Sentenza 26 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2003, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 26/09/2003
1. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1045
3. Dott. AMATO AL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 016790/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI SA N. IL 13/04/1971;
GA EL N. IL 06/04/1970;
CI IO N. IL 28/06/1967;
AN ME N. IL 04/12/1957;
AL SE N. IL 28/08/1970;
ET SE N. IL 24/02/1957;
LE CA N. IL 05/05/1956;
LE PA N. IL 06/06/1967;
LL AN N. IL 12/01/1969;
IM PASQUALINO N. IL 01/03/1970;
e dal Procuratore Generale di Palermo nei confronti di:
GA SE N. IL 30/09/1977;
NE RU N. IL 20/04/1971;
IN EL N. IL 26/04/1968;
VINCIGUERRA NATALE N. IL 30/03/1958;
LL PASQUALE ANTONIO N. IL 19/10/1951;
avverso SENTENZA del 13/11/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. Calabrese Renato Luigi.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo Gioacchino che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
Sentiti gli avv.ti TO Gallina Montana e TO Russello, per LA P. NT;
l'avv. Aldo Romeo, per AL AS;
gli avv.ti Empedocle AB e Elio Siggia, per TT GE e VE GI;
l'avv. Alfredo Gaito, per BL GI e NE GI;
l'avv. Lidia Fiamma, per GA GI, ON BR, IN ME, PA TO, CI MA, BL IC, NT GE, LO CE, NG PA;
l'avv. Alfredo Angelucci, per NE GI.
OSSERVA
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo si è pronunciata in un procedimento relativo all'attività di una organizzazione criminale operante in Ravanusa e altrove, e, quindi, per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo B) e di spaccio di tali sostanze (capo C). I giudici d'appello hanno confermato la dichiarazione di colpevolezza di vari imputati, riducendo a taluno di essi la pena inflitta in prime cure. Per altri soggetti, e segnatamente - per quel che qui ancora interessa - in relazione alle posizioni di LA AS NT, GA GI, IN GA, IN AL e ON BR, ha ribaltato il verdetto di condanna pronunciando assoluzione per non aver commesso il fatto.
Va subito detto che alle decisioni assolutorie la corte territoriale è pervenuta, per i primi quattro imputati, attraverso la declaratoria di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche autorizzate o convalidate per il periodo ricompreso tra il 13 giugno 1995 e il 1^ febbraio 1996, a ragione della ritenuta mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi e di proroga;
per il ON, sulla base della ravvisata inutilizzabilità del compendio probatorio per violazione degli artt. 234, 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p., in relazione agli atti compiuti in Germania.
Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Palermo e gli imputati indicati in epigrafe nei numeri da 1 a 10. 2. Il ricorso del P.G. è rivolto
contro
LA, GA, IN, IN e ON.
Il ricorrente contesta, sotto i profili di erronea applicazione di legge, la legittimità della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni e, per il ON, degli atti compiuti all'estero;
denuncia poi vizi motivazionali sostenendo che gli elementi acquisiti, anche soltanto quelli sfuggiti alla sanzione di inutilizzabilità, sono sufficienti a giustificare la dichiarazione di colpevolezza degli imputati.
2.1. Gli esposti motivi di impugnazione non possono essere condivisi. Al di là dell'astratta enunciazione dei principi affermati dalla sentenza Primavera delle SS.UU. di questa Corte, le doglianze si risolvono, con riferimento al caso in esame, nell'esposizione di una opinione diversa da quella esibita dal giudice di merito, secondo il quale i decreti autorizzativi delle intercettazioni sono invece privi di congrua motivazione, non risultando in alcun modo possibile - attraverso la loro lettura - ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dal Gip nel far proprie le ragioni per cui gli investigatori hanno ritenuto necessario il mezzo di indagine proposto, tanto da dover concludere che i decreti citati difettano "tanto di una motivazione di stile che di una effettiva, relazione con un qualche precedente".
Lo stesso dicasi quanto alla violazione dell'art. 78 disp. att. c.p.p., poiché anche per questa parte vengono richiamate altre pronunce di questa Corte, ma poi, in effetti, non si oppongono valide ragioni per superare le argomentazioni del giudice 'a quo', relative alla ritenuta non surrogabilità della inutilizzabilità a mezzo dell'esame degli operatori di P.G. italiani, i quali hanno riferito sugli accertamenti eseguiti dai colleghi della polizia tedesca e sulle circostanze concernenti documenti assunti non per il tramite di rogatoria.
