Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2010, n. 19361
CASS
Sentenza 20 maggio 2010

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In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, il giudice di merito aveva disatteso l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa, ritenendo "urgente ed indifferibile" la consegna della persona richiesta per l'espiazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile dall'autorità giudiziaria rumena).

Commentario1

  • 1Operaio ubriaco sul lavoro: se si fa male, il datore è responsabile?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 febbraio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2010, n. 19361
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19361
Data del deposito : 20 maggio 2010

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