Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47228
CASS
Sentenza 4 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758 del 1994 è applicabile in relazione ai soli reati permanenti, in quanto l'istituto ha la finalità di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma non può trovare applicazione in relazione ai reati istantanei già perfezionatisi, quale l'omessa predisposizione e l'omesso invio all'organo di vigilanza del Piano di lavoro per la rimozione di manufatti contenenti amianto, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori stessi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 277 del 1991.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47228
    Data del deposito : 4 novembre 2005

    Testo completo