Le altre censure, che attengono all'idoneità del contesto probatorio, si collocano ai limiti dell'inammissibilità, nella misura in cui ripropongono una rilettura delle risultanze investigative che non è, notoriamente, consentita in questa sede. In Cassazione, l'esame del profilo di legittimità del provvedimento impugnato deve, infatti, risolversi nella verifica 'ab extrinseco' di un apparato motivazionale che, nell'apprezzamento degli elementi accusatori, deve essere immune da vizi od errori di sorta nella deliberazione del coefficiente di concludenza loro assegnato. E nel caso in esame tale "collaudo" ha esito certamente positivo, in quanto il giudice d'appello non è certamente venuto meno all'obbligo di rendere motivazione idonea e plausibile delle ragioni per le quali, a fronte di un quadro probatorio di labile valenza, ha ritenuto che da tale piattaforma non fosse dato desumere certi elementi di colpevolezza in ordine agli addebiti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, formulati contro il LA e il ON, e di commissione dei delitti ex artt. 74 e 73 l.stup., formulati contro il GA, e di quello ex. art. 73 l. cit., quanto al IN e al IN.
3. BL IC è stato condannato alla pena di 17 anni di reclusione e di euro 50.000 di multa in relazione ai seguenti reati:
B) ex art. 74 D.P.R. 309/90 per partecipazione ad associazione dedita alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo D.P.R.;
C) ex artt. 110, 81 c.p., 73 D.P.R. 309/90 per acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
Con il ricorso propone tre motivi di impugnazione:
- mancanza di motivazione ed inutilizzabilità degli atti irritualmente assunti all'estero (artt. 696 e 729 c.p.p., come modificati dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, in riferimento all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.);
- manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai criteri di apprezzamento della prova (artt. 192, c. 2 e 3 c.p.p., con riferimento all'art. 606 lett. e) c.p.p.);
- erronea applicazione di norme penali ed illogicità della motivazione (art. 56 e 110 c.p., 73 e 74 D.P.R. 309/90, con riferimento all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.).
3.1. È fondato il primo motivo di ricorso.
Sulle questioni, che detto motivo coinvolge, la sentenza impugnata si esprime nei seguenti testuali termini: "Parallelamente alla posizione del coimputato VE GI, risulta infondata la eccezione dispiegata dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità degli accertamenti operati direttamente dalla Polizia Spagnola considerato che tutto il copioso materiale relativo alle intercettazioni telefoniche, analogamente al complessivo materiale di indagine assunto dalla Polizia Belga, è stato assunto in Spagna a mezzo di commissioni rogatorie. Inoltre, non può certo escludersi la utilizzabilità del conducente materiale di indagine assunto direttamente dalla PG italiana che ha riscontrato tutti gli spostamenti del BL e del VE da Bruxelles a Madrid fino a Catania, tappa questa ultima, ulteriormente riscontrata dall'eloquente corredo fotografico agli atti".
Tale risposta è palesemente insufficiente, perché del tutto elusiva dei plurimi problemi specificamente sollevati dall'imputato con i motivi di appello, come illustrati in una successiva nota difensiva indicante analiticamente tutti gli atti di cui si eccepiva la inutilizzabilità, così che deve convenirsi con la conclusiva attuale annotazione del difensore, secondo cui la motivazione della sentenza 'in parte qua' è inappagante perché nulla dice in ordine "alla intervenuta novazione normativa posta a fondamento, unitamente ai suesposti motivi, della eccepita inutilizzabilità; b) alla mancanza, in atti, dei decreti autorizzativi richiesti dalla Germania come condizione per procedere alle intercettazioni telefoniche richieste;
c) alla presenza di atti autonomamente acquisiti dalla polizia belga e redatti in sola lingua francese;
d) alla denunciata assenza di rituale richiesta di rogatoria belga disattendendo gravemente le doglianze difensive sulla base di una sorta di presunzione di legittimità di cui non è stata addotta alcuna giustificazione e che non può trovare spazio nel processo penale". S'impone pertanto l'annullamento della impugnata decisione, restando assorbiti tutti gli altri motivi esposti nell'interesse del BL, con rinvio per nuovo esame che dovrà comportare - se del caso, all'esito della disamina della cennata eccezione di inutilizzabilità - la verifica in ordine alla idoneità degli altri ravvisati elementi di accusa a sorreggere l'ipotesi accusatoria.
