Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, il giudice di merito aveva disatteso l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa, ritenendo "urgente ed indifferibile" la consegna della persona richiesta per l'espiazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile dall'autorità giudiziaria rumena).
Commentario • 1
- 1. Operaio ubriaco sul lavoro: se si fa male, il datore è responsabile?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2010, n. 19361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19361 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/05/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 837
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 18344/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OI RI N. IL 22/09/1985;
avverso la sentenza n. 25/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha disposto la consegna di AD PI allo Stato della Romania, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso in data 15-7-2009 dall'autorità giudiziaria rumena per la espiazione della pena detentiva di mesi otto di carcere, al medesimo inflitta per il reato di lesioni personali.
Il AD ha proposto personalmente ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, stante la mancata acquisizione della documentazione richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, e in particolare del testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n.69 del 2005, art. 24 e il vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinvio della consegna, diretta a consentire all'interessato la partecipazione al procedimento penale per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, per il quale il medesimo è stato denunciato dagli agenti accertatori.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, l'autorità rumena ha provveduto a trasmettere alla Corte di Appello, oltre a copia della decisione irrevocabile posta a base del mandato di arresto Europeo, la relazione e le precisazioni richieste dalla L. n.69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. b), con particolare riferimento alla disposizione di legge violata (art. 181 c.p. rumeno, comma 1, per il quale è prevista una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di anni quindici). Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha disposto la consegna dell'odierno ricorrente, essendo stato concretamente posto in grado di verificare, sulla base della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, l'esistenza delle condizioni a tal fine prescritte dalla L. n. 69 del 2005. 2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La facoltà, riconosciuta alla Corte di Appello dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, costituisce espressione di un potere discrezionale, che risponde ad una valutazione di opportunità. Non è censurabile in questa sede, pertanto, la decisione adottata nel caso di specie dal giudice di merito, il quale ha motivatamente disatteso l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa, avendo ritenuto "urgente e indifferibile" la consegna del AD per l'espiazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile dall'autorità giudiziaria rumena. 3) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010