Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 10892
CASS
Sentenza 5 marzo 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione e che, se sostenuta da idonea motivazione si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva disposto il rinvio della consegna, nonostante il consenso espresso dal condannato, in considerazione della gravità dei reati per i quali egli era già stato condannato in primo e in secondo grado, e dell'entità delle pene irrogate).

Commentari3

  • 1MAE e rischio per la salute: nulla osta a consegna se .. (Cass. 34821/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 settembre 2023

    In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona in un procedimento per mandato di arresto europeo, i giudici che ricevono la richiesta devono sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà detenuta o ospitata, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell'ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare una simile soluzione, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata. Corte di Cassazione sez. feriale penale, ud. 8 agosto 2023 (dep. 10 agosto 2023), n. 34821 Presidente …

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  • 2Rischio di contagio COVID19 non impedisce consegna MAE (Cass. 22275/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 luglio 2020

    Il rischio di contagio in caso di consegna in ambito MAE per alto tasso di positività al virus nella città dell'autorità giudiziaria del paese emittente non inerisce al tema dell'inadeguatezza intrinseca delle strutture penitenziarie a garantire un livello minimo di vivibilità ai detenuti al fine di non incorrere nel divieto stabilito dalla seconda parte dell'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo; si tratta peraltro su un dato puramente congetturale ed è quindi manifestamente infondata. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE sentenza n. 22275 dep. il 23.07.2020 Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore VILLONI ORLANDO ha pronunciato la seguente sentenza …

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  • 3Consegna MAE impossibile per condizioni carcerarie in Belgio (Cass. 8916/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 10892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10892
Data del deposito : 5 marzo 2014

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