La pronuncia di annullamento coinvolge, negli stessi termini, necessariamente la posizione del ricorrente VE GI (condannato alla pena di 12 anni di reclusione e L. 75.000.000 di multa per il medesimo capo C) della rubrica).
4. CI MA è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, nonché di quello di cui al capo M), relativo alla ricettazione di un autoarticolato Fiat e della merce trasportata. Per tali delitti ha subito condanna ad anni 12 di reclusione.
Con il ricorso il difensore deduce:
a) nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta dall'avviso ex art. 375 c. 3 c.p.p.;
b) erronea applicazione di legge e illogicità manifesta della motivazione in relazione agli artt. 73 e 74 l.stup.;
c) inosservanza degli artt. 649 c.p.p. e 648, in relazione al reato di cui al capo M);
d) violazione degli artt. 267, c. 1^ e 271 c.p.p. in riferimento alla utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate in data 8, 9, 10 febbraio 1996 sull'utenza del RO;
e) errata esclusione dell'attenuante ex art. 73 c. 5^ l.stup. e delle attenuanti generiche, ed errata determinazione della pena e delle norme sul reato continuato.
4.1. Sono inammissibili le censure che attengono alle questioni processuali sub a) e d). Le prime ignorano completamente il principio applicato dal giudice di merito, sicuramente condivisibile, secondo il quale in tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p., è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416 comma 2 e 375 comma 3 c.p.p., atteso che la 'ratio' di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del cit. art. 294 c.p.p.(cfr. Cass. Sez. 3^, 8 giugno 2001, Zarlenga). Le altre si limitano alla mera asserzione, apoditticamente proposta, che - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - il decreto autorizzativo e quello di proroga delle intercettazioni considerate siano privi di motivazione. Meritano accoglimento, nel complesso, i motivi di ricorso racchiusi sub b).
La sentenza impugnata inspiegabilmente riporta, ed in modo articolato, il contenuto di una serie di telefonate intercettate che espressamente reputa inutilizzabili "per i motivi più volte evidenziati afferenti il difetto di motivazione dei relativi decreti dispositivi". Sicché il confermato giudizio di colpevolezza per i delitti di cui ai capi B) e C) resta affidato unicamente alle dichiarazioni del collaboratore AB IT, in ordine alle quali non vengono però indicati riscontri esterni individualizzanti di alcun genere, se si eccettua il dato - sicuramente insufficiente - relativo alle frequentazioni dello CI con il RO, riferite dal magg. Azzaro.
È d'uopo pertanto che sui punti esaminati intervenga un nuovo esame. Vanno invece disattese le doglianze che attengono al delitto di ricettazione.
Il proscioglimento del conducente l'autoarticolato Fiat dalla imputazione di appropriazione indebita di tale veicolo non impediva il procedere contro altri soggetti in ordine al diverso e successivo delitto di ricettazione della stessa 'res', vieppiù in assenza - come perspicuamente rileva l'impugnata sentenza - di qualsiasi prova in ordine ad un previo concerto tra il menzionato autista e coloro, tra i quali l'attuale ricorrente, cui venne consegnato il veicolo oggetto della appropriazione indebita.
Per effetto dell'annullamento di cui sopra, restano assorbiti i motivi sub e).
5. TT GE è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A), B) e C). In appello la pena gli è stata ridotta ad anni 12 di reclusione.
Con il ricorso, illustrato da motivi nuovi, deduce:
a) in relazione al delitto ex art. 416 bis c.p., omessa risposta al motivo d'appello che invocava la esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, nonché violazione degli artt. 649 e 192 c.p.p.;
b) in relazione ai delitti ex art. 74 e 73 l.stup., inutilizzabilità delle intercettazioni e vizi motivazionali sul confermato giudizio di colpevolezza;
c) in relazione al trattamento sanzionatorio, errato diniego delle attenuanti generiche ed eccessivo aumento della pena a titolo di continuazione.
5.1. Il ricorso non merita accoglimento.
Valgano i seguenti rilievi.
- La richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis comma 4 c.p. era fondata sul rilievo, assolutamente inconsistente,
dell'intervenuta assoluzione dell'imputato dallo specifico reato di porto abusivo di arma (capo D): la circostanza aggravante in parola è costituita dalla 'disponibilita'' delle armi, cioè da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto, perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto. Sicché non si imponeva, per il giudice d'appello, l'onere di una specifica confutazione.
