Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
Il divieto di sostituzione della pena detentiva, previsto dall'art. 59 comma secondo, lett. a), della legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, viene meno qualora il terzo reato, in relazione al quale era stato emesso decreto penale di condanna, risulti estinto ai sensi dell'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2015, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
9 1/ 1 6 дем ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE г. QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. - Presidente - N. №2410/2015 Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 15404/2015 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NO N. IL 25/11/1972 avverso la sentenza n. 165/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del 30/04/2014 M. Giuseppina Foderoisi visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Giuseppina che ha concluso per zigettodil ricorse Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Jull RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trento con la sentenza impugnata, pronunciata in data 30 Aprile 2014 confermava integralmente la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trento che aveva condannato l'imputato CA DO alla pena di mesi sei di arresto e € 3.000 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 II comma lett.c) e di guida senza patente.
2. Avverso la suddetta pronuncia promuoveva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo in primo luogo vizio di nullità assoluta della sentenza e del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.c) c.p.p. per mancata citazione dell'imputato a comparire dinanzi al giudice di appello, essendo stata la notificazione della citazione eseguita al domicilio dichiarato presso lo studio del difensore, in assenza di una siffatta dichiarazione di domicilio, laddove al contrario il RI aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza con atto di nomina a difensore depositato in primo grado alla udienza in data 25.5.2012; chiedeva annullamento della impugnata sentenza;
con un secondo motivo deduceva violazione di legge da parte del giudice del gravame il rigetto della richiesta di sostituzione della la pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva della libertà controllata, avendo essa errato nel ritenere mancanti i requisiti soggettivi previsti dall'art.59 II comma lett.a) L.689/81, atteso che in relazione ad uno dei precedenti ostativi della stessa indole (decreto penale de Gip presso il Tribunale di Trento del 21.6.2008) si era realizzata la estinzione del reato ai sensi dell'art.460 V comma c.p.p. e pertanto ne erano cessati tutti gli effetti penali della condanna RITENUTO IN DIRITTO 3. La difesa deduce ipotesi di nullità dell'intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa citazione del CA dinanzi la Corte di Appello di Trento, essendo la stessa citazione notificata al CA al domicilio eletto presso il difensore mentre una siffatta elezione di domicilio non era presente agli atti di causa. Orbene dall'esame degli atti processuali, doverosa nella specie in presenza di eccezione di error in procedendo sub specie di nullità di ordine generale, assoluta ai sensi dell'art. 178 lett.c) e 179 c.p.p., risulta che effettivamente la citazione in appello è stata notificata al CA per la udienza del giorno 30.4.2014 h.10,45 al domicilio eletto presso il suo difensore in assenza di una siffatta elezione. Peraltro una siffatta nullità non risulta essere stata dedotta né eccepita nel giudizio di appello da parte del difensore, il quale al contrario ha chiesto un rinvio alla prima udienza e alla udienza del 28.11.2012 ha concluso nel merito. Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore piuttosto che presso il domicilio eletto è di ordine generale e aregime intermedio, in quanto la notificazione pure eseguita in forma diversa da quelle prescritte è da ritenersi in concreto idonea a determinare una Bell conoscenza effettiva dell'atto e quindi non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. IV, 17.9.2015 n.40066; sez.VI, 24.9.2014 n.42755). Poiché il vizio attiene ad un atto preliminare al dibattimento, esso doveva essere dedotto entro il termine di cui all'art.491 c.p.p., con relativa tardività della eccezione formulata solo in sede di legittimità, tanto più ove si consideri che del giudizio di appello il difensore del CA era stato ritualmente avvisato. La mancata proposizione della eccezione entro il termine di cui all'art.491 c.p.p. sana il vizio, in mancanza della prova che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (sez. Un., 27.10.2004 n.119, Palumbo;
sez.V, 20.3.2014 Di Giovanni e altro). Il motivo di ricorso va pertanto disatteso.
2. Deve invece trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso in quanto il primo giudice ha negato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla pena detentiva breve in presenza di causa di esclusione soggettiva di cui all'art.59 lett.a) L.689/81 condanna per più di due volte per reati della stessa indole pur in - - presenza nel casellario giudiziario di una condanna (che costituisce una delle tre per reati della stessa indole) in data 21.6.2008 per guida in stato di ebbrezza portata da decreto penale di condanna irrevocabile il 1.10.2008 in relazione al quale si assume avverato l'effetto estintivo di cui all'art.460 V comma c.p.p. che così recita: il reato è estinto nel termine di cinque anni quando il decreto concerne un delitto e di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione (come nel caso in specie) se l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha escluso che tra gli effetti penali che verrebbero meno per effetto del verificarsi della estinzione del reato vi sia quello di cui alla preclusione soggettiva ex art.59 lett.a) L.689/81. Orbene la disposizione dell'art.460 V comma c.p.p. è stata interpretata da questa Corte in senso conservativo del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di estinzione del reato di cui al decreto penale per mancata commissione nel quinquennio di un delitto, ovvero nel biennio di una contravvenzione della stessa indole, di talchè in presenza dei presupposti indicati dalla norma subisce una deroga il divieto di sospensione condizionale della pena per più di due volte (Cass. Sez. IV, 17.1.2014 n.5030; in relazione alla recidiva si veda, sez.III, 12.12.2012 n. 7067). Ugualmente il medesimo principio è suscettibile di essere applicato nel caso in specie, in considerazione della cessazione di qualsiasi ulteriore effetto penale della condanna in ipotesi di estinzione del reato portato da decreto penale cui segua la mancata commissione di ulteriori fattispecie delittuose o contravvenzionali della stessa indole, nel termine rispettivamente previsto. 3 Si impone pertanto sul punto l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame da parte della Corte di Appello di Trento in punto a sostituzione della sanzione sostitutiva della pena detentiva breve applicata.
P.Q.M
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la pena sostitutiva e rinvia sul punto per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 11.12.2015 Il giudice relatore dott. Ugo Bellini Up Ball Il presidente Dott. Francesco Maria CiampiFrancesco new SUPREMA DI Depositato in Cancelleria il E T R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 7 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr. Steve Rugo