Sentenza 25 maggio 1998
Massime • 1
Gli autoveicoli fuori uso costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sicché è necessaria la preventiva autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento, la cui mancanza costituisce reato di natura permanente. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente la colpa, ovvero la negligenza nel munirsi di una specifica ed espressa autorizzazione preventiva regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 8572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8572 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 25/05/98
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 1892
3. " Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE Consigliere N. 47457/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NE ME nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 29.10.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vacca che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29.10.1997 confermativa di quella del Pretore di Milano del 6.2.97, condannava NE ME alla pena di mesi due di arresto (e non di anni due, come per errore materiale indicata alla intestazione della sentenza) e lire un milione di ammenda, oltre i danni alla parte civile per il reato di cui all'art. 25 D.P.R. 915/82. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la carenza dell'elemento soggettivo del reato e del danno concreto asseritamente subito dalla parte civile.
Il ricorso è infondato.
Gli autoveicoli fuori uso costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, sicché è necessario la preventiva autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (art. 28), la cui mancanza costituisce reato (art. 51), di natura permanente.
Per l'elemento soggettivo è sufficiente la colpa, ossia la negligenza nel munirsi di una specifica ed espressa autorizzazione preventiva regionale, come giustamente sottolineato dalla Corte di Milano, sulla configurabilità di un danno civile a favore del confinante UN RU, la Corte di Milano ha correttamente motivato con riferimento al decremento del valore economico del bene conseguente ad una attività contigua potenzialmente pericolosa per la salute e l'ambiente e questo è sufficiente per giustificare la condanna a favore della parte civile, dovendo il danno in senso quantitativo definirsi nella sede propria.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998