Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione e che, se sostenuta da idonea motivazione si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva disposto il rinvio della consegna, nonostante il consenso espresso dal condannato, in considerazione della gravità dei reati per i quali egli era già stato condannato in primo e in secondo grado, e dell'entità delle pene irrogate).
Commentari • 3
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In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona in un procedimento per mandato di arresto europeo, i giudici che ricevono la richiesta devono sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà detenuta o ospitata, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell'ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare una simile soluzione, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata. Corte di Cassazione sez. feriale penale, ud. 8 agosto 2023 (dep. 10 agosto 2023), n. 34821 Presidente …
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Il rischio di contagio in caso di consegna in ambito MAE per alto tasso di positività al virus nella città dell'autorità giudiziaria del paese emittente non inerisce al tema dell'inadeguatezza intrinseca delle strutture penitenziarie a garantire un livello minimo di vivibilità ai detenuti al fine di non incorrere nel divieto stabilito dalla seconda parte dell'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo; si tratta peraltro su un dato puramente congetturale ed è quindi manifestamente infondata. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE sentenza n. 22275 dep. il 23.07.2020 Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore VILLONI ORLANDO ha pronunciato la seguente sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 481
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 6520/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M. , nato in (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 31/01/2014 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Vezzadini Stefano, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, adottata ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 14, comma 4, (dunque, in presenza del consenso dell'interessato), la Corte di appello di Bologna dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 08/01/2014 dalla Corte di Piatra Neamt (Romania) nei confronti del cittadino rumeno B.M. , tratto in arresto in Italia e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per dare esecuzione alla sentenza con la quale l'autorità giudiziaria rumena aveva condannato il B. alla pena di anni nove di reclusione in relazione ai reati di violenza sessuale e sequestro di persona;
come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali la L. 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584 /GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") prevede la consegna;
e come, tuttavia, la consegna dovesse essere rinviata in vista del soddisfacimento di esigenze della giustizia penale italiana, in attesa della definizione del processo penale pendente nel nostro Paese, per altri reati, a carico del prevenuto.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il B. , con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Stefano Vezzadini, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 24 ed il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disposto il rinvio della consegna, benché il B. avesse dato il suo consenso, essendo interessato a scontare nel suo paese anche l'eventuale pena che dovesse essere irrogata dal giudice italiano, nonostante il processo italiano penda in sede di legittimità, talché non è necessaria la presenza dell'imputato, ed i reati per i quali è stato condannato in Romania siano di pari gravità, ma commessi in epoca anteriore rispetto a quelli per i quali è imputato in Italia.
Con nota del 27/02/2014 il difensore ha depositato certificazione medica relativa alle condizioni di salute dei genitori del B. .
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo i quali, in tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dalla L. n. 69 del 2005, art. 20 del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006); la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire che la persona possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati (Sez. 6, n. 22451 del 03/06/2008, Viscuso, Rv. 239943; Sez. 6, n. 39772 del 24/10/2007, Bulibasa, non mass.); tale facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna, per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dal citato art. 20 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, n. 45647 del 25/11/200, Munteanu, Rv. 245486): valutazione di opportunità che, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, Vadanoiu, Rv. 247097). Di tali regole di giudizio la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede, come il B. risulti imputato in Italia per reati, diversi da quelli per i quali è stata chiesta la consegna, di eccezionale gravità - violenza sessuale aggravata da sevizie, rapina, sequestro di persona, lesioni e violenza privata - commessi nel (OMISSIS) , dunque appena un mese dopo di quelli che risultano essere stati commessi in Romania, per i quali è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato condannato, con sentenza confermata in secondo grado, alla severa pena di anni dodici di reclusione, oltre alla pena pecuniaria. In tale contesto la decisione della Corte bolognese, correttamente ispirata al canone della discrezionalità vigente in materia di mandato di arresto europeo (a differenza di quanto stabilito in materia estradizionale, dove il rinvio della consegna, in ipotesi di tale natura, ha un carattere di automaticità), non appare censurabile.
Nè appaiono rilevanti le ulteriori circostanze segnalate dal ricorrente, tenuto conto, per un verso, che l'attuale pendenza del processo penale italiano nella fase della legittimità, rendendo oramai imminente il probabile passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, dunque, l'esecuzione della relativa pena inflitta, finisce per legittimare in misura ancora maggiore la determinazione della Corte emiliana di rinviare la consegna dell'interessato all'estero; e considerato, per altro verso, che il consenso alla consegna manifestato dall'interessato risulta recessivo rispetto all'interesse pubblicistico a che egli sconti in Italia la pena inflittagli per i gravi delitti per i quali è stato giudicato colpevole.
È appena il caso di aggiungere che - in assenza di una richiesta di consegna temporanea che l'autorità rumena avrebbe potuto formulare ai sensi dell'art. 24, comma 2 in esame - l'interesse del ricorrente a potere, se del caso, scontare nel proprio paese di origine la pena irrogata dall'autorità giudiziaria italiana avrebbe potuto avere rilevanza, in base alla vigente disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005, esclusivamente se egli si fosse trovato in Romania e fossero stati i giudici italiani a chiederne la consegna con l'emissione di un mandato di arresto europeo.
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2014