- La corte territoriale, come del resto il giudice precedente, ha valutato la condotta, dall'imputato protrattasi dal 1994 al 1997, e non è dunque esatta l'affermazione che il giudizio di responsabilità in ordine al reato di assoluzione di stampo mafioso faccia riferimento ad una condotta antecedente, oggetto di un precedente definitivo proscioglimento, onde manifestamente infondato appare il richiamo alla disposizione dell'art. 649 c.p.p.. - Relativamente al menzionato delitto ex art. 416 bis c.p.), la collocazione del TT nel contesto consortile è desunta da una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali, corroborate dal narrato di collaboratori di giustizia, e quindi da una piattaforma probatoria ritenuta di rilevante spessore, che tale resta, anche se si dovessero espungere i rilievi svolti in sentenza sull'omicidio AU, cui il ricorrente risulta, allo stato, estraneo. E sui punti considerati, come pure su quello che attiene alla attendibilità dei collaboratori, le avversanti argomentazioni difensive si risolvono in un diverso parere, non ricevibile in questa sede, fermo restando che deve escludersi che la sentenza impugnata si sia avvalsa di una non consentita motivazione 'per relationem', dal momento che, diversamente dal dedotto, ha ben spiegato le ragioni della condivisione del giudizio espresso in prime cure, rimandando, quanto alle intercettazioni, al contenuto quale illustrato dalla decisione di primo grado, ciò che non le era certamente impedito di fare. - Analogo discorso va fatto per le imputazioni ex artt. 74 e 73 l.stup.:
- del tutto generica è la censura che attiene alle intercettazioni telefoniche e che investe la violazione dell'art. 267 c.p.p.;
- il giudice d'appello ha ritenuto inutilizzabile soltanto l'intercettazione 2 agosto 1995 ma ciò non giustifica la deduzione difensiva secondo cui "ci si trova, in presenza di una concordanza di giudizi sulla responsabilità, ma non più sulla prova, che il giudice d'appello ha escluso senza sostituirle con altre":
conclusione, questa, che sarebbe stata condivisibile soltanto se si fossero spiegate le ragioni per le quali, venuti meno gli elementi d'accusa desunti dal primo giudice dalla telefonata 2 agosto 1995, il quadro probatorio residuale doveva ritenersi ridimensionato in misura tale da restarne definitivamente caducato;
ciò non è stato fatto e dunque il rilievo in esame si palesa anche generico;
- concernono il 'meritum causae', e non sono perciò attivabili nella presente sede di legittimità, le censure secondo le quali il tenore delle intercettazioni e, in generale, gli elementi acquisiti attesterebbero "un quadro minoritario, denotatore al postutto, di una condotta isolata e soggettiva", anziché fornire "prova di una condotta autonoma e oggettiva, tale da inserire l'imputato nella attività associativa o in quella di spaccio";
- infondati, infine, i motivi che attengono al trattamento sanzionatorio.
Le attenuanti generiche sono state denegate sulla base della ritenuta gravità dei fatti e dei non trascurabili precedenti penali dell'imputato. Ed è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concessione o negazione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente il richiamo anche ad uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. ritenuto, anche implicitamente, prevalente rispetto ad altri di segno opposto, eventualmente prospettati dalla parte.
L'aumento di pena ex art. 81 c.p. non è poi di quattro anni, come si assume, bensì di due anni (un anno per il delitto sub A e un altro anno per quello C, in aggiunta ai 12 anni per il reato più grave di cui al capo B - anni 10, pena base, più un anno per l'aggravante ex art. 74 c. 3 l.stup. e un anno per la recidiva -); e dunque non può essere ritenuto irrazionalmente eccessivo.
6. NE GI, rinviato a giudizio per partecipazione al sodalizio di Cosa Nostra, quale capo del gruppo criminale di PO di IC (capo A), è stato ritenuto colpevole di tale reato, esclusa l'aggravante di cui al comma 2 art. 416 bis c.p., e condannato alla pena, come ridotta in appello, di 6 anni di reclusione.
Con il ricorso, seguito dalla presentazione di motivi nuovi, denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità, di ricorrenza delle aggravanti di cui ai commi 4, 5 e 6 art. 416 bis c.p., di diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena.
6.1. L'impugnazione va respinta.
È vero che in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso o assimilato deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sè, prova o anche semplice indizio della appartenenza di taluno ad una associazione del genere anzidetto. Ed è anche vero che l'esordio della sentenza impugnata nella disamina della posizione del NE è segnato dal richiamo al rapporto di filiazione con NE EN, indicato come capo mafia, ciò che secondo il ricorrente risulterebbe giudizialmente escluso. Gli è però che la confermata statuizione di responsabilità dell'imputato risulta poi affidata a ben altri argomenti, e in particolare alla efficacia probatoria attribuita, oltre che ai risultati di intercettazioni telefoniche, a plurime chiamate in reità (quelle provenienti da ON AL, LE AS, AT OV, HI OV e AB IT). E va subito detto che la convergenza di tali chiamate è sostenuta dal giudice di merito attraverso una plausibile valutazione delle propalazioni di detti collaboratori, delle quali in ricorso si sostiene la genericità e inconcludenza, ma con affermazioni in parte apodittiche e per il resto riproducenti censure attinenti al merito, che non sempre, peraltro, appaiono tener conto delle congrue argomentazioni esibite per disattenderle da parte del giudice d'appello. Deve poi considerarsi che la sentenza non ha mancato, come pure si assume, di delineare il ruolo svolto dall'imputato all'interno del sodalizio di appartenenza, individuato nelle mansioni "fiduciarie" a lui demandate ed effettivamente svolte, desunte da taluni episodi;
restando da dire che la gravità e lo spessore del quadro probatorio di carico non viene meno, ove si valutasse l'apporto fornito da AB IT non riscontrato per effetto della asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal m.llo Renzivillo.
Sul trattamento sanzionatorio, manifestamente infondate sono le censure che attengono alle aggravanti richiamate, dal momento che esse tendono a contrastare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui le suddette aggravanti hanno carattere oggettivo e quindi sono valutabili a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p., ma senza addurre contrarie decisive argomentazioni che possano indurre il collegio da discostarsi da tale orientamento. A torto si censura il diniego delle attenuanti generiche, perché è esaustivo al riguardo, per giurisprudenza altrettanto pacifica, il richiamo alla gravità dei fatti contestati.
La determinazione della pena non appare improntata ne' a confusione nè a imprecisione, come anche si deduce, posto che la pena inflitta di 6 anni di reclusione è ricavata aggiungendo a quella, base, di 4 anni, calcolata in base al disposto del 4^ comma dell'art. 416 bis c.p., l'aumento di un terzo per effetto della ulteriore aggravante di cui al comma sesto.
7. Condannato alla pena di 12 anni di reclusione in relazione ai reati sub B) e C) della rubrica, PA TO in questa sede deduce:
- le dichiarazioni della madre dell'imputato, ZA OM, sono state riferite dal m.llo Giordano e pertanto sono inutilizzabili ex art. 195 c. 4 c.p.p.;
- erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 74 D.P.R. 309/90;
- violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al reato sub C);
- omessa motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di esclusione della fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 73 D.P.R. 309/90;
- vizi motivazionali sul diniego dell'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 l. cit.;
- analoghi vizi in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e in relazione all'art. 81 c.p.. 7.1. Nessuno dei motivi sopra elencati appare meritevole di accoglimento.
- Il primo motivo è inammissibile, come esattamente rilevato dal P.G., stante la non decisività delle dichiarazioni provenienti dalla madre dell'imputato, relative peraltro ad un episodio già acquisito per altra via in processo.
- Il secondo motivo veicola censure che attengono al merito della impugnata decisione, congruamente;
giustificata, con riferimento ad una plausibile valutazione di attendibilità, anche intrinseca, delle dichiarazioni dei collaboratori HI, AV e EO, corroborate dalle emergenze conseguite alle intercettazioni telefoniche e ambientali, di cui non è qui possibile una rilettura, come auspicato dal ricorrente. Non manca inoltre nella impugnata sentenza congrua motivazione sul ritenuto stabile inserimento dell'imputato all'interno della organizzazione gestita e promossa da RO AZ, perché la corte di merito coniuga il tenore di una telefonata, nel corso della quale è lo stesso PA a riconoscere al RO il ruolo di primazia, con altri conclusivi elementi, del tutto ignorati in ricorso.
