Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758 del 1994 è applicabile in relazione ai soli reati permanenti, in quanto l'istituto ha la finalità di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma non può trovare applicazione in relazione ai reati istantanei già perfezionatisi, quale l'omessa predisposizione e l'omesso invio all'organo di vigilanza del Piano di lavoro per la rimozione di manufatti contenenti amianto, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori stessi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 277 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47228 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 04/11/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 19745
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 43038/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE NO N. IL 17/07/1964;
2) TR AN N. IL 13/03/1934;
avverso SENTENZA del 05/06/2003 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. nella persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso: d.d.p. per morte del RI;
rigetto del ricorso del RE;
udito il difensore avv. Iole Miele (Roma).
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 05/06/2003 del Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G., sez. distacc. di Milazzo, FR RI e ST RE furono condannati alle pene ritenute di giustizia, perché riconosciuti colpevoli, il primo, del reato di cui agli artt. 110 c.p. - D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 50, in relaz. all'art. 34
stessa legge e il secondo di due violazioni del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 50 (capo A: perché, quale responsabile di un cantiere in cui venivano realizzati lavori su manufatti in amianto, organizzava e dirigeva tale attività senza la preventiva presentazione all'organo di vigilanza del piano di sicurezza e la sua relativa approvazione, acc. in Milazzo il 7 del gennaio 2002; capo C: perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta Euroedil 2001 s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di cui al capo precedente, non forniva a ER Augusto e CO Edmondo, propri lavoratori dipendenti, i necessari e idonei mezzi di protezione, acc. in Milazzo il 07/01/2002).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso con atti distinti entrambi gli imputati. Nelle more, il RI è deceduto (come da certificato del competente Ufficiale dello stato civile acquisito) per cui nei suoi confronti, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Il RE con il primo motivo denuncia l'illegittimità della sentenza di condanna, in quanto "i reati erano improcedibili in base al D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e segg. ", non avendo l'organo di vigilanza invitato l'imputato alla regolarizzazione e impartito le relative prescrizioni;
in particolare, il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e segg., il convincimento del primo Giudice secondo cui nel caso in esame si verteva nella ipotesi di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 22, che comporta l'applicazione dell'art. 23 (decreto citato), comma 2. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza risultando per tabulas l'esattezza del citato convincimento del primo Giudice. Infatti, risulta dagli atti (che questa Corte può leggere per la natura processuale dell'eccezione) che il P.M., avendo appreso la notizia di reato diversamente che dall'organo di vigilanza, ne dette a questo l'immediata comunicazione prevista dal D.Lgs. citato, art. 22; che a tale comunicazione l'organo di vigilanza rispose con la nota prot. n. 9447 in data 12/11/2002 (pervenuta alla Proc. della Repubb. in data 18/11/2002). In tale nota (f. 165) veniva precisato che "la prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994 viene applicata a fronte di reati permanenti per i quali l'istituto ha la finalità di interrompere la situazione di illegalità ricreando le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori subordinati"; che "nella fattispecie i funzionari ispettori hanno riscontrato, come si evince dai loro atti... che si era in presenza... della mancata applicazione di un obbligo normativo contenente una precisa scadenza di legge ("il datore di lavoro predispone prima dell'inizio dei lavori un Piano di Lavoro... copia del piano è inviata all'organo di vigilanza..." e solamente dopo l'autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza il datore di lavoro può iniziare l'attività di rimozione dei manufatti in cemento amianto)"; che per quanto sopra non potevasi applicare l'istituto della prescrizione, in quanto la rimozione era già avvenuta e la successiva presentazione del piano di lavoro non avrebbe soddisfatto la finalità della normativa, consistente nella presentazione preventiva dello stesso piano". Il contenuto di tale nota evidenzia le giuste scansioni del procedimento e l'ineccepibilità della determinazione dell'organo di vigilanza;
da, inoltre, ragione del convincimento espresso dal primo Giudice anche in ordine al secondo dei reati sopra indicati. Invero, anche relativamente a questo ultimo - pur'esso di natura non permanente, e ormai definitivamente consumato, come risulta da una piana lettura del capo di imputazione - sussistevano le stesse ragioni di inapplicabilità dell'istituto della prescrizione (dal momento che i lavori erano stati eseguiti e sarebbe stato del tutto inutile prescrivere, in relazione agli stessi, la fornitura ai dipendenti dei "necessari e idonei mezzi di protezione"). A seguito di tale comunicazione, il P.M. ha, quindi, dato corso all'azione penale nel pieno rispetto del disposto de D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 23, comma 2, (secondo cui nel caso previsto dall'art. 22, comma 1 - notizie di reato non pervenute dell'organo di vigilanza - "il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione"). Per contro, il ricorrente, stranamente ignorando del tutto la nota in questione (che esiste in atti debitamente affollata, a pag. 165), afferma che "in ordine alla comunicazione da parte dell'organo di vigilanza di non dover prescrivere nulla, non vi è traccia, mentre il disposto di cui al comma 2 mette in evidenza come... una determinazione in un caso o nell'altro, da parte dell'organo di vigilanza è obbligatorio che ci sia". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, in quanto il primo Giudice aveva affermato, in relazione alla seconda delle accuse contestate, che non esisteva la prova che l'imputato stesso avesse fornito ai dipendenti le prescritte protezioni, prova che, invece, doveva ritenersi acquisita attraverso le dichiarazioni dei testi CO e ER, lavoratori del cantiere;
da ciò derivava che non era stata in alcun modo "compromessa la salute dei lavoratori, in quanto il RE, nonostante l'immediatezza dell'intervento, aveva provveduto a tutelare i lavoratori" fornendo le prescritte cautele. Anche tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, il primo Giudice ha osservato, da un lato, che la fattura, prodotta dalla difesa e relativa all'acquisto di mezzi di protezione, "prova un acquisto, ma non la consegna a quel cantiere e il RE gestiva più cantieri;
dall'altro, che, anche a voler ammettere che i dipendenti non avessero indossato i suddetti mezzi per loro libera scelta ("a causa dell'impaccio che determinavano"), "sarebbe stato obbligo del datore di lavoro, in una simile evenienza per un intervento delicato e importante sotto il profilo della sicurezza e della salute dei lavoratori, quello di controllare che gli stessi adottassero le misure" che egli avrebbe fornito. La prima osservazione è di ineccepibile logicità; la seconda è allineata con la consolidata giurisprudenza di questa Corte circa gli obblighi gravanti sul datore di lavoro in tema di osservanza della normativa antinfortunistica.
Il ricorso del RE va pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché (non essendo ravvisabile una ipotesi di assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al ricorrente RI FR perché il reato ascrittogli è estinto per morte dell'imputato; dichiara inammissibile il ricorso del RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2005