Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Non determina nullità la violazione della regola secondo cui il giudice decide "senza ritardo" sull'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone oggetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro affinché non deponga o deponga il falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2010, n. 18761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18761 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 638
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26376/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.L. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 240/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Bisceglia Eugenio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal tribunale di Paola per i reati di cui all'art. 609 bis c.p.p., comma 4, n. 4, art.61 c.p., n. 11, artt. 572 e 81 c.p., art. 99 c.p., comma 1 in relazione ai maltrattamenti nei confronti della moglie conviventi A.A., minacciata di morte e percossa in più
occasioni - tre delle quali con lesioni refertate dal pronto soccorso - ed a pratiche sessuali umilianti cui è stata sottoposta contro la sua volontà, nonostante la presenza del figlio minore e della madre entrambi disabili gravi, nonché del fratello convivente FA A.. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla mancata acquisizione del certificato medico concernente lo stato di salute mentale di A.R., comprovante ritardo mentale di grado medio con ridotte capacità di pensiero e capacità di comprensione;
mancata escussione degli ispettori di polizia che hanno proceduto all'esame della A. per capire il metodo utilizzato per l'audizione;
2) violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 in relazione alla acquisizione nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese da A.A. e A.R.. Rileva al riguardo il ricorrente che non vi era infatti alcun elemento per ritenere che egli, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, potesse avere intimidito i testimoni. Ed aggiunge anche che oltre a non esservi alcuna segnalazione in tal senso della polizia o dei carabinieri di Paola, la stessa A.A.
aveva ritrattato le accuse di violenza sessuale, negando al contempo di essere stata mai coartata nella volontà: Si sottolinea infine che proprio sul presupposto dell'attenuazione delle esigenze cautelari per questo procedimento sono stati concessi gli arresti domiciliari in altra abitazione e, successivamente, l'allontanamento della casa familiare:
3) Erronea applicazione della legge penale, in quanto, più che valutare ogni prova indiziaria singolarmente, la motivazione si articola su una sommatoria forzata di indizi e di ipotesi. 4) Erronea applicazione della legge penale è manifesta illogicità è contraddittorietà della motivazione avendo i testimoni dell'accusa e della difesa confermato l'innocenza di T. in relazione ai maltrattamenti in famiglia e alla violenza sessuale. Si sostiene, inoltre, che la corte d'appello non ha risposto ai rilievi mossi dalla difesa nei motivi di gravame per la violazione dell'art.500 c.p.p., comma 4 e 5 sulla illegittimità dell'acquisizione probatoria.
Nel corso dell'udienza il difensore del ricorrente ha affermato che nel corso del 2003 il suo assistito avrebbe subito periodi di detenzione che avrebbero comportato l'allontanamento dalla moglie ed, inoltre, si duole della erroneità della ritenuta sussistenza delle recidiva specifica infraquinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo motivo si appalesa infondato in quanto le dichiarazioni di A.R. rese alla PG non sono state acquisite, come si rileva a pag. tre della sentenza impugnata e quelle rese in dibattimento erano evidentemente favorevoli all'imputato il che evidentemente esclude l'interesse di quest'ultimo a qualsiasi doglianza sul punto.
Per quanto concerne il secondo motivo, la corte d'appello motiva l'assunzione ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 sulla base del comportamento violento minaccioso dell'imputato e dello stato di soggezione della testimone, rifiutatasi, come si rileva dall'annotazione della pg, di firmare il decreto di citazione senza previo consenso del marito, nonché accompagnata dallo stesso il 13.10.05 presso l'ufficio del pm per essere sentita a sit e sul comportamento della donna nel corso della deposizione dibattimentale che ha finito per negare, senza plausibile giustificazione, anche circostanze evidenti quali la produzione dei referti medici. Ciò posto la decisione non appare in alcun modo censurabile in questa sede.
Si è già precisato, infatti, che in tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008 Rv. 240971). Ora la corte di merito ha certamente motivato logicamente evidenziando da un lato la prova dell'atteggiamento intimidatorio del marito e quello di assoluta sottomissione della teste valorizzando le annotazioni in atti e, contestualmente, l'oggetti vita del condizionamento sfociato addirittura nella negazione di dati obiettivi come accaduto per i certificati medici.
Nè vale obiettare - come fa il ricorrente - che a dispetto della ritenuta capacità di condizionamento e di intimidazione l'imputato ha in realtà beneficiato degli arresti domiciliari e, successivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare. È appena il caso di rilevare, infatti, che gli arresti domiciliari sono stati in realtà disposti presso altra abitazione e che anche il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, presuppone anch'esso sul piano logico l'esigenza di tenere comunque lontano l'imputato dalla moglie.
Inoltre nemmeno può evidentemente escludersi la sussistenza della prova delle minacce dalle dichiarazioni della donna dal momento che, come detto, le dichiarazioni di quest'ultima al dibattimento sono frutto di condizionamenti.
Il terzo motivo si appalesa del tutto generico e comunque inammissibile comportando il riesame del merito.
Anche il quarto motivo si appalesa inammissibile nella misura in cui sollecita in questa sede il riesame della valutazione degli elementi di prova.
La corte di appello riscontra le dichiarazioni della donna, oltre che con la documentazione in atti, con quelle di alcuni testi esaminati che hanno confermato di avere visto la p.o. con segni di percosse. Motiva inoltre sulle ragioni per le quali non sono state ritenute invece decisive altre dichiarazioni quali quelle del parroco e dell'assistente sociale logicamente evidenziando come gli stessi si fossero in realtà limitati a riferire dei rapporti tra i coniugi ed il figlio minore e, quindi, si fossero soffermati su argomenti non direttamente rilevanti per l'accertamento dei fatti contestati. Ciò posto è appena il caso di ricordare che anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, continua a non essere consentito dedurre il
"travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, mentre è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che tuttavia ricorre unicamente nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007 Rv. 238215). Quanto al rilievo concernente la violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 5 si rileva che la non contestualità della decisione non è
accompagnata da alcuna sanzione e che per il principio di tassatività nessuna nullità è ravvisabile al riguardo. In relazione alle ulteriori doglianze formulate nel corso della discussione è appena il caso che i rilievi concernenti l'asserita detenzione dell'imputato in alcuni periodi del (OMISSIS) avrebbero dovuto formare oggetto di doglianza nella fase di merito non essendo possibile in questa sede - in cui è inibita anche la produzione documentale - operare riscontri di sorta al riguardo e, quanto alla recidiva, all'imputato risulta in realtà riconosciuta unicamente quella specifica, come evidenziato nella motivazione della decisione di primo grado e come facilmente ricavabile anche dal trattamento sanzionatorio. Peraltro nessuna delle due doglianze ha formato oggetto dei motivi di ricorso e quindi le stesse appaiono tardivamente sollevate nella discussione trattandosi di questioni non rilevabili di ufficio ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010