- Male invocata è la disposizione dell'art. 649 c.p.p., dal momento che si replica soltanto con considerazioni di ordine meritale al diverso avviso del giudice d'appello, per il quale le attività di spaccio oggetto di sentenza definitiva di condanna sono circoscritte nel tempo sino al 1993, limitate nei soggetti agenti e consumate di concerto solo con il fratello RT, con diverso oggetto materiale, inerente la sola eroina. Ed analogo discorso va fatto con riguardo alla censura (l'ultima) che attiene al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra detti fatti e quelli in contestazione.
- Inconferente appare il richiamo alla disposizione di cui al quarto comma dell'art. 73 l.stup., posto che all'imputato è contentato anche lo spaccio di eroina.
- Generiche, infine, le doglianze sul trattamento sanzionatorio, comunque adeguatamente motivato dal giudice del merito con il richiamo ai precedenti penali del reo.
8. NG PA è stato dichiarato responsabile dei delitti di cui ai capi B), C) ed M) e condannato alla pena di 12 anni di reclusione.
Nel suo interesse il difensore deduce:
a) violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 74 l.stup.;
b) inosservanza di legge quanto alla utilizzazione delle conversazioni intercettate in data 8, 9 e 10 febbraio 1996 in arrivo sull'utenza telefonica del RO;
c) inosservanza dell'art. 649 c.p.p. in relazione al reato sub M);
d) erronea esclusione dell'attenuante di cui al comma 5 art. 73 l.stup. e delle attenuanti generiche, nonché erronea determinazione della pena.
8.1. Le censure esposte sub b) e c) sono identiche a quelle prospettate nell'interesse, di CI MA, e vanno ritenute inammissibili per le medesime già illustrate ragioni. Anche per l'NG vi è stata da parte del giudice di appello la evidenziazione del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate ritenute inutilizzabili. Questo singolare modo di procedere - diversamente da quanto si e ritenuto per CI MA - non ha però avuto ricadute sul piano motivazionale, atteso che la confermata dichiarazione di colpevolezza per i reati ascritti trova, ampio supporto nel contributo probatorio offerto dai collaboratori EO e AV;
contributo invano contrastato dal ricorrente con argomentazioni di carattere esclusivamente meritale, tendenti ad una non consentita diversa lettura delle propalazioni e ad un diverso giudizio sulla loro valenza e concludenza. Resta da dire che, diversamente dal dedotto, v'è congrua ed esaustiva motivazione anche con riferimento al delitto ex art. 74 l.stup., avendo la corte territoriale ben sottolineato che per la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di droga è sufficiente che, l'apporto prestato da ciascuno degli associati sia apprezzabile, in una logica consortile, per cui anche la disponibilità dichiararata e manifestata di "spacciare" le sostanze stupefacenti della organizzazione, com'è avvenuto per l'NG, ricevendone un proprio eventuale ritorno economico, integra il delitto in questione. Vanno perciò disattese le censure sub a). Sono infondati i residui motivi, perché il fatto lieve è stato correttamente escluso sulla base della rilevante caratura criminale attribuita all'imputato e desunta dalla capacità dimostrata di procacciarsi sostanze stupefacenti anche di diversa natura in quantità non di poco conto per un considerevole lasso di tempo;
mentre il diniego delle attenuanti generiche si fonda sui gravi e specifici precedenti penali dell'imputato.
9. LO CE ha riportato condanna ad anni 9 di reclusione e L. 60 milioni di multa per il reato di cui al capo C), relativo ad episodi di spaccio sino al 20 marzo 1997.
Col ricorso deduce:
- Inutilizzabilità delle dichiarazioni della madre di PA TO ex art. 195 c. 4 c.p.p.;
- erronea applicazione della legge penale ed illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 73 l.stup.;
- violazione dell'art. 649 c.p.p.;
- analoghi vizi di legittimità in relazione all'art. 73 comma 5 l.stup..
9.1. Va disatteso il primo motivo, che è identico a quello esposto nell'interesse di PA TO, del quale è stata rilevata la inammissibilità.
Eguale sorte spetta al secondo motivo, che veicola censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione di attendibilità, anche intrinseca, delle dichiarazioni dei collaboranti AV e EO, la cui ritenuta convergenza individualizzante è apoditticamente contestata dal ricorrente. Inammissibile in questa sede è pure la diversa lettura data al contenuto della intercettazione del 13 maggio 1995 intercorsa tra il RO e il PA.
