Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
Commentario • 1
- 1. Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla provaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2014, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/01/204
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 102
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 42809/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RE N. IL 07/01/1948;
avverso la sentenza n. 1152/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 15/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/04/2013 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 21/09/2011, ha revocato l'ordine di distruzione del veicolo confiscato a AR RE, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, confermando nel resto impugnata decisione.
2. Ricorre per cassazione AR RE deducendo, con unico motivo, l'errata applicazione dell'art. 164 c.p. in relazione all'art. 460 c.p.p., comma 5 per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena sull'erroneo assunto della presunta violazione dei limiti di cui all'art. 164 c.p.. 2.1. Secondo il ricorrente, le tre precedenti condanne in occasione delle quali egli ha beneficiato della sospensione condizionale della pena risalgono al 1971 e nel termine di cui all'art. 460 c.p.p., comma 5, egli non ha commesso alcun reato, con la conseguente estinzione dei reati di cui ai tre decreti penali di condanna riferiti allo stesso episodio, non computabili per tale motivo ai fini della reiterazione della sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha ritenuto che il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non sussista nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Sez. 6, n. 16363 del 5/02/2008, Scaccini, Rv.239555; Sez. 5, n. 44281 del 1/07/2005, P.M. in proc. Savegnago, Rv.232621).
2.1. Analogo principio deve essere affermato nell'interpretare l'art.460 c.p.p., comma 5, a mente del quale, ove l'imputato non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole, il reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna è estinto. Tale norma prevede, infatti, espressamente una deroga al principio per cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, disponendo che "la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". Se ne può trarre il principio interpretativo secondo il quale il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole o nel biennio contravvenzioni della medesima indole, giacché tra gli effetti penale della condanna destinati a cessare a norma dell'art.640 c.p.p., comma 5, va ricompresso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
3. Per queste ragioni, la sentenza impugnata va annullata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'Appello dovrà esprimersi a riguardo, attenendosi all'enunciato principio di diritto ed è libera di valutare la sussistenza dei presupposti per la sospendibilità della pena.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014