rito di interesse. 6.2.2. Analoghi principi la Corte costituzionale aveva già declinato in ordine alla istanza di accesso alla messa alla prova, quando divenuta possibile solo grazie all'intervenuta riqualificazione. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 131 del 2019 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Le disposizioni censurate, rileva la Corte costituzionale, ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente. Anche in tal caso la Corte costituzionale ha ritenuto, però, che il presupposto per l'ammissione al rito speciale conseguente la riqualificazione giuridica della condotta in contestazione sia da rinvenirsi nella tempestiva richiesta avanzata dall'imputato per l'accesso al rito alternativo. 6.2.3 La Corte costituzionale, inoltre, proprio esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., per violazione dell'art. 3 Cost., valutandola manifestamente infondata, con la sentenza n. 214 del 2021, al punto 8.2 ha ribadito quanto segue: « [...] occorre anzitutto rammentare la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui è ben vero che 'la facoltà di 11 chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004). Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto' (sentenza n. 95 del 2015). L'accesso ai riti alternativi costituisce, dunque, parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni;
di talché esso deve essere garantito - o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale, come invece parrebbe, erroneamente, presupporre il giudice a quo». In sostanza anche in questo caso la Corte costituzionale richiama, in relazione al rito abbreviato, la necessità di una istanza tempestiva secondo le regole di accesso al rito speciale. 6.3 Anche i più recenti interventi di questa Corte confermano che per i riti speciali, a seguito della intervenuta riqualificazione che consenta l'accesso negato in relazione all'originaria imputazione, sia necessaria la proposizione della istanza relativa, con richiesta di riqualificazione, nei termini previsti per l'accesso al rito: così «ove il giudice, all'esito del giudizio, ritenga effettivamente erronea tale qualificazione, deve ammettere la messa alla prova a condizione che l'imputato abbia presentato richiesta nei termini (Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, Rv. 284610 - 01); «la parte può chiedere entro il termine (prima dell'apertura del dibattimento, etc.) la messa alla prova deducendo la erronea qualificazione giuridica. In tale caso, se il giudice, all'esito del giudizio ritenga effettivamente erronea tale qualificazione, deve ammettere la messa alla prova (Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162 - 01). D'altro canto, anche Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173 - 01, proprio in tema di giudizio abbreviato affermava che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di 12 quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale, il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. E bene, in motivazione Sez. U, Wajib chiarivano che può parlarsi di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito sia dipesa dall'erronea deliberazione del giudice, e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova "in limine litis" una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo. In sostanza anche in questo caso il tema della diligente e tempestiva richiesta da parte dell'imputato ritorna in modo stabile, come espressivo di un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 6.4 Nel caso in esame l'imputata non risulta aver chiesto, all'esito della notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato, l'accesso al rito abbreviato, previa riqualificazione della condotta contestata di omicidio volontario in quello preterintenzionale. Ne consegue la infondatezza del motivo ora in esame. 6.5 Pertanto può affermarsi il principio per cui, in relazione al delitto punito con l'ergastolo — pena che osta alla celebrazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. — qualora i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, ritenendo invece la responsabilità penale dell'imputato per un delitto punito con la pena della reclusione, va «recuperata» la riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. solo se l'imputato abbia presentato la richiesta di accesso al rito abbreviato nei termini previsti dalla legge, prospettando la necessità della riqualificazione. 7. Quanto al sesto motivo, lo stesso è manifestamente infondato, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen., ritenendo in modo non manifestamente illogico, che la facilità con cui poteva evitare l'accoltellamento, 13 oltre che la comunanza di vita conseguente a scelte non giovanili ma più recenti, costituivano elementi ostativi alla prevalenza della attenuazione. D'altro canto, la stessa Corte territoriale richiama il dettato dell'art. 577, comma 3, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. c), I. 69/2019, anche in vigore dal 9 agosto 2019, che impedisce il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 8. Quanto al settimo motivo lo stesso è per un verso inedito, per altro verso generico. La Corte di assise di Ravenna aveva condannato l'imputata al risarcimento del danno nella misura di euro 200.000,00 in favore di P.P. e nella stessa misura di P.C. , nonché di euro 300.000,00 in favore di I P.A. La Corte di assise di appello confermava la condanna al risarcimento dei danni, che non risultava oggetto di un motivo di appello e dunque non si pronunciava nel merito della doglianza. E bene, deve rilevarsi come la doglianza non sia ora consentita per quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; 14 Il Consigliere estensore Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Ad ogni buon conto, comunque, il motivo ora in esame risulta del tutto generico, non offrendo puntuali e specifiche ragioni di censura alla decisione del giudice di primo grado. 9. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente, alla quale vanno imputate anche le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, da liquidarsi in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. 10. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 05/07/2023