Non sussiste la violazione dell'art. 649 c.p.p., poiché il giudice del merito sottolinea che la sentenza irrevocabile si riferisce ad unico e isolato episodio, comunque diverso, per contesto di consumazione e fonti di approvvigionamento della sostanza stupefacente, ed inoltre che gli attuali episodi di spaccio vanno sino al settembre 1994, mentre quelli oggetto della cennata sentenza si fermano al 1993.
Correttamente è stata esclusa l'attenuante del fatto lieve, atteso il rilevante approvvigionamento di sostanze stupefacenti operato dall'imputato unitamente al EO direttamente dal BL, considerato quale condotta particolarmente allarmante siccome sintomatica della volontà di compiere "un salto di qualità" nel mercato degli stupefacenti: argomenti che il ricorrente critica con affermazioni di puro merito.
Conclusivamente il ricorso in scrutinio deve essere rigettato. 10. AL GE è stato dichiarato responsabile del delitto sub C), ritenuto in continuazione con i fatti oggetto di altra sentenza e punito con aumento di pena di un anno di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Nel suo interesse il difensore deduce:
- inosservanza degli artt. 195 c. 4 e 191 in relazione alle dichiarazioni della madre di PA TO;
- erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 l.stup.;
- violazione dell'art. 649 c.p.p.;
- erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al diniego della attenuante ex comma 5 art. 73 cit. e delle attenuanti generiche, e alla determinazione della pena. 10.1. Il ricorso non merita accoglimento.
La prima censura è inammissibile, come già rilevato in precedenza, perché la dichiarazione di colpevolezza non fa leva sulle dichiarazioni della ZA. Il giudizio è espresso invece sulla base del contenuto della intercettazione telefonica operata il 13 maggio 1995 sull'utenza del RO, del tutto ignorata in ricorso, nonché delle chiamate in reità di AV e EO, la cui convergenza - come ritenuta dai giudici di merito - è
inefficacemente contrastata dall'attuale ricorrente, siccome le censure, sul punto, sono affidate al solo rilievo che l'un collaboratore parla di spaccio di eroina e l'altro di spaccio di cocaina. Sicché va disatteso anche il secondo motivo. Inammissibile è il motivo successivo, poiché la eccezione di giudicato poggia su considerazioni e allegazioni già prese in esame dai giudici di appello e disattese con congrua valutazione dei dati processuali, di cui non è proponibile una rilettura nella presente sede.
Vanno infine respinti gli ulteriori motivi, avendo la corte di merito utilizzato solidi parametri di riferimento, recepiti dalla costante giurisprudenza, sia per negare la ricorrenza dell'ipotesi lieve (particolare gravità dei fatti contestati, perché consumati in un lungo arco di tempo a diretto contatto con personaggi dotati di una capacità a delinquere particolarmente elevata), sia per denegare le attenuanti generiche (vita anteatta dell'imputato, particolarmente gravato di precedenti anche specifici).
2. AL AS è stato ritenuto colpevole, come il fratello GE, del reato sub C) e condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 22.000 di multa. Il suo difensore lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione a) all'art. 73 l.stup.; b) al 4^ e 5^ comma di tale disposizione.
Il ricorso è infondato.
Le censure in punto di responsabilità per un verso richiamano questioni che non sembrano dedotte in sede di appello (omessa considerazione del narrato di altro collaborante e della testimonianza del m.llo Abiuso) e comunque sono palesemente generiche, in quanto non indicano neppure i termini del contributo favorevole asseritamente offerto da tali soggetti;
per altro verso si risolvono nel denegare rilevanza alle chiamate in reità provenienti dai più volte nominati AV e EO, ma con affermazioni apodittiche che non tengono conto dell'argomentato ragionamento esposto dal giudice di merito nella valutazione degli elementi di accusa forniti dai detti collaboratori a carico dell'imputato. Le altre doglianze si basano sul dato che i collaboratori avrebbero fatto riferimento a "fumo" ceduto a tossicodipendenti e sono infondate dal momento che l'impugnata sentenza riferisce che gli accusatori attribuiscono al AL spaccio di hashish, eroina e cocaina.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di BL IC, di VE GI, e, limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C), di CI MA, con rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, per nuovo esame. Rigetta, nel resto, il ricorso di CI